Il Regolamento MiCA o MiCAR è la fonte normativa europea per il settore delle cripto-attività. MiCAR è l'acronimo di Market In Crypto-Assets Regulation. Il Regolamento prevede 3 categorie di cripto-attività, o crypto-assets, ed assegna loro una disciplina parzialmente diversa in ragione delle particolari esigenze di regolamentazione che ciascuna comporta. Il Regolamento prevede anche una apposita disciplina per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Finora, ad eccezione delle criptovalute che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, e che dunque sono soggette alla normativa a questi dedicata, il settore è rimasto privo di una organica regolamentazione europea. Il Regolamento MiCA intende colmare questo vuoto normativo e introduce una normativa europea in materia di cripto-attività e dunque di criptovalute.
Il testo del Regolamento MiCA (Gazzetta Ufficiale UE)
Indice
Introduzione: domande frequenti
Che cos'è il Regolamento MiCA?
Il Regolamento MiCA è la normativa Europea sulle criptovalute, o cripto-attività: prevede 3 categorie di cripto-attività, o crypto-assets, e introduce requisiti specifici per ciascuna categoria. MiCA è l'acronimo di Markets in Crypto-Assets.
Cosa intende per cripto-attività il Regolamento MiCA?
Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga.
Questa la definizione di cripto-attività o crypto-asset fornita dall' articolo 3, punto 5 del Regolamento MiCA.
Entrata in vigore del Regolamento MiCA
Il Regolamento MiCA è entrato in vigore il 29 Giugno 2023 e sarà applicabile dal 30 Dicembre 2024. I titoli dedicati ai token collegati ad attività e ai token di moneta elettronica sono applicabili dal 30 Giugno 2024.
TITOLO I - Oggetto ed ambito di applicazione
Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento MiCA
Il Regolamento MiCA disciplina:
- le cripto-attività: criptovalute, valute digitali o crypto-asset ;
- i prestatori di servizi aventi ad oggetto cripto-attività o criptovalute.
Quali cripto-asset disciplina il Regolamento MiCA?
Il Regolamento MiCA regola tutti i crypto-asset ricompresi nella definzione fornita all'articolo 3 e che non siano espressamente esclusi dal Regolamento. Vedremo a breve quali crypto-attività sono sottratte all'applicazione del Regolamento.
Categorie di cripto-attività
Il Regolamento MiCA distingue 3 categorie di cripto-attività o criptovalute; da questa distinzione deriva una disciplina parzialmente diversa in considerazione delle specifiche problematiche proprie a ciascuna categoria.
Stablecoin
Una prima distinzione attiene al fatto che alcune cripto-attività, o criptovalute note come stablecoin, mirano a stabilizzare il proprio valore con riferimento ad altre attività. Le criptovalute di questo tipo ricevono una disciplina particolare dal momento che, potendo essere impiegate come strumenti di pagamento, ed avere ampia diffusione, potrebbero comportare ulteriori sfide in termini di stabilità finanziaria, regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria
.
All'interno della categoria delle stablecoin, il Regolamento distingue ulteriormente le criptovalute che mirano a stabilizzare il proprio valore facendo riferimento a:
- una sola valuta ufficiale: token di moneta elettronica;
- altro valore o diritto, una loro combinazione e anche una o più valute ufficiali: token collegati ad attività.
"Non-stablecoin"
La terza categoria di criptovalute o criptoattività è residuale ed include tutte quelle che non rientrano nelle due categorie di stablecoin appena viste. In questa terza categoria vengono inclusi gli utility token, definiti come un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l'accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente
.
Servizi connessi alle cripto-attività
Il Regolamento MiCA disciplina alcune specifiche attività aventi ad oggetto cripto-attività e definisce come prestatore di servizi per le cripto-attività qualsiasi persona che presti servizi per le cripto-attività a titolo professionale
.
Queste attività possono essere ricomprese in due gruppi:
- gestione di una piattaforma di negoziazione:
- scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;
- custodia, amministrazione e trasferimento delle cripto-attività per conto dei clienti;
- collocamento di cripto-attività per conto dei clienti:
ricezione o trasmissione di ordini di cripto-attività
;esecuzione di ordini di cripto-attività
;- consulenza in materia di cripto-attività;
- gestione di un portafoglio di cripto-attività.
Ambito di applicazione: esclusioni
Il Regolamento MiCA non si applica alle criptovalute o cripto-attività qualificabili come strumenti finanziari e che ricadono nella sfera di applicazione della normativa a questi dedicata.
Il Regolamento assegna alla ESMA il compito di precisare, entro il 30 Dicembre 2024, i criteri che qualificano le cripto-attività quali strumenti finanziari. Questo dovrebbe consentire di tracciare una più precisa linea di demarcazione tra cripto-attività e strumenti finanziari, definendo con maggior precisione l'ambito di applicazione del Regolamento MiCA.
Per adesso, possiamo cominciare con l'elencare le cripto-attività che l'articolo 2 espressamente esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento.
Cripto-attività già regolamentate da altre disposizioni di Diritto Europeo
- Strumenti finanziari secondo la direttiva 2014/65;
- depositi secondo la direttiva 2014/49;
- fondi secondo la direttiva 2015/2366, ad eccezione di quelle qualificabili come token di moneta elettronica;
- posizioni verso la cartolarizzazione come definite dal regolamento 2017/2402;
contratti di assicurazioni non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2009/138/CE
.- prodotti pensionistici.
NFT: token non fungibili
Abbiamo introdotto l'argomento NFT con il nostro articolo Che cos'è un token? Introduzione agli NFT. Qui possiamo limitarci ad indicare che gli NFT sono delle cripto-attività singolarmente individuate, uniche, non confondibili con altre e, pertanto, non fungibili.
Tanto gli NFT quanto più genericamente le cripto-attività che rappresentano servizi o attività materiali che sono unici e non fungibili, come le garanzie dei prodotti o
sono sottratte alla applicazione del regolamento MiCA. Il perché, è spiegato dal considerando 10: essendo uniche e non fungibili non si prestano ad un uso finanziario, non potendo il loro valore essere ricavato dal confronto con altri prodotti simili o appartenenti ad una medesima categoria.
Tale caratteristica degli NFT limita i rischi che questi possono comportare per i possessori e il sistema finanziario giustificandone l'esclusione dall'ambito di applicazione del presente regolamento
.
Soggetti
Il Regolamento non si applica ai seguenti soggetti:
- coloro che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente all'interno dell'impresa presso cui lavorano;
- curatori o amministratori che operano nel corso di una procedura di insolvenza;
- la BCE e le
banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri;
- la Banca europea per gli investimenti;
- il Fondo europeo di stabilità finanziaria;
- le organizzazioni internazionali pubbliche.
