La casa coniugale è l’abitazione presso cui la famiglia ha il proprio centro di aggregazione e dove sono radicati i suoi interessi; può essere di proprietà dei coniugi oppure di un terzo.
Cosa accade alla casa coniugale in caso di separazione dei coniugi?
Bisogna distinguere se la casa coniugale sia di proprietà dei coniugi oppure di un terzo, come genitori o parenti ma anche un proprietario presso il quale i coniugi sono in affitto.
I coniugi sono comproprietari
Nel primo caso, ad esempio coniugi comproprietari al 50%, la casa rimane in proprietà e il coniuge che esce di casa avrà diritto al pagamento di una somma di denaro quantificabile come un canone di locazione da parte del coniuge assegnatario della casa coniugale.
Mutuo
Può darsi il caso in cui i coniugi stiano ancora pagando un mutuo: in tal caso, saranno obbligati entrambi a continuare a pagare le rate del mutuo fino all’estinzione oppure uno dei due potrà decidere di accollarsi la quota di mutuo residua, così da diventare poi unico proprietario.
Questo può ad esempio accadere considerando il fatto che estinguere il mutuo prima della scadenza si rivelerà più oneroso di quanto non sia alla scadenza: questo può determinare i coniugi a continuare a pagare il mutuo, congiuntamente oppure con l'accollo delle rate residue del mutuo da parte di uno dei coniugi.
La casa coniugale appartiene a terzi
Locazione
Se i coniugi sono in affitto (locazione abitativa), continuerà a pagare il canone solo il coniuge che rimarrà ad abitare nella casa; potrebbe eventualmente essere necessario fare una variazione al contratto di affitto segnalando all’Agenzia delle Entrate che l’appartamento è occupato da una sola persona.
La casa è dei suoceri
Se invece la proprietà della casa coniugale è dei genitori di uno dei coniugi, spetterà ai proprietari decidere se continuare a dare in uso la casa, e a che condizioni, oppure reclamarne la disponibilità.
Può capitare che l’immobile in cui risiedeva la famiglia sia di proprietà dei nonni paterni e il padre esca di casa.I nonni hanno il diritto, trattandosi di immobile in loro proprietà, di chiedere che la famiglia sposti la residenza e rientrare così nella disponibilità della casa.
Solitamente infatti viene stipulato un contratto di comodato gratuito che ha la funzione di consentire la restituzione dell’immobile a richiesta: i nonni richiedono la casa coniugale e la famiglia è tenuta a lasciarla.
Molto spesso accade che nel contratto di comodato viene indicate la clausula che l’immobile verrà lasciato in disponibilità ai nipoti fino alla loro maggiore età o autosufficienza economica, così da permettere alla famiglia di continuare ad avere la residenza nella casa coniugale e tutelare le esigenze dei nipoti.
I criteri per l’assegnazione della casa coniugale
L’unico e principale criterio di assegnazione della casa coniugale è la eventuale presenza di figli.
La giurisprudenza ha chiarito più volte che, in caso di separazione o divorzio, la casa coniugale viene assegnata al coniuge che convive con i figli.
Lo scopo di tale orientamento è sicuramente quello di conservare l’habitat domestico ed evitare che i figli possano subire il trauma di dover cambiare l’ambiente familiare a seguito della separazione dei genitori.
Inoltre, va specificato che il coniuge assegnatario della casa coniugale, perché collocatario del minore, non è titolare del diritto di proprietà, ma solo del diritto di godimento della casa; tale diritto perdura fino a quando i figli non abbiano raggiunto la maggiore età e l’autosufficienza economica.
Seppur l’assegnazione della casa coniugale non abbia una finalità di contribuzione economica, tuttavia rappresenta indirettamente un beneficio economico per il coniuge assegnatario. Quest’ultimo, infatti, non dovrà comprare casa oppure prenderne un’altra in locazione.
Il coniuge assegnatario può comunque far trascrivere il provvedimento di assegnazione della casa in modo che se l’altro dovesse mettere in vendita l’immobile, eventuali acquirenti non potranno vantare alcuna pretesa sull'immobile.
Nel caso in cui i coniugi comproprietari si separino senza figli, si segue la disciplina generale del diritto di proprietà: qualora i coniugi non trovino un accordo, l’unica soluzione sarà quella di procedere con una divisione.
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Le spese di gestione e manutenzione della casa
Il diritto di godere dell'immobile comporta che il coniuge assegnatario debba sobbarcarsi le spese ordinarie di gestione dello stesso.
Se la casa fa parte di un condominio, le spese ordinarie (ad esempio, tinteggiatura dei locali, manutenzione delle scale, ascensore) sono a carico del coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie (ad esempio, rifacimento impianti, ripristino intonaci, ecc.) sono a carico del proprietario dell’immobile: in caso di comproprietà, le spese di gestione sono dunque da dividersi tra i coniugi.
Conclusione
In caso di separazione la prima domanda da porsi è capire se la casa coniugale è in proprietà ai coniugi e se è loro intenzione conservarla oppure sia meglio venderla per poi comprare due case distinte.
In caso si decida di tenere la casa anche dopo la separazione, l’assegnazione e tutti gli oneri relative alla gestione saranno a carico del genitore che terrà la prole, mentre le spese straodinarie ed eventuale mutuo saranno a carico di entrambi salvo diversa decisione di cambiare le quote di proprietà.

Federica Rosa
Avvocato immobiliarista a Modena
Avvocato civilista a Modena, fornisco assistenza sulla contrattualistica a imprese di piccola e media dimensione per gestione ordinaria degli affari. Mi occupo principalmente di Diritto Civile, Diritto Successorio e Diritto Immobiliare.