La particolare tenuità del fatto

La “particolare tenuità del fatto”, disciplinata dall’articolo 131 bis del Codice Penale ed introdotta dal decreto legislativo. n. 28/2015, rappresenta una delle più rilevanti novità del Diritto Penale sostanziale degli ultimi anni.

Nel prevedere l'istituto della particolare tenuità del fatto, l'articolo 131 bis del Codice Penale riprende due istituti già presenti nel nostro ordinamento:

  • nel processo minorile: la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 27 d.P.R. n. 448/1988
  • nei giudizi dinanzi al Giudice di pace: il provvedimento di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità descritto dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000.

L’articolo 131 bis del Codice Penale con la particolare tenuità del fatto introduce una causa di esclusione della punibilità fondata sulla valutazione:

  1. delle modalità della condotta
  2. sull’esiguità del danno cagionato, così come del pericolo
  3. delle circostanze indicate dall’articolo 133 del Codice Penale che rendano l’offesa di particolare tenuità ove il fatto che non sia frutto di un comportamento abituale.

L'istituto giuridico della particolare tenuità del fatto si applica a quei reati per i quali è prevista una pena nel massimo non superiore ai cinque anni di reclusione oppure la pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva nei limiti indicati. Non rileva la contestazione della recidiva, salvo il caso in cui si trattasse di reato della stessa indole rispetto a quello contestato.

Si osserva che la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone, in ogni caso, la commissione di un fatto di reato pur sempre offensivo, ancorché, sulla base della valutazione complessiva, sia valutato in misura particolarmente tenue, senza che venga però negata l’offensività del fatto.

Giurisprudenza sulla tenuità del fatto

Negli ultimi anni numerose pronunce della Cassazione hanno riguardato l'istituto della particolare tenuità del fatto, inquadrando in maniera più definita gli ambiti di applicabilità dello stesso.

Ambito di applicazione

In primo luogo, con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato stabilito che l’art. 131 bis del Codice Penale non si applica ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace: si ritiene che deve prevalere il principio di specialità tra le singole norme e per tale motivo sarà applicabile il solo articolo 34 d.lgs. n. 274/2000 in tema di improcedibilità dell’azione penale nel caso di fatto tenue1.

La pronuncia di legittimità appena menzionata è stata di fondamentale importanza per inquadrare l’ambito di operatività dell’art. 131 bis del Codice Penale, evitando cosi, di fatto, di estendere eccessivamente la valutazione sulla tenuità del fatto nei reati di competenza del Giudice di Pace.

Reato continuato

Un’altra pronuncia di legittimità, molto interessante in materia di tenuità del fatto, ha stabilito l’applicabilità dell’articolo 131 bis del Codice Penale nel caso in cui vi siano più reati legati dal vincolo della continuazione, a condizione però che le violazioni non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva2.

Ancora in tema di reato continuato e di tenuità del fatto, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è ostativa la contestazione di più reati, legati dal vincolo della continuazione, nel caso in cui questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona; da tali elementi emerge infatti una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con la condotta abituale3.

Per completezza si segnala un orientamento della Corte di Cassazione, contrario a quelli precedentemente riportati, secondo il quale nel caso di contestazione di reati legati dal vincolo della continuazione, la tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis del Codice Penale non può trovare applicazione poiché il reato continuato, di fatto, configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo indicativo di una devianza "non occasionale"4.

Chiarito quanto sopra, relativamente all’ambito di applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, andiamo ad esaminare alcuni casi specifici attinenti a particolari figure di reato.

Casi specifici sulla particolare tenuità del fatto

In via preliminare, secondo una recente pronuncia della Cassazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis del Codice Penale non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato oppure alla natura degli interessi protetti dalla specifica normativa penale5.

Sulla base di tale orientamento, appare evidente che, al netto dei limiti previsti espressamente dalla normativa, l’applicabilità della causa di non punibilità viene lasciata alla mera valutazione del giudice di merito (ed eventualmente quello di legittimità nel terzo grado di giudizio) sulla base dell’analisi delle circostanze del fatto e non sulla natura e sugli interessi protetti dalla singola norma incriminatrice.

Reati Tributari

In tema di reati tributari, si riporta il caso specifico del superamento minimo delle soglie di punibilità previste in tema di omesso versamento di IVA: è stato stabilito che l’articolo 131 bis del Codice Penale è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poiché la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore6.

La suddetta pronuncia, però, non individua una regola precisa di applicabilità della normativa in esame, lasciando al giudice la facoltà di determinare quale sia l’imposta oggetto di omissione da considerarsi di “pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità”.

Guida in stato di ebbrezza

Altro esempio di applicazione dell’articolo 131 bis del Codice Penale riguarda il reato di guida in stato d’ebbrezza, ex art 186 e 186 bis del Codice della Strada, non essendo incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica7.

Ancora, relativamente al reato di rifiuto a sottoporsi ad alcoltest, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito la possibile applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto nel caso in cui venisse accertato in concreto che l’agente non ha tenuto una condotta di guida pericolosa8.

Entrambe queste ultime sentenze, pur introducendo un principio giuridico apprezzabile, non individuano in maniera specifica il discrimine secondo il quale, a parità di reato, si possa pronunciare la tenuità del fatto.

Difatti è bene evidenziare che, anche per quanto riguarda l’ultima sentenza riportata, l’accertamento in concreto delle modalità di guida in dibattimento diviene molto complesso in ragione del fatto che, nella maggioranza dei casi gli operanti di Polizia che compilano il verbale di contestazione del reato difficilmente indicheranno elementi positivi relativamente alla condotta di guida e di conseguenza al conseguente rifiuto di sottoporsi ad alcoltest.

Alla luce della giurisprudenza fin qui esaminata, si ritiene che la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131 bis del Codice Penale sia uno strumento che, al netto dei limiti previsti espressamente dalla normativa stessa, consente al giudicante una certa discrezionalità nel valutare le circostanze e le modalità del reato, decidendo, quindi, se un determinato comportamento sia o meno di speciale tenuità.


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Conclusioni

In conclusione, nella pratica professionale, ho riscontrato che la causa di non punibilità della tenuità del fatto viene poco applicata dai giudici di merito soprattutto con particolare riferimento a determinati reati (come la guida in stato d’ebbrezza, i reati tributari, i reati contro la persona) in quanto si cerca, dinanzi l’opinione pubblica, di evitare di considerare tenui determinati comportamenti, comportando una sostanziale quanto impropria “depenalizzazione di fatto” di alcuni reati considerati, impropriamente, “minori”.


Avvocato Roberto Tedesco Penalista a Monza

Roberto Tedesco

Avvocato Penalista a Monza

Fornisco attività di assistenza e consulenza legale a privati, aziende, società nell'ambito del Diritto Penale e Diritto Penale Societario.

Sito internet


NOTE

1. Cass. Sez. Unite, sentenza del 28 novembre 2017 n. 53683
2. Cass. Sez. II, sentenza del 2 marzo 2018 n. 9495
3. Cass. Sez. V, sentenza del 5 febbraio 2018 n. 5358
4. Cass. Sez. VI, sentenza del 24 gennaio 2018 n. 3353; Cass. Sez. II, sentenza del 7 giugno 2017 n. 28341
5. Cass. Sez. III, sentenza del 9 aprile 2018, n. 15782
6. Cass. Sez. III, sentenza del 12 ottobre 2015 n. 40774
7. Cass. Sez. IV, sentenza del 2 novembre 2015 n. 44132; Cass. Sez. Unite, sentenza del 25 febbraio 2016 n. 13681
8. Cass. Sez. Unte, sentenza del 25 febbraio 2016 n. 13682


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