TITOLO II - Cripto-attività diverse da token collegati ad attività e token di moneta elettronica
Cripto-attività diverse da token collegati ad attività e token di moneta elettronica
Il Titolo II è dedicato alle cripto-attività diverse dalle stablecoin viste in precedenza, dunque alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica. Come vedremo, a questi token sono dedicati i titoli successivi del Regolamento.
Esclusioni
Il titolo II non si applica alle cripto-attività:
- offerte gratuitamente;
- create come ricompensa per la convalida delle transazioni sulla blockchain: si tratta della ricompensa per i miner, ossia coloro che conferiscono potenza di calcolo necessaria al funzionamento del registro distribuito su cui vengono create e circolano le cripto-attività;
- utility token che forniscono accesso ad un bene o servizio esistente;
- destinate ad essere utilizzate come oggetto di scambio per beni o servizi, all'interno di una rete limitata di soggetti, in esecuzione di un accordo contrattuale con l'offerente.
Requisiti per l'emissione
Per l'offerta al pubblico o richiesta di ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse da token collegati ad attività e token di moneta elettronica sono previsti dei requisiti:
- il soggetto che presenta l'offerta o chiede l'ammissione alla negoziazione è una persona giuridica;
- redazione e pubblicazione di un whitepaper con tutte le informazioni inerenti l'operazione;
- eventuali comunicazioni di marketing devono essere redatte secondo i criteri individuati dall'articolo 7 e pubblicate sul sito web dell'offerente prima dell'inizio dell'offerta al pubblico.
Obblighi degli emittenti
I soggetti che presentano una offerta al pubblico o chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse da token di moneta elettronica o token collegati ad attività, sono tenuti a:
- agire in modo onesto, corretto e professionale;
- comunicare con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in maniera chiara e non fuorviante;
- individuare, evitare o gestire i possibili conflitti di interesse;
- mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell’Unione appropriate.
Circa l'ultimo punto ora citato, relativo ai protocolli di sicurezza: l'ESMA, in cooperazione con l'ABE, dovrà emanare entro il 30 Dicembre 2024 orientamenti volti a precisare le norme dell'Unione da prendere come riferimento per i protocolli di sicurezza che gli operatori sono tenuti ad adottare.
Risultato della offerta al pubblico
Se l'offerta al pubblico ha un termine, entro 20 giorni dalla scadenza l'offerente pubblica sul proprio sito internet il risultato della sottoscrizione. Se invece non è previsto un termine, l'offerente pubblica periodicamente, almeno ogni tre mesi, il numero di quote di cripto-attività acquistate.
Se per l'offerta al pubblico è previsto un termine, l'offerente è tenuto ad adottare misure per tutelare i fondi o le cripto-attività raccolte durante la sottoscrizione. Tra queste misure, è richiesto il deposito presso:
- un ente creditizio, per i fondi;
- un soggetto che presta servizi di custodia ed amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, per le cripto-attività raccolte con l'offerta al pubblico.
Whitepaper
Il whitepaper è un documento informativo sulle caratteristiche e i rischi delle cripto-attività offerte o di cui si chiede l'ammissione alla negoziazione. L'articolo 6 specifica contenuto e forma del whitepaper per le cripto-attività diverse da token di moneta elettronica e token collegati ad attività.
In particolare, il whitepaper deve fornire informazioni su:
- l'identità dell'emittente, offerente o persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;
- la cripto-attività e il progetto da realizzare con i capitali raccolti;
- diritti ed obblighi derivanti dal possesso della cripto-attività;
- rischi connessi al possesso della cripto-attività.
- il gestore della piattaforma di negoziazione;
- la tecnologia utilizzata per il progetto;
Il whitepaper va:
- redatto, nel rispetto del contenuto e della forma disposti dall'articolo 6;
- pubblicato sul proprio sito web prima della data di inizio dell'offerta;
- notificato alla autorità competente dello Stato membro almeno 20 giorni prima della pubblicazione.
Inoltre
- Per le cripto-attività diverse da token collegati ad attività o token di moneta elettronica non è richiesta la approvazione del whitepaper da parte dell'autorità nazionale competente: si richiede solo la notifica;
- oltre alla notifica del whitepaper, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione della cripto-attività forniscono, all'autorità competente del Paese in cui sono stabiliti, una lista degli Stati membri in cui intendono eventualmente offrire la cripto-attività. L'autorità competente cui viene notificata tale lista informa entro 5 giorni gli Stati membri in questione e comunica loro il whitepaper del progetto.
I requisiti inerenti al whitepaper non si applicano alle offerte:
- rivolte a meno di 150 persone, fisiche o giuridiche, per ogni Stato membro dove i destinatari dell'offerta sono stabiliti;
- dal corrispettivo totale, nell'arco dei 12 mesi dall'inizio dell'offerta, non superiore ad un milione di euro;
- destinate solo ad investitori qualificati.
Responsabilità per informazioni false o fuorvianti
Il soggetto che offre la cripto-attività, o ne chiede l'ammissione alla negoziazione, o il gestore di una piattaforma di negoziazione è responsabile delle perdite subite dal possessore della cripto-attività derivanti da informazioni non corrette o fuorvianti pubblicate sul whitepaper. Spetta al possessore di cripto-attività provare la falsità o carattere fuorviante delle informazioni pubblicate e che tali informazioni abbiano determinato il possessore ad acquistare, vendere o scambiare la cripto-attività.
Comunicazioni di marketing
Anche le eventuali comunicazioni di marketing relative alle cripto-attività devono rispettare alcuni requisiti, previsti dall'articolo 7.
Le comunicazioni di marketing devono:
- essere
chiaramente identificabili come tali
: non devono generare alcun dubbio sul loro carattere promozionale; - fare riferimento al whitepaper del progetto e fornire il link al sito web dove questo è pubblicato;
- essere coerenti con le informazioni contenute nel whitepaper;
- fornire informazioni
corrette, chiare e non fuorvianti
.
Anche le comunicazioni di marketing, come il whitepaper, vanno:
- pubblicate sul sito web dell'offerente, emittente o richiedente l'ammissione alla negoziazione, prima dell'offerta al pubblico o della ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione;
- notificate, per quanto solo su richiesta, all'autorità nazionale competente e alle autorità degli Stati membri verso i quali sono eventualmente dirette. Così come per il whitepaper, non è richiesta la loro approvazione.
Diritto di recesso per il possessore di cripto-attività
I detentori al dettaglio che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica direttamente da un offerente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente hanno il diritto di recesso.
Articolo 13 - par. 1
Il diritto di recesso dall'acquisto di cripto-attività diverse da token collegati ad attività e token di moneta elettronica può essere esercitato entro 14 giorni dall'acquisto, o per la precisione dal momento in cui è stato espresso il consenso all'acquisto. Non sono dovute commissioni per il recesso, né motivazioni.
Il diritto di recesso non si applica nei seguenti casi:
- le cripto-attività sono state ammesse alla negoziazione prima dell'acquisto da parte del possessore.
