Il Cambio Dell'Assegno in Contanti: Vi È Un Diritto Ad Incassare Un Assegno In Contanti Nei Confronti Della Banca?

Alle volte capita che si accenda una diatriba tra l’utente e la banca circa la pretesa dell'utente di cambiare un assegno in contanti.

Naturalmente ciò avviene quando il beneficiario di un assegno si presenta presso la banca trattaria (la banca presso la quale l’assegno è tratto da un cliente della banca, c.d. traente) e chiede che detto assegno venga pagato in contanti al beneficiario dell’assegno.

Spesso la banca eccepisce un rifiuto al cambio assegno e chiede al beneficiario di versarlo in conto corrente. Ma il beneficiario, alle volte, non ha un conto corrente presso la banca traente né presso altra banca per versare l’assegno. Altre volte è il beneficiario stesso dell’assegno che non intende versare l’assegno ma vuole proprio il cambio dell'assegno in contanti.

In questi casi si accende pertanto una disputa tra la banca ed il beneficiario; la domanda da porsi quindi è:

È fondata una pretesa all’incasso in contanti di un assegno bancario nei confronti della banca trattaria?

Una prima risposta a questa domanda potrebbe essere appunto che non vi è un vero e proprio diritto al cambio dell’assegno in contanti. Ma andiamo ad argomentare la risposta.

La “convenzione assegni" e gli obblighi della banca

Nella convenzione assegni, precisamente il rapporto tra banca e cliente quando la banca rilascia il libretto assegni al cliente, lo stesso è autorizzato a staccare assegni sul conto acceso presso la stessa banca.

La banca trattaria è pertanto delegata di pagamento dal traente (delegante) e non assume mai un obbligazione nei confronti del beneficiario (delegatario).

Tra banca e cliente, come insegna la Dottrina, vi è rapporto di provvista e tra emittente e prenditore dell'assegno un rapporto di valuta.

Pertanto il beneficiario dell’assegno ha una pretesa giuridica al pagamento nei confronti del traente ma non nei confronti del trattario (la banca). Infatti nella delega il delegatario non ha una pretesa nei confronti del delegato ma solo nei confronti del delegante.

Quindi il beneficiario dell'assegno non ha azione contro la banca che non vuole cambiare in contanti detto assegno.

In questo senso si è pronunciato il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, decisione n° 8272/2015, che in maniera cristallina ha precisato:

"…tra il prenditore ed il trattario non si instaura alcun tipo di rapporto (sia esso cartolare che extracartolare), non può configurarsi alcuna responsabilità della banca trattaria nei confronti del beneficiario per il profilo considerato…”

Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, decisione n° 8272/2015

Peraltro anche l’esposizione letterale della normativa di settore, art. 4 R.D. 1736/1933 (nota come Legge Assegni), precisa che l'assegno non può essere accettato dalla banca trattaria (il concetto di “accettazione” deve essere ricondotto ai titoli di credito, come la cambiale, ove con “ l’accettazione” il soggetto accettante diviene un obbligato cambiario).

Quindi, il Legislatore del Regio Decreto citato, intende affermare che la banca non diviene mai un obbligato diretto del credito portato dall’assegno.

Incassare l’assegno circolare in contanti

Quanto fin qui esposto vale per gli assegni bancari, e non per gli assegni circolari emessi dalle banche.

Nell’assegno circolare la banca ha un’obbligazione diretta nei confronti del beneficiario di detto assegno, poiché nell’assegno circolare la banca è anche il traente o l'emittente dell’assegno.

In questo caso, trattandosi di obbligazione diretta della banca, il cliente potrebbe pretendere di incassare l'assegno circolare in contanti.

E' evidente che anche in questo caso la banca ha tutti i diritti di accertarsi, al di la di ogni dubbio, se colui che ne chiede il pagamento sia l'effettivo beneficiario.

Occorre infine sgomberare il campo da un ricorrente equivoco: alle volte capita che gli operatori delle banche giustifichino il rifiuto al “cambio in contanti” di un assegno, fosse anche circolare, adducendo la normativa anti riciclaggio sul limite del contante, di cui al Decreto Legislativo n° 231/2007 e successive modifiche.

Tale interpretazione è errata poiché i noti limiti antiriciclaggio non si applicano nelle operazioni tra Clienti ed Intermediari Finanziari.


Avvocato Fabrizio Tajè Diritto Bancario a Milano

Fabrizio Tajè

Avvocato civilista a Milano con esperienza ventennale in Diritto Bancario. Mi occupo anche di tutela del consumatore e di ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Linkedin

Creative Commons License