Il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico è stato riformato attraverso la lettera apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus da Papa Francesco nel 2015; la lettera apostolica è stata pubblicata l'8 Settembre del 2015 ed è in vigore dall'8 Dicembre dello stesso anno e come l'analoga Mitis e Misericors Iesus, rivolta alle Chiese di Rito Orientale, ha lo scopo di riformare il procedimento di riconoscimento di nullità del matrimonio.

La nullità del matrimonio Canonico

Quando si tratta di validità o invalidità del matrimonio canonico, ossia il matrimonio celebrato secondo le norme della Chiesa cattolica, talvolta si usa impropriamente il termine annullabilità: il matrimonio canonico o esiste ed è valido, oppure è invalido sin dall’inizio per la presenza al momento della celebrazione di elementi che ne inficiano la validità.

In tali casi, il matrimonio canonico è quindi nullo: mai venuto in esistenza. Per il Diritto Canonico il vincolo matrimoniale è perpetuo e, salvo eccezioni, può sciogliersi solo con la morte.

Elemento principale e imprescindibile del matrimonio canonico è il consenso costituito dallo scambio o incontro della volontà delle parti. Il consenso deve essere prestato da soggetti capaci, in grado di esprimerlo validamente e quindi in assenza di impedimenti e nella forma prescritta.

Il Codice di Diritto Canonico recepisce in norme giuridiche gli elementi che inficiano la validità del matrimonio :

  1. Impedimenti al matrimonio canonico: circostanze di diritto divino, oppure di diritto umano che impediscono la valida o la lecita celebrazione del matrimonio; sono elencati dal Codice di Diritto Canonico;
  2. mancato rispetto della forma canonica: questa deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta salva la dispensa dell’Ordinario del luogo per gravi motivi.
  3. vizi del consenso: Il consenso matrimoniale deve essere libero, pieno, responsabile e proporzionato all’oggetto matrimoniale e quindi, non viziato.

Questi vizi, se presenti al momento di contrarre matrimonio canonico, incidono sulla sulla validità del medesimo e costituiscono motivi di nullità del matrimonio canonico, su cui deve decidere il giudice ecclesiastico per dichiarare la validità o meno del matrimonio.

Il processo breve nel Diritto Canonico

Con la lettera apostolica in forma di “motu proprio” Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco del 15 agosto 2015, in vigore dall'8 dicembre dello stesso anno, come l'analoga Mitis Et Misericors Iesus, rivolta alle Chiese di Rito Orientale, è stato riformato il procedimento di riconoscimento di nullità del matrimonio.

La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio ha previsto, tra le altre cose, una forma di processo, davanti al Vescovo, comunemente definito breve; nel testo ufficiale in latino, tale processo viene identificato come "più breve", per i casi in cui la nullità del matrimonio sia particolarmente evidente.

Il processo breve è soggetto ad alcune condizioni:

  • la domanda è proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro;
  • ricorrono circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedono una inchiesta o un'istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità.

Aspetti processuali del processo breve nel Diritto Canonico

La causa viene introdotta con un atto, detto libello che, oltre agli elementi previsti dalla Legge Canonica, deve:

  • esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda;
  • indicare le prove, che possono essere immediatamente raccolte dal giudice;
  • esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda

Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui stabilisce la "formula del dubbio", ossia la determinazione dei motivi giuridici per i quali si domanda la nullità del matrimonio canonico, nomina l'istrutture e l'assessore, e cita per la sessione tutti coloro che devono parteciparvi.

L’istruttore, per quanto possibile, deve raccogliere le prove in una sola sessione e fissare il termine di quindici giorni, termine non tassativo, per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.

Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l’istruttore e l’assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, qualora presenti, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emana la sentenza; diversamente, rimette la causa al processo ordinario.

Contro la sentenza del Vescovo è possibile fare appello.


Avvocato Diritto di Famiglia Ilaria Brovarone

Ilaria Brovarone

Avvocato Diritto di Famiglia a Parma

Svolgo consulenza e assistenza legale anche in giudizio per imprese e privati in materia di Diritto Civile, Diritto Societario e Diritto di Famiglia.

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