- l'offerta al pubblico è limitata nel tempo: non è possibile effettuare il diritto di recesso dopo la scadenza del termine per la sottoscrizione;
TITOLO III - Token collegati ad attività
Token collegati ad attività o asset-referenced tokens
I token collegati ad attività o asset-referended tokens sono un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali
. Questa la definizione fornita dall'articolo 3 del MiCAR.
I token collegati ad attività si prestano ad essere utilizzati come mezzo di scambio, a trasferire valore: possono essere intesi come un mezzo di pagamento. Questo lascia immaginare per il futuro un loro possibile largo impiego, ipotesi cui il Regolamento ricollega una esigenza di tutela per i possessori di tali token, e possibili rischi per la stabilità e sovranità monetaria. Per tali ragioni, il Regolamento MiCA prevede requisiti più rigorosi per l'emissione dei token collegati ad attività rispetto alle altre categorie di cripto-attività.
Condizioni per l'emissione di token collegati ad attività
Può presentare una offerta al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività:
- una persona giuridica o impresa stabilita nella Unione Europea che ha ottenuto l'autorizzazione dalla autorità competente nazionale; a tal fine, è necessario presentare una domanda di autorizzazione piuttosto dettagliata ed articolata, completa delle informazioni elencate dall'articolo 18.
- un ente creditizio che rispetti le specifiche condizioni e modalità previste dall'articolo 17.
Non è necessaria l'autorizzazione per l'offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione per i token collegati ad attività se:
- il valore medio del token in un anno non supera i 5 milioni di €.
- l'offerta al pubblico è riservata ad investitori qualificati.
Token collegati ad attività: il whitepaper
Sia la persona giuridica che l'ente creditizio sono tenuti a redigere e notificare il whitepaper alla autorità competente, e ad ottenerne la approvazione. Pertanto, a differenza degli altri token visti in precedenza e disciplinati dal Titolo II, il whitepaper relativo a token collegati ad attività necessita di approvazione.
Anche in questo caso:
- il whitepaper deve contenere informazioni sull'emittente, sulla operazione di offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione, sui diritti, obblighi e rischi connessi al token, oltre ad informazioni relative alla riserva di attività, come stiamo per vedere.
- l'emittente è responsabile per i danni derivanti da informazioni non corrette o fuorvianti pubblicate con il whitepaper.
L'autorizzazione per l'emissione di token collegati all'attività
L'autorità nazionale competente esamina la domanda di autorizzazione presentata dall'emittente e può rifiutarla per motivi oggettivi e dimostrabili
, ad esempio ove il modello di business proposto dall'emittente rappresenti un rischio per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Prima di adottare la decisione, l'autorità competente raccoglie i pareri (non vincolanti) di ABE, ESMA e BCE: quest'ultima in particolare è chiamata ad esprimersi sui rischi derivanti dalla emissione del token collegati ad attività per la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento
e la sovranità monetaria.
Revoca della autorizzazione
Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 24: tra questi, nel caso in cui secondo il parere della BCE, il token collegato ad attività costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.
Ove la BCE riscontri tale minaccia, come alternativa alla revoca della autorizzazione è prevista l'imposizione di un limite all'importo emettibile di un token o anche di un importo nominale minimo.
Obblighi degli emittenti di token collegati ad attività
Gli obblighi degli emittenti di token collegati ad attività sono simili a quelli già visti in precedenza per i token di altro tipo, ossia:
- onestà, professionalità, correttezza: agire nell'interesse dei possessori dei token;
- pubblicazione del whitepaper: come abbiamo visto questo deve essere non solo notificato ma anche approvato dall'autorità competente dello Stato membro;
- comunicazioni di marketing:
chiaramente identificabili come tali
, corrette e non fuorvianti, da notificare all'autorità competente (ma non soggette ad approvazione), coerenti con il whitepaper, devono altresì contenere l'informazione circa il diritto del possessore al rimborso del token; - evitare e gestire eventuali conflitti di interesse.
A questi si aggiungono:
- informazione continua, su sito web, circa la quantità di token collegati ad attività in circolazione e il valore della riserva di attività, cui parleremo a breve. Queste informazioni vanno aggiornate almeno mensilmente.
- adozione di procedure di gestione dei reclami: l'ESMA adotterà ulteriori indicazioni e standard su procedure e modelli per la gestione dei reclami entro il 30 Giugno 2024.
- governance : dotarsi di un sistema efficace che preveda
una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno
. Inoltre:- requisiti di onorabilità per amministratori, azionisti o soci; si richiede che questi non abbiano subìto condanne per riciclaggio, finanziamento del terrorismo ed ogli altro reato che metta in dubbio la loro onorabilità.
- predisporre una politica di continuità operativa che garantisca la prosecuzione delle attività di base relative ai token collegati ad attività anche in caso di interruzione o mancato funzionamento delle ordinarie procedure e sistemi.
Riserva di attività
Tra gli obblighi degli emittenti di token collegati ad attività c'è quello di costituire una riserva di attività : un fondo a tutela dei possessori dei token per il caso in cui l'emittente non sia più in grado di far fronte ai propri obblighi, ad esempio perché insolvente. L'articolo 36 dispone che, stante la sua funzione di garanzia, la riserva di attività deve essere pari almeno al valore dei token emessi. Pertanto, all'aumento della quantità di token circolanti deve accompagnarsi un aumento della riserva di attività.
Gli emittenti di token collegati ad attività devono adottare una policy dedicata alla riserva di attività, che descriva come questa è composta, le procedure per l'aumento o riduzione della riserva di attività e come questa viene eventualmente investita. Nel caso di emissione di più token collegati ad attività, le riserve vanno tenute distinte e ciascuna afferisce solo ad un token.
La custodia della riserva di attività va assegnata a:
un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti, nel caso in cui le riserva di attività assumano la forma di cripto-attività;
un ente creditizio per tutti i tipi di riserva di attività;
- un'impresa di investimento che presti servizi di custodia di strumenti finanziari, ove la riserva di attività sia costituita da strumenti finanziari.
Inoltre, essendo finalizzata a coprire i rischi derivanti dalla emissione di un token, la riserva di attività:
- deve essere tenuta distinta dalle altre attività dell'emittente;
- non deve essere costituita in garanzia;
- deve essere custodita in maniera da poter essere, all'occorrenza, facilmente accessibile per l'emittente;
- può essere oggetto di investimenti ma solo in attività a basso rischio.
Fondi propri
L'emittente di token collegati ad attività deve disporre di una quantità minima di fondi: si tratta di una previsione volta a garantire la solidità degli emittenti e di conseguenza la stabilità del sistema finanziario.
L'ammontare minimo di fondi propri che l'emittente deve detenere è pari al valore più alto tra:
- 350000 euro
- il 2% dell'importo medio della riserva di attività che abbiamo appena visto;
un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente
.
