Se L'Azienda Fallisce Ho Diritto Alla Indennità Di Disoccupazione?

Buongiorno in data 5/06 la ditta per cui lavoravo è fallita e il curatore fallimentare mi ha licenziato tramite lettera raccomandata il 9/12. Ho subito fatto richiesta per l'indennità di disoccupazione (NASPI) allegando la lettera licenziamento.

L' Inps me l'ha bocciata sostenendo che per aver diritto alla NASPI il curatore fallimentare deve cambiare la data di cessazione del rapporto di lavoro sull'UNILAV dal 5/06, data del fallimento, al 9/12, data in cui mi è stato comunicato il licenziamento; in tal modo, potrebbe essermi riconosciuta l'indennità di disoccupazione.

Ho chiamato il curatore fallimentare e mi ha detto che non gli è possibile cambiare la data di cessazione del rapporto di lavoro indicata sull'UNILAV ; a questo punto mi rivolgo a Voi per un parere su cosa posso fare.

Grazie tanto.



Categoria: Diritto del Lavoro

Risposte (2)

Gent.mo sig. Emiliano,
al fine di rispondere al suo quesito è necessario avere ulteriori elementi e verificare la documentazione in suo possesso.

Il licenziamento ha effetto dal momento in cui le è stata comunicata la lettera del 9-12-2019 da parte del datore di lavoro. Posso intuire da quanto scrive, che già dal 5-6-2019 Lei abbia interrotto di fatto il rapporto di lavoro, ma se la lettera di licenziamento è del 9-12-2019 è a tale data che il curatore fallimentare avrebbe dovuto fare riferimento nella comunicazione UNILAV.

In tal caso per gli stipendi e le altre competenze maturate dal momento del fallimento al 9-12-2019 lei sarebbe creditore del fallimento, mentre per il periodo successivo al licenziamento potrebbe beneficiare della NASPI (indennità di disoccupazione) se vi sono i requisiti.

Se l'azienda fallisce chi paga il tfr ?

Per ricevere il trattamento di fine rapporto, oltre che alle ultime tre retribuzioni, è possibile accedere al fondo di garanzia costituito dall'INPS a favore di tutti i lavoratori dipendenti privati.

Ritengo, pertanto, che se vi sono i requisiti, possa avere diritto alla NASPI (l'assegno di disoccupazione) anche se viene lasciata la data del 9-12-2019, corrispondente alla data effettiva di licenziamento.

Cordiali saluti.

Risposta

avvocato Matteo Politi

Matteo Politi

Avvocato Civilista a Lucca
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Gentile Emiliano,
mi dispiace molto per la situazione in cui si è venuto a trovare.

I termini per presentare la domanda di accesso alla NASPI

La Sua domanda di accesso alla NASPI è stata rigettata in quanto vi sono dei termini di legge per presentarla, cioè 60 giorni dalla comunicazione del recesso da parte del datore di lavoro (aumentati a 128 giorni dal d.l. n.18 del 17.03.2020 - c.d. Decreto Cura Italia - ma solo per i licenziamenti intervenuti dal 1° gennaio di quest'anno).

Pertanto, credo che i funzionari INPS abbiano interpretato la lettera di recesso come se il licenziamento decorresse dal 5.06.2019 (data che da ciò che posso intuire dovrebbe corrispondere alla sentenza di fallimento), arrivando quindi a rigettare la domanda come se non fosse stata presentata nei termini di cui sopra.

Il fallimento non comporta automaticamente il licenziamento

Premesso che occorrerebbe esaminare la documentazione in Suo possesso prima di trarre conclusioni, riterrei che la decisione cui è giunta l'INPS non sia corretta in quanto il fallimento del datore di lavoro non determina automaticamente una causa di licenziamento.

Infatti, con il fallimento viene sospesa l'efficacia dei contratti in essere - compresi quelli di lavoro - fino a che il curatore non decida o di riprenderli o di cessarli definitivamente: nel Suo caso ha optato per la seconda scelta.

Decorrenza del termine per chiedere la NASPI

Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a seguire la procedura prevista dalla legge anche con riguardo alla necessità di inviare una formale comunicazione di recesso, pertanto la cessazione del rapporto non potrà che collocarsi alla data in cui Lei ha ricevuto la lettera (quindi 9.12.2019 o eventuale data successiva di effettiva ricezione). Pertanto, farei decorrere i termini per la presentazione della NASPI dal giorno in cui ha ricevuto la raccomandata che La informava del licenziamento.

Ricapitolando, e fermo restando che tali conclusioni sono date senza esaminare i documenti ma sulla base delle sole informazioni da Lei fornite, e che quindi sono suscettibili di variare alla luce di quanto potrà emergere da uno svolgimento dei fatti diverso da quello narrato, riterrei che se Lei ha presentato la NASPI entro 60 gg dal 9.12.2019 dovrebbe aver rispettato il termine decadenziale di 60 giorni.

Se l'INPS nega l'indennità di disoccupazione

A fronte del rifiuto formale da parte dell'INPS è possibile reclamare o presentare ricorso avverso la decisione: la scelta dell'uno o dell'altro rimedio dipende a mio avviso dal contenuto dell'atto di rifiuto. Tuttavia consideri che anche per questi rimedi sono previsti dei termini molto stringenti, quindi La esorto a dare tempestivamente incarico ad un Legale prima che sia troppo tardi. Se neanche il ricorso amministrativo presso l'INPS porterà ad un risultato positivo è possibile adire l'Autorità giudiaziaria.

Fallimento dell'azienda e legittimità del licenziamento

Altra cosa importante sarebbe controllare la legittimità del licenziamento, in quanto come Le dicevo più su il curatore è comunque tenuto a rispettare i requisiti formali e sostanziali posti per legge. Tuttavia, se Lei non ha mosso contestazioni entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ormai quella strada non è percorribile.

Il Fondo di Garanzia INPS per il TFR

Infine Le segnalo che qualora dovesse ancora riscuotere delle somme arretrate per il periodo antecedente al fallimento ha il diritto di insinuarsi al passivo; nel caso in cui il i proventi derivanti dalla liquidazione dei beni del datore di lavoro/debitore/fallito non dovessero essere sufficienti potrà chiedere il pagamento di dette somme al Fondo di Garanzia INPS limitatamente al TFR e alle ultime tre mensilità.

Cordiali Saluti.

Risposta

avvocato Caterina Martino

Caterina Martino

Avvocato Civilista a Firenze
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