Perizia pericolosità sociale durante la fase processuale

Buonasera,
sono una laureanda in Psicologia e sto effettuando una tesi di laurea sulla pericolosità sociale; approcciandomi per la prima volta a concetti di giurisprudenza mi sono sorti alcuni dubbi circa la possibilità di effettuare una perizia psicologica.

Durante la fase processuale, stando all'articolo 220 del Codice Penale non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato, dunque viene fatto divieto di perizia psicologica.

Alla luce di ciò, che ruolo può svolgere lo psicologo in quanto consulente tecnico nella valutazione della pericolosità sociale? Può essere consultato solo in fase esecutiva?




Categoria: Diritto Penale

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