L'autorità competente può imporre, ad un emittente basato sul territorio nazionale, di aumentare la quantità di fondi propri fino al 20% rispetto al minimo richiesto dal Regolamento. L'aumento dei fondi può essere disposto in considerazione di una serie di fattori atti a definire il livello di rischio cui l'emittente è esposto, tra cui:
- una valutazione del processo di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno adottati dall'emittente;
qualità e volatilità della riserva di attività
;- il rischio connesso alla eventuale politica di investimento della riserva di attività;
importanza dei mercati sui quali il token collegato ad attività è offerto
.
Diritto al rimborso di token collegati ad attività
Il possessore di un token collegato ad attività ha diritto al rimborso del token al valore di mercato delle attività cui il token è collegato. Tra gli obblighi degli emittenti c'è dunque quello di approntare una politica che disciplini le modalità, le procedure e le condizioni per l'esercizio del diritto di rimborso da parte del possessore.
Il rimborso può dunque essere soggetto a condizioni che, secondo l'articolo 39, possono riguardare le soglie, i periodi e i tempi per l'esercizio
del diritto di rimborso. Tra le condizioni non è però possibile prevedere una commissione, se non per il caso di un piano di risanamento, previsto dall'articolo 46, che vedremo più avanti.
Divieto di concedere interessi sui token collegati ad attività
I token collegati ad attività non producono interessi: così dispone l'articolo 40 del Regolamento MiCA. Per interessi si intende qualsiasi remunerazione o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi
.
Prevedendo il divieto di concedere interessi sui token collegati ad attività, il regolamento intende evitare che da strumento di scambio e di pagamento, tale tipo di token possa diventare appetibile anche come riserva di valore.
Acquisizione di emittenti di token collegati ad attività: da notificare alle autorità
Il soggetto che intenda acquisire una partecipazione qualificata in un emittente di token collegati ad attività, o comunque aumentare la partecipazione in maniera da raggiungere o superare le soglie del 20, del 30 o 50% dei diritti di voto o del capitale, deve notificare il piano di acquisizione alla autorità competente.
La notifica spetta invece all'emittente ove sia questo a voler cedere una partecipazione qualificata, o partecipazioni che riducano il proprio diritto di voto o quota di capitale al di sotto del 10, 20, 30 o 50%.
La valutazione del progetto di acquisizione
L'autorità competente valuta il progetto di acquisizione con riguardo alla affidabilità e solidità finanziaria dell'acquirente; la valutazione verte sulle informazioni che verranno specificate dalle norme tecniche di regolamentazione che l'ABE presenterà, entro il 30 Giugno 2024, e che la Commissione potrà adottare ad integrazione del regolamento. All'acquirente possono comunque essere chieste ulteriori informazioni necessarie alla valutazione.
A seguito dell'esame l'autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione: solo per fondati motivi o qualora le informazioni fornite dovessero risultare false o incomplete. Gli articoli 41 e 42, dedicati alla acquisizione di emittenti di token collegati ad attività, non specificano quali siano le conseguenza della opposizione al progetto da parte dell'autorità.
Token collegati ad attività "significativi"
Il regolamento MiCA definisce come significativo un token colegato ad attività che, per
- quantità di utilizzatori
- elevata capitalizzazione
- numero e valore di operazioni giornaliere
assume una dimensione rilevante in relazione a stabilità finanziaria e sovranità monetaria, giustificando la previsione di obblighi ulteriori a carico degli emittenti.
I requisiti che qualificano un token collegato ad attività come significativo sono elencati dall'articolo 43 al paragrafo 1: è sufficiente che ricorrano almeno 3 dei requisiti elencati affinché l'ABE classifichi il token come significativo. La Commissione potrà, attraverso atti delegati di futura adozione, integrare e precisare l'elenco di criteri che identificano un token come significativo.
Token collegati ad attività "significativi": obblighi per gli emittenti
Per un token collegato ad attività significativo sono previsti obblighi ulteriori per gli emittenti, e in particolare:
- adozione di una
politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio
; - custodia dei token presso diversi prestatori di servizi per le cripto-attività;
- adozione di una politica dedicata alla gestione della liquidità che garantisca il normale svolgimento delle operazioni anche in presenza di situazioni di stress di liquidità;
- eseguire periodicamente stress test sulla liquidità;
- fondi propri più elevati, pari al 3% del valore medio delle attività di riserva.
Tali obblighi e requisiti saranno oggetto di specifiche norme tecniche di regolamentazione, elaborate dall'ABE e presentate alla Commissione entro il 30 Giugno 2024.
Piani di risanamento e rimborso
Tra gli obblighi degli emittenti di token collegati ad attività c'è quello di prevedere un piano di risanamento e un piano di rimborso. Entrambi vanno notificati alla autorità competente entro 6 mesi dalla autorizzazione alla offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione.
Piano di risanamento
Deve garantire una pronta reazione e il mantenimento dei servizi al verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare svolgimento delle attività. In particolare, l'emittente deve prevedere misure che consentano il ripristino della riserva di attività qualora questa scenda sotto i limiti previsti, ad esempio a causa di un numero elevato di richieste di rimborso. In tali casi, l'emittente può prevedere dei limiti alla emissione dei rimborsi o la loro sospensione temporanea.
Se l'emittente non attua le misure previste dal piano di risanamento che si rendano necessarie, queste possono essere imposte dall'autorità competente, che può anche imporre l'aggiornamento del piano per far fronte a circostanze diverse da quelle considerate al momento della redazione del piano.
Piano di rimborso
Deve dimostrare la capacità dell’emittente del token collegato ad attività di effettuare il rimborso del token collegato ad attività in circolazione emesso
, in particolare nelle situazioni in cui l'emittente non è in grado di far fronte ai propri obblighi. Questo può accadere ad esempio perché in stato di insolvenza o in seguito alla revoca della autorizzazione da parte delle autorità.
Condizione per l'attivazione del piano di rimborso è una decisione della autorità competente che reputa l'emittente non in grado di adempiere i propri obblighi
.
Il piano di rimborso dimostra la capacità dell’emittente del token collegato ad attività di effettuare il rimborso del token collegato ad attività in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.
Articolo 47(2)
L'ABE emanerà delle linee guida sul piano di rimborso, e in particolare su:
- il contenuto del piano di rimborso;
- le tempistiche per il riesame del piano;
- le condizioni per l'attivazione del piano: quando un emittente è da considerare
non in grado di adempiere i propri obblighi
?
Aggiornamento
L'8 Marzo l'ABE ha pubblicato una bozza di linee guida e aperto una consultazione pubblica: è possibile inviare commenti alla bozza di linee guida entro il 10 Giugno 2024.
TITOLO IV - Token di moneta elettronica
Token di moneta elettronica
Un token di moneta elettronica, a differenza di un token collegato ad attività, mira a stabilizzare il proprio valore facendo riferimento unicamente al valore di una valuta ufficiale.
