L'Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario è stato istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario d.lgs 385/1993 (T.U.B.).

L'Arbitro Bancario Finanziario dirime le controversie tra clienti ed utenti del sistema creditizio e i soggetti individuati come Intermediari Finanziari: banche, finanziarie, emittenti carte di credito, money transfer e via discorrendo.

L'Arbitro Bancario Finanziario rappresenta un sistema alternativo alla giustizia ordinaria; esprime il suo giudizio in base al Diritto, motivandolo, mediante una Decisione di un Collegio territoriale formato da 5 componenti.

Abbiamo trattato dell'Arbitro Bancario Finanziario anche con il nostro articolo su addebiti fraudolenti su carta di credito, di debito e moneta elettronica.

I Collegi Territoriali dell'Arbitro Bancario Finanziario

I Collegi Territoriali sono sette, competenti per territori: Torino – Milano – Bologna - Roma – Napoli - Bari - Palermo.

Ogni Collegio ricopre una parte di territorio nazionale che coincide con più Regioni.

Vi è poi il Collegio di Coordinamento, una sorta di "Cassazione dell’Arbitro Bancario Finanziario", che decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato, o possono generare, orientamenti differenti tra i sette Collegi territoriali.

Il Collegio di Coordinamento stabilisce il principio di Diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri ricorsi sulla stessa questione.

Il Collegio di Coordinamento può essere adìto solo dai singoli Collegi territoriali.

Competenze dell'Arbitro Bancario Finanziario

Le competenze dell’Arbitro Bancario Finanziario sono individuate in base a vari criteri:

Competenza per Territorio

La competenza per territorio attiene al domicilio del cliente o dell’utente occasionale dell’Intermediario Finanziario. Pertanto, non è esclusiva della residenza ma si riferisce anche al domicilio temporaneo. Il collegio di Roma è competente per residenze o domicili all’estero.

Competenza per Materia

Riguarda tutta l’attività e i servizi dell’Intermediario Finanziario, eccetto l’attività di investimento o risparmio che è invece di competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie ( per brevità A.C.F.).

Competenza per Valore

Riguarda domande formulate dal Ricorrente che non superano il valore di 200.000,00 euro di richiesta. Per i singoli diritti e facoltà del Ricorrente non vi è limite di valore; ad esempio, se un fideiussore rivendica copia della fideiussione sottoscritta, non rileva il valore della stessa).

Competenza per Arco Temporale

L’Arbitro Bancario Finanziario è competente per ogni controversia relativa a fatti sorti da gennaio 2009. Invece, a decorrere dal mese di Ottobre 2022, l’Arbitro sarà competente solo per fatti sorti non oltre 6 anni antecedenti il deposito del Ricorso.

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario: aspetti procedurali

Possono presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario solo il Cliente o l’Utente occasionale dell’Intermediario Finanziario.

Il Reclamo all'Intermediario Finanziario

Il presupposto essenziale del ricorso è il Reclamo: una previa contestazione all’Intermediario Finanziario, contro cui si ricorre, dalla quale emerga il tema oggetto della vertenza.

Se l’Intermediario finanziario non risponde al reclamo dell'utente devono intercorrere 60 giorni prima di presentare il Ricorso presso l'Arbitro; se invece l’Intermediario Finanziario formula una risposta insoddisfacente, è possibile presentare immediatamente il Ricorso.

Tra reclamo e presentazione del ricorso non devono intercorrere più di 12 mesi (in caso di scadenza va rinnovato il Reclamo).

Il Ricorso all'Arbitro

Il Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è presentato con modalità on line nel modulo ad hoc; tuttavia, è possibile esporre fatti, circostanze e richieste che richiedono maggiori spazi, con allegati integrativi.

Il Ricorso ha un costo di 20 euro, anticipati dall'utente ricorrente, che vengono corrisposti alla Banca D’Italia; tale importo viene poi rimborsato al ricorrente dall’Intermediario Finanziario. in caso di soccombenza di quest’ultimo.

Materie sottratte alla giurisdizione dell'Arbitro

Non è possibile fare ricorso all'Arbitro per controversie:

  • già sottoposte all’Autorità Giudiziaria;
  • per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione;
  • rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione;
  • materie relative a servizi di investimenti di competenza dell'Arbitro per le controversie finanziarie;

Infine, non possono essere presentati ricorsi su diritti prescritti.

La Decisione del Ricorso

La Decisione del ricorso da parte dell'Arbitro Bancario Finanziario è fondata sul Diritto ed è motivata. Mediamente la decisione arriva dopo 8 o 9 mesi dalla presentazione del Ricorso.

Non trattandosi di una sentenza emanata dall'Autorità Giudiziaria, l’Intermediario Finanziario, in caso di soccombenza, potrebbe anche disattendere il dispositivo della Decisione; in tal caso però, l'Intermediario verrebbe segnalato su una lista di Intermediari Finanziari inadempienti.

Normalmente l’autorevolezza dell’Arbitro fa' si che nel 99% dei casi l’Intermediario Finanziario soccombente esegua correttamente la Decisione dell'Arbitro.

Se invece è il Ricorrente a soccombere, quest’ultimo può sempre adire la Giustizia ordinaria.

In sostanza non vi è alcun "rischio soccombenza" per il Ricorrente: anche in caso di soccombenza, non è tenuto al pagamento di spese legali né gli è preclusa la via della Giustizia Ordinaria.

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario può essere presentato anche senza l’assistenza di un legale. Solitamente, in caso di ricorso vittorioso del Ricorrente, con assistenza di un legale, non c’è condanna nei confronti dell’Intermediario Finanziario al rimborso delle spese legali sostenute dal Ricorrente (salvo eccezioni).

Perché conviene fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

In conclusione, è opportuno sottolineare che ad un utente o cliente di una banca o di uno dei soggetti individuati come Intermediari Finanziari visti all'inizio dell'articolo, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario conviene per le seguenti ragioni:

  • non c’è rischio di dover pagare le spese legali in caso di soccombenza;
  • i costi sono ridotti a 20 euro, oltre al costo del legale se il Ricorrente decide di avvalersene;
  • anche in caso di soccombenza, o nel caso in cui l’Intermediario Finanziario non osservi la decisione dell’Arbitro, il Ricorrente può sempre rivolgersi alla Giustizia ordinaria;
  • lo svolgimento del procedimento avanti all’Arbitro Bancario Finanziario è equipollente all’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai fini della procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale successiva ove si decida di ricorrere alla Giustizia ordinaria.


Conclusioni

Il sistema dell'Arbitro Bancario Finanziario di fatto funziona ed è conveniente per le ragioni appena delineate.

Sicuramente è migliorabile: sarebbe infatti opportuno prevedere che, nei casi ove al Ricorrente sia indispensabile l’ausilio di un legale di fiducia per la complessità del caso, venga garantito il rimborso delle spese legali sostenute in caso di vittoria.

Questo fungerebbe anche da deterrente alla resistenza, alle volte temeraria, degli Intermediari Finanziari.


Avvocato Fabrizio Tajè Diritto Bancario a Milano

Fabrizio Tajè

Avvocato civilista a Milano con esperienza ventennale in Diritto Bancario. Mi occupo anche di tutela del consumatore e di ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario.

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