«token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;
Articolo 3
Il Regolamento MiCA equipara i token di moneta elettronica alla moneta elettronica ed estende loro la disciplina prevista dalla direttiva 2009/110 circa l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica
, oltre che gli obblighi relativi ad emissione e rimborso.
"I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica"
Articolo 48 - paragrafo 2
Requisiti per l'emittente di token di moneta elettronica
Pertanto l'emittente di un token di moneta elettronica deve:
- essere autorizzato come ente creditizio secondo la direttiva 2013/36 o istituto di moneta elettronica secondo la direttiva 2009/110 appena citata.
- redigere e notificare all'autorità competente il whitepaper, analogamente a quanto visto per i token collegati ad attività.
Credito e diritto al rimborso dei possessori di token di moneta elettronica
I possessori di token di moneta elettronica:
- sono titolari di un credito nei confronti degli emittenti;
- hanno diritto al rimborso del token al valore nominale nella valuta ufficiale di riferimento del token. Diversamente da quanto previsto per la moneta elettronica, per il token di moneta elettronica non è possibile addebitare una commissione per il rimborso.
Token di moneta elettronica: divieto di concedere interessi
Anche per i token di moneta elettronica, così come per i token collegati ad attività, non è consentito concedere interessi. Come detto in precedenza, questo per evitare che i token in argomento possano essere intesi come riserva di valore invece che come strumenti di scambio e pagamento.
Whitepaper
Anche per i token di moneta elettronica è previsto l'obbligo di redazione e presentazione all'autorità competente di un whitepaper. L'obiettivo è il medesimo di quelli già visti: fornire tutte le informazioni necessarie ad un potenziale possessore per valutare l'acquisto in maniera informata e consapevole dei rischi. Infine: il whitepaper di un token di moneta elettronica deve informare esplicitamente circa il diritto al rimborso del token al valore nominale e nella valuta ufficiale cui il token fa' riferimento.
Anche in tale caso, l'emittente di token di moneta elettronica è responsabile per le perdite subìte dal possessore a causa di un whitepaper lacunoso o con informazioni non corrette o fuorvianti.
Comunicazioni di marketing per i token di moneta elettronica
Analogamente a quanto visto per i token collegati ad attività, le comunicazioni di marketing devono:
- essere identificabili come tali;
- contenere informazioni chiare, corrette e non fuorvianti, coerenti con quelle pubblicate con il whitepaper;
- indicare il link al whitepaper pubblicato sul sito internet dell'emittente, insieme ai contatti di questo;
- esplicitare il diritto al rimborso del token da parte del possessore.
- essere pubblicate sul sito web dell'emittente.
Inoltre, le comunicazioni di marketing:
- non vanno diffuse prima della pubblicazione del whitepaper;
- non necessitano della approvazione da parte della autorità competente, ma vanno a questa notificate su richiesta;
Piano di risanamento e rimborso
Ai token di moneta elettronica si applicano gli stessi requisiti sul piano di risanamento e rimborso previsti per i token collegati ad attività. L'unica eccezione riguarda la notifica all'autorità competente dei piani: il termine di 6 mesi decorre dalla data dell'offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione.
Token di moneta elettronica "significativi"
Anche per i token di moneta elettronica è prevista la classificazione di "significativi" al ricorrere di alcune condizioni: le stesse che abbiamo visto in occasione dei token collegati ad attività, elencate dall'articolo 43. Anche in tal caso, l'inclusione nella categoria dei token significativi è dovuta a al maggior rischio che il token con determinate caratteristiche comporta per la stabilità finanziaria rispetto ai token non significativi e alla moneta elettronica tradizionale: come detto in precedenza, questa in particolare è disciplinata in via generale dalla direttiva 2009/110.
A tale maggior rischio corrispondono obblighi più stringenti per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, trovando applicazione i requisiti:
- sulla riserva di attività e gli obblighi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi in luogo dell'articolo 7 della direttiva 2009/110;
- sui fondi propri in luogo dell'articolo 5 della direttiva 2009/110.
TITOLO V - Servizi per le cripto-attività
Servizi per le cripto-attività
Il Titolo V disciplina i requisiti operativi, organizzativi e prudenziali a livello dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività
.
I servizi per le cripto-attività disciplinati dal Regolamento MiCA sono quelli elencati dall'articolo 3, al punto 16. Li elenchiamo di seguito, indicando tra parentesi l'articolo che il Regolamento dedica a ciascun servizio.
- custodia e amministrazione per conto di clienti; (75)
- gestione di una piattaforma di negoziazione (76);
- scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività (77);
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti (78);
- collocamento di cripto-attività (79);
- ricezione e trasmissione di ordini per conto di clienti (80);
- consulenza (81);
- gestione di un portafoglio di cripto-attività (81);
- servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti (82).
I prestatori di servizi per le cripto-attività
Il prestatore di servizio per le cripto-attività è così definito dall'articolo 3:
prestatore di servizi per le cripto-attività: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59.
Articolo 3
Secondo la normativa MiCAR, per prestare servizi connessi alle cripto-attività un soggetto deve possedere i seguenti requisiti:
- può essere una persona giuridica e non: tuttavia, le imprese che non sono persone giuridiche, ad esempio un partenariato commerciale secondo il considerando n° 76, devono poter garantire il medesimo grado di tutela per gli utenti di quello offerto dalle persone giuridiche, e devono essere soggette a vigilanza prudenziale adeguata alla forma giuridica da loro assunta.
- deve essere autorizzato dalla autorità nazionale competente; l'autorizzazione elenca gli specifici servizi offerti che il prestatore viene autorizzato ad offrire;
- ha la sede di direzione effettiva nella UE, per questa intendendo il luogo in cui vengono prese le
principali decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento della attività.
Inoltre, almeno uno degli amministratori deve risiedere nella UE.
Prestazione di servizi per le cripto-attività: è necessaria l'autorizzazione
La normativa MiCAR prevede la concessione di una autorizzazione per il soggetto che intende prestare servizi connessi alle cripto-attività. Per rispettare il processo autorizzativo, il soggetto, ad esempio un'impresa di investimento, deve presentare alla autorità nazionale competente una apposita domanda di autorizzazione completa di tutte le informazioni elencate dall'articolo 62.
L'autorità competente che riceve la domanda:
- entro 5 giorni informa il soggetto richiedente della ricezione della domanda;
- entro 25 giorni valuta la completezza della domanda: se questa contiene tutte le informazioni richieste. In caso contrario, l'autorità fissa un termine entro cui il richiedente deve fornire le informazioni che mancano.
- entro 40 giorni se concedere o negare l'autorizzazione. L'esito positivo presuppone il rispetto da parte del richiedente dei requisiti che il Titolo V pone a suo carico.
Obblighi per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività
Il capo 2 del titolo V disciplina gli obblighi destinati a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Onestà, correttezza, professionalità
Chi presta servizi per le cripto-attività è tenuto adagire in modo onesto, corretto e professionale e nel migliore interesse dei clienti
(articolo 66); questo implica:
- la diffusione di notizie chiare, corrette e tali da non indurre il cliente in errore, con particolare riferimento alle comunicazioni di marketing.
- informare il cliente dei rischi connessi ai servizi forniti;
- chiarezza sulle politiche su prezzi, tariffe e commissioni;
- prevedere procedure dedicate alla ricezione e gestione dei reclami;
- disporre di una politica che consenta di prevedere, evitare e gestire eventuali conflitti di interesse.
Anche in questo caso è prevista la presentazione alla Commissione, da parte dell'ESMA, di un progetto di norme tecniche di regolamentazione che specifichino gli obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Il progetto dell'ESMA andrà presentato entro il 30 Giugno 2024 e potrà essere adottato dalla Commissione.
Requisiti patrimoniali minimi per i prestatori di servizi
Il prestatore di servizi per le cripto-attività deve avere a disposizione risorse sufficienti per operare con continuità e far fronte ad eventuali periodi di crisi. A tal fine, il Regolamento MiCA prevede dei requisiti prudenziali, ossia requisiti patrimoniali minimi permanenti
per il prestatore di servizi per le cripto-attività. Il prestatore di servizi deve avere a disposizione come minimo risorse pari al maggiore dei seguenti valori:
- l'importo previsto per lo specifico servizio fornito dall'allegato IV al regolamento: questo prevede 3 classi di servizi cui assegna requisiti patrimoniali minimi da 50000 a 150000 euro.
un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente
Tali risorse possono essere costituite in forma di fondi propri o polizze assicurative.
Dispositivi di governance
L'articolo 68 richiede l'adozione di requisiti organizzativi da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività, che prevedano in particolare:
- requisiti di idoneità, onorabilità e competenza per i componenti dell'organo di amministrazione; né questi né gli azionisti e soci devono poi essere stati condannati per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
- politiche volte ad assicurare il rispetto del regolamento;
- misure che garantiscano la
continuità e la regolarità della prestazione dei loro servizi
; sistemi e procedure per salvaguardare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554
: il Regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA).
Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
I prestatori di servizi sono tenuti ad adottare misure volte a tutelare le cripto-attività dei clienti detenute in custodia; si richiede il deposito di tutti i fondi diversi dai token di moneta elettronica ricevuti dai clienti presso un ente creditizio o banca centrale; questo, entro il giorno successivo a quello del ricevimento.
Il prestatore di servizi può prestare servizi di pagamento connessi al servizio di custodia a patto di essere a ciò autorizzato ai sensi della direttiva 2015/2366. In tal caso, i clienti vanno informati:
- delle condizioni dei servizi di pagamento e del quadro normativo nazionale di riferimento a questi relativo;
- se i servizi di pagamento sono offerti direttamente dal prestatore di servizi che detiene le cripto-attività o attraverso terzi.
Trattamento dei reclami
I prestatori di servizi per le cripto-attività prevedono procedure per il trattamento veloce e trasparente e gratuito dei reclami ricevuti dai clienti. Questi vanno informati:
- della possibilità di presentare un reclamo
- delle relative procedure;
- dell'esito del reclamo al termine della procedura.
Anche in tale ambito, la normativa potrà essere integrata attraverso l'adozione da parte della Commissione di norme tecniche di regolamentazione, su proposta che l'ESMA presenterà entro il 30 Giugno 2023.
Conflitti di interesse
Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività sono tenuti a prevedere e gestire i conflitti di interesse che possono sorgere:
- tra prestatore di servizi per le cripto-attività e:
- azionisti o soci;
- membri del consiglio di amministrazione;
- dipendenti
- clienti
qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci.
- clienti i cui interessi reciproci vengano in conflitto.
Le informazioni sui possibili conflitti di interessi, così come le misure adottate per gestirli, vanno rese pubbliche attraverso il sito internet del prestatore di servizi: un requisito di trasparenza volto a consentire al cliente una decisione informata circa i servizi nel cui ambito possono sorgere conflitti di interessi.
Come più volte abbiamo visto finora, anche in tema di conflitti di interessi, l'ESMA proporrà entro il 30 Giugno 2024 progetti di norme tecniche di regolamentazione, che la Commissione potrà adottare ad integrazione del regolamento.
Esternalizzazione di servizi per le cripto-attività
L'eventuale esternalizzazione di servizi per le cripto-attività non comporta alcuna attenuazione degli obblighi e responsabilità poste a carico del prestatore di servizi, in particolare nei confronti dei clienti.
Inoltre, al prestatore che esternalizza servizi per le cripto-attività, l'articolo 73 richiede:
- l'adozione di misure volte ad evitare che l'esternalizzazione dei servizi comporti rischi operativi aggiuntivi.
- una politica che preveda le modalità per terminare gli accordi di esternalizzazione, che consideri le esigenze proprie al tipo di servizi per le cripto-attività oggetto degli accordi.
- su richiesta, il prestatore di servizi o i terzi forniscono alle autorità competenti le informazioni necessarie a valutare la conformità delle attività esternalizzate ai termini del regolamento.
Liquidazione dei servizi per le cripto-attività
I prestatori di servizi per le cripto-attività devono dotarsi di un piano per la gestione ordinata della liquidazione delle attività, nel rispetto del diritto nazionale applicabile. Il piano mira a garantire che la liquidazione delle attività del prestatore di servizi non comporti un indebito danno economico ai clienti.
Obblighi specifici per i servizi per le cripto-attività
Abbiamo fin qui trattato gli obblighi comuni a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività. Il capo 3, del titolo V, articoli dal 75 al 82, prevede obblighi specifici per i singoli servizi per le cripto-attività, che abbiamo in precedenza elencato. Volendo con questo articolo fornire un quadro generale del Regolamento MiCA, per adesso ci limitiamo agli obblighi comuni a tutti i servizi, che abbiamo fin qui analizzato. Gli obblighi specifici previsti per ogni servizio per le cripto-attività potrebbero essere oggetto di un futuro articolo.
TITOLO VI - Abusi di mercato
Abusi di mercato
La disciplina del regolamento MiCA relativa agli abusi di mercato verte su:
- condotte che, facendo uso di informazioni privilegiate, possono comportare abusi di mercato nel settore delle cripto-attività.
- manipolazione del mercato.
Le informazioni privilegiate
Una informazione può dirsi privilegiata quando:
- è precisa;
- riguarda gli emittenti di cripto-attività;
- se resa pubblica potrebbe influenzare in maniera significativa il prezzo di cripto-attività.
Obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate
Gli emittenti di cripto-attività sono tenuti a rendere pubbliche quanto prima
le informazioni privilegiate che li riguardano: questo, al fine
di consentire ai potenziali clienti di basare le proprie valutazioni su tutti gli elementi che possono risultare significativi dal punto di vista del
mercato.
La divulgazione delle informazioni privilegiate può essere ritardata degli emittenti se:
- la pubblicazione immediata potrebbe pregiudicare gli interessi legittimi dell'emittente;
- risulta improbabile che il ritardo della divulgazione possa risultare fuorviante per il pubblico;
- l'emittente, offerente o soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione può garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate.
Abuso di informazioni privilegiate
L'abuso di informazioni privilegiate si verifica quando queste vengono utilizzate per decidere se acquisire o cedere le cripto-attività cui tali informazioni fanno riferimento. L'abuso ricorre anche quando le operazioni sulle cripto-attività vengono effettuate per conto di terzi.
Una persona in possesso di informazioni privilegiate si astiene dal raccomandare a terzi operazioni su cripto-valute fondate sulle informazioni privilegiate in proprio possesso. Anche chi si serve di tali raccomandazioni incorre nell'abuso se sa, o dovrebbe sapere, che le raccomandazioni ricevute sono fondate su informazioni privilegiate.
Divieto di manipolazione del mercato
Il regolamento MiCA considera manipolazioni di mercato tutte quelle attività, compiute attraverso operazioni su cripto-attività o altri mezzi, volte ad influenzare artificialmente il prezzo di una cripto-attività. Questo può accadere ad esempio attraverso la diffusione di informazioni false o fuorvianti relative a domanda, offerta o prezzo di una cripto-attività.
L'articolo 91 considera in particolare come esempi di manipolazioni di mercato le seguenti attività:
- posizione dominante, su domanda o offerta di una cripto-attività, che possa determinare il prezzo o condizioni commerciali inique;
- inoltro, modifica o cancellazione di ordini su una piattaforma di negoziazione volti a produrre informazioni o dare segnali fuorvianti al mercato, ad esempio:
- ostacolando il normale funzionamento della piattaforma;
- inserendo ordini al fine di determinare o influenzare tendenze di mercato.
- esprimere opinioni su cripto-attività, in merito alle quali si hanno già interessi, e trarre poi beneficio dagli effetti prodotti sul prezzo della cripto-attività dalle opinioni espresse; questo, a meno di non aver prontamente reso pubblico il proprio conflitto di interesse.
I soggetti che eseguono a titolo professionale operazioni su cripto-attività:
- informano le autorità competenti ove riscontrino abusi di mercato;
- sono tenuti a dotarsi di sistemi e procedure per prevenire gli abusi di mercato: queste saranno oggetto di appositi progetti di documentazione tecnica che L'ESMA presenterà alla Commissione entro il 30 Dicembre 2024.
TITOLO VII - Autorità competenti
Autorità competenti
Gli Stati membri nominano le autorità competenti nazionali per l'applicazione del regolamento MiCA; la nomina va comunicata ad ABE ed ESMA. L'ESMA pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle autorità nazionali designate dagli Stati membri.
Alle autorità competenti nazionali spetta la vigilanza sulla emissione, offerta al pubblico ed ammissione alla negoziazione di cripto-attività, oltreché sull'operato dei prestatori di servizi per le cripto-attività.Le autorità competenti dei vari Stati membri collaborano tra loro e con l'ABE e l'ESMA, in particolare attraverso lo scambio di informazioni in occasione delle attività di indagine, vigilanza e contrasto alle violazioni del regolamento.
ABE: Autorità bancaria europea istituita con il regolamento UE 1093/2010. Esercita una vigilanza diretta sui token collegati ad attività e token di moneta elettronica significativi, secondo quanto dispone l'articolo 117. A supporto di tale attività di vigilanza, per ogni emittente di token collegato ad attività o token di moneta elettronica significativo l'ABE istituisce un collegio consultivo di vigilanza, disciplinato dall'articolo 119. I poteri di vigilanza diretta dell'ABE sugli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica significativi sono disciplinati dal capo 5 del Titolo VII, all'articolo 121 e seguenti.
ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con il regolamento UE 1095/2010.
Poteri delle autorità competenti nazionali
Alle autorità competenti nazionali vengono conferiti ampi e rilevanti poteri, elencati nel dettaglio dall'articolo 94.
Tra questi, vi è quello di imporre la sospensione o il divieto di emissione o offerta al pubblico di cripto-attività in presenza di fondati sospetti sulla violazione del regolamento. Per imporre il divieto alla prestazione di servizi il regolamento richiede che la violazione sia stata accertata, e non solo sospettata.
Le autorità competenti dispongono poi di ampi poteri di indagine che consentono di:
- accedere a qualsiasi documento o dato; richiedere informazioni da chiunque, inclusi coloro che
partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni
su cripto-attvitià. - accedere ai locali di persone fisiche o giuridiche per sequestrare documenti ove vi sia il sospetto che tali documenti siano connessi ad un abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato.
- nella misura consentita dal diritto nazionale, chiedere la registrazione del traffico di dati agli operatori di telecomunicazioni qualora si sospetti una violazione e tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini dell'indagine.
- chiedere il congelamento o sequesto di beni, o entrambi.
imporre un divieto temporaneo all’esercizio dell’attività professionale.
Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti anche poteri sanzionatori per le violazioni del regolamento, secondo i termini e per le particolari violazioni elencate dall'articolo 111 del regolamento.
Limitazioni alle cripto-attività: l'intervento delle autorità competenti
Le autorità competenti nazionali possono imporre limitazioni alla commercializzazione, distribuzione o vendita di cripto-attività quando:
- sussiste un rischio per la tutela degli investitori, per il funzionamento del mercato delle cripto-attività o la stabilità del sistema finanziario e
- non sia possibile affrontare tali situazioni con altri strumenti regolamentari vigenti.
In tali casi, le autorità competenti possono adottare le limitazioni in argomento alle seguenti condizioni:
- la misura è proporzionata ai rischi e agli obiettivi di tutela da realizzare, tenendo conto del potenziale impatto sugli investitori e sul mercato;
- l'autorità competente ha consultato le autorità omologhe degli Stati membri presso i quali il provvedimento potrebbe produrre effetti significativi;
- la misura non produce effetti discriminatori a danno di servizi ed attività forniti da soggetti operanti in altri Stati membri.
Prima di adottare un divieto o restrizione, l'autorità competente deve comunicare all'ESMA, o all'ABE per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, e tutte le autorità competenti degli altri Stati membri, almeno un mese prima dall'entrata in vigore della misura restrittiva le seguenti informazioni:
- le cripto-attività oggetto del provvedimento restrittivo;
- il tipo di misura restrittiva adottata, e la data di entrata in vigore;
- gli elementi che giustificano il provvedimento.
I limiti così imposti alle cripto-attività durano fintantoché permangono le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.
In casi di urgenza la misura che impone una limitazione alla cripto-attività può essere comunicata anche solo 24 ore prima della entrata in vigore, pur nel rispetto di tutte le altre condizioni appena viste. La limitazione così imposta può durare al massimo 3 mesi.
Infine: l'autorità competente è tenuta a pubblicare informazioni sulla misura adottata, in particolare su:
- limiti;
- decorrenza;
- le condizioni che ne giustificano la adozione.
Poteri di intervento temporaneo di ESMA ed ABE
ESMA
Anche l'ESMA può vietare o limitare temporaneamente:
- la commercializzazione, distribuzione o vendita di cripto-attività diverse da token collegati ad attività o token di moneta elettronica;
un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.
Tali limitazioni vengono disposte solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- ricorre una esigenza di tutela degli investitori o una minaccia per il regolare funzionamento dei mercati delle cripto-attività o per la stabilità del sistema finanziario dell'Unione;
- non vi sono altri strumenti regolamentari specificamente dedicati alle cripto-attività utili a fronteggiare la minaccia di cui al punto precedente;
- le autorità competenti nazionali o non sono intervenute o le misure adottate si sono rivelate insufficienti.
ABE
L'ABE è l'Autorità bancaria europea: dispone del potere di imporre le medesime limitazioni alle cripto-attività appena viste, alle stesse condizioni, ma limitatamente ai token collegati ad attività e token di moneta elettronica.
Sanzioni
Il capo 3 del TITOLO VII è relativo alle sanzioni.
L'articolo 111 prevede che gli Stati membri conferiscano il potere alle autorità nazionali di irrogare sanzioni per le violazioni al regolamento, almeno per quelle elencate dal comma 1. Per tali violazioni gli Stati membri possono evitare di prevedere sanzioni amministrative se l'ordinamento nazionale prevede già sanzioni penali per le medesime violazioni.
In ogni caso, entro il 30 Giugno 2024, gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'ESMA e all'ABE le sanzioni amministrative introdotte per le violazioni al regolamento.
Diritto di impugnazione
Gli Stati membri devono garantire che le decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti sulla applicazione del regolamento siano:
- motivate;
- impugnabili presso un organo giurisdizionale.
Il diritto di impugnazione sussiste anche in presenza della assenza di decisioni entro 6 mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione, presentata a norma del regolamento.
Gli Stati membri devono poi prevedere la possibilità che:
- enti pubblici
- organizzazioni di consumatori che abbiano un legittimo interesse alla tutela dei possessori di cripto-attività
- organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse alla protezione dei loro membri.
possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i giudici o gli organi amministrativi competenti per garantire l’applicazione del presente regolamento
.
Pubblicazione delle decisioni
Le decisioni che irrogano sanzioni o altre misure amministrative in conseguenza di violazioni del regolamento devono essere pubblicate sul sito internet dell'autorità competente. Con la pubblicazione bisogna informare almeno circa:
- la natura della violazione;
- l'identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili.
Qualora le autorità competenti ritengano che la pubblicazione di identità e dati personali dei soggetti coinvolti nella violazione rappresenti una misura sproporzionata rispetto alla entità della violazione, o che la pubblicazione possa compromettere un'indagine in corso, le autorità in argomento possono:
- rinviare la pubblicazione della decisione fintantoché durano le ragioni che fanno propendere per la non pubblicazione;
- pubblicano la decisione senza divulgare identità o dati personali dei soggetti coinvolti;
- le autorità possono anche evitare di pubblicare le decisione se né il rinvio della pubblicazione né la pubblicazione in forma anonima sono idonee ad assicurare:
che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari
;la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alla misure ritenute di natura minore
.
Il TITOLO VII, dedicato alle autorità competenti, si chiude dedicando gli ultimi due capi ai poteri e responsabilità dell'ABE sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e token di moneta elettronica significativi:
- CAPO 4 : articoli 117 - 120: Poteri e competenze dell’ABE in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi.
- CAPO 5 : articolo 121 - 138: Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi e collegi delle autorità di vigilanza.
TITOLO VIII - ATTI DELEGATI
Adozione di atti delegati da parte della Commissione
Abbiamo fin qui fatto riferimento più volte al potere della Commissione di adottare atti delegati ad integrazione del Regolamento, in particolare di norme tecniche di regolamentazione, spesso su proposta dell'ESMA.
L'articolo 139 conferisce il potere di delega alla Commissione affinché questa precisi:
- gli elementi tecnici utilizzati nelle definizioni fornite dall'articolo 3;
- i criteri che definiscono un token collegato ad attività come significativo (articolo 43 comma 11)
- i criteri che, l'ESMA, l'ABE o le autorità competenti nazionali devono considerare per valutare se sussistono
- rischi per la tutela degli investitori;
- minacce per il funzionamento o l'integrità del mercato delle cripto-attività o del sistema finanziario dell'UE
- le norme procedurali sulla imposizione di sanzioni ammininstrative pecuniarie o penalità di mora che l'ABE può imporre agli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica significativi ai sensi degli articoli 131 e 132.
- importo, tipo e modalità di pagamento delle commissioni per l'attività di vigilanza che l'ABE impone, ai sensi dell'articolo 137, agli emittenti di token collegati ad attività significativi ed token di moneta elettronica significativi.
La Commissione notifica al Parlamento Europeo e al Consiglio l'adozione di ogni atto delegato, che entra in vigore solo se Parlamento e Consiglio non sollevano obiezioni entro 3 mesi. Inoltre, Parlamento Europeo e Consiglio possono revocare in qualsiasi momento
il potere di delega della Commissione negli ambiti che abbiamo elencato. La revoca non ha effetti sugli atti delegati adottati in precedenza dalla Commissione.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Relazioni sull'applicazione del regolamento
La Commissione adotta:
- relazione sulla applicazione del Regolamento entro il 30 Giugno 2027; relazione intermedia entro il 30 Giugno 2025. L'articolo 140 elenca nel dettaglio gli elementi che le relazioni devono trattare. La Commissione può allegare ad entrambe le relazioni una proposta legislativa; questo, nel caso la relazione evidenzi la necessità di applicare qualche correttivo alla normativa.
relazione sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività
, entro il 30 dicembre 2024, eventualmente allegando una proposta legislativa. Anche in tal caso, è previsto un numero di elementi che la relazione deve necessariamente affrontare, elencati dall'articolo 142.
L'ESMA elabora in collaborazione con l'ABE, e presenta al Parlamento e al Consiglio, una relazione sulla applicazione del regolamento e sugli sviluppi dei mercati delle cripto-attività. La prima relazione andrà presentata entro la fine del 2025; in seguito, a scadenza annuale. L'articolo 141 elenca gli elementi che la relazione deve necessariamente trattare.
Vincenzo Lalli
Di formazione legale, appassionato da sempre di tecnologia ed informatica; esperienza professionale acquisita a cavallo tra i due mondi, finora piuttosto lontani tra loro. Mi dedico ad esplorare le crescenti interazioni tra il Diritto e la tecnologia, e a dare il mio contributo alla causa dell'innovazione nel settore legale; a tal fine, ho dato vita ad Avvocloud.net.