Smart Contract e Diritto in Italia: inquadramento giuridico e possibili applicazioni

Secondo il Diritto Italiano lo smart contract è un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse; questa la definizione di smart contract fornita il decreto legge n° 135/2018 articolo 8 ter.

Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previsto nel diritto Italiano, previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto Legge n° 135/2018 (Legge 11 febbraio 2019, n. 12).

Lo smart contract è uno degli elementi portanti nella creazione di un (eco) sistema blockchain e permette di trascrivere informazioni sul registro distribuito fra i vari computer della rete, informazioni che possono anche includere il trasferimento delle valute virtuali da un soggetto della rete a un altro.

Lo smart contract incontra l'Avvocato

Se lo scambio di token/cryptocurrency come strumento di pagamento sulla blockchain in un sistema PeerToPeer rispondeva NO alla domanda “dobbiamo per forza usare una banca nei rapporti di scambio e di trasferimento di valore per l’acquisto di beni o servizi tra di noi?”, lo smart contract rispondeva NO alla domanda “dobbiamo per forza usare avvocati e notai per concludere ed eseguire un contratto tra di noi?”.

Nella sua teorizzazione di community autonoma e indipendente che vive all’interno di un proprio spazio circoscritto e secondo le proprie regole, questa impostazione non solo aveva appeal, ma una sua autarchica funzionalità: beni, accordo e scambio nascevano tutti sulla rete.

Poi però l’hanno fatto….

Sono usciti da quello spazio concluso e virtuale che era la community degli aderenti alla rete blockchain e hanno cominciato ad avere traffici commerciali con l’esterno: da chi ha pagato valute correnti per avere un po’ di bitcoin a chi ha pensato di registrare su un sistema blockchain scambi di beni e servizi del mondo reale a tre dimensioni che tutti abitiamo.

E nel mondo a tre dimensioni rispetto a quello digitale dove tutto è tracciato, si sa, ci sono molte più variabili che possono portare il rischio di non corretto adempimento del contratto.

Smart contract: contratto o "dumb software"?

Cosa ci resta dopo il grande balzo e un decreto legge di ormai circa un anno fa?

Di una cosa siamo intanto certi: il diritto Italiano al momento non ammette contratti in forma scritta obbligatoria o ad probationem con smart contract, almeno per il momento.

Questo perché la legge demanda all’Agenzia per l’Italia digitale l’emanazione delle linee guida affinché questi “programmi”, gli smart contract,abbiano il valore di forma scritta e ovviamente in Italia, se si aspetta una fonte secondaria per integrare la Legge, si può attendere seraficamente degli anni (i 90 giorni previsti dalla norma primaria per l’emissione di questo documento tecnico, decorrenti da gennaio 2019, sono già scaduti).

Resta allora da vedere se per il diritto in Italia lo smart contract sia veramente un contratto e non un dumb software come dissi provocatoriamente nel corso di un convegno in Cuneo.

Lo smart contract e l'accordo delle parti

Se parto dal dato letterale, secondo la formula del legislatore italiano, lo smart contract è un programma che obbliga due parti e genera effetti predeterminati dalle stesse: questo significa che il primo elemento essenziale di un contratto, l’accordo delle parti (articolo 1325 Codice Civile, primo comma n. 1) è già fenomeno compiuto e concluso prima che lo smart contract non solo si attivi, ma sia “scritto” su ordine di qualcuno da un programmatore.

Visto così lo smart contract è, allora, solo una particolare modalità di esecuzione della prestazione, derivata e di secondo livello, mediata dall’opera di un tecnico che realizza il programma.

Il fatto che lo smart contract possa “scegliere” di dare attuazione a una pluralità di diversi ordini di esecuzione in base a input predeterminati è questione che attiene alla complessità del programma, ma non gli dà autonomia di giudizio (opera sempre su ipotesi predeterminate dalle parti) e non ha senso, a mio avviso, parlare di una autonomia decisionale del programma finchè non arriveremo a riconoscere personalità giuridica, e un patrimonio con cui rispondere dei propri sbagli, alle forme, anche più semplici, di intelligenza artificiale di cui facciamo uso.

Informazioni, oracoli ed inadempimento

Vi è poi il problema della conoscenza mediata di informazioni non presenti sulla rete: più una prestazione è complessa e suscettibile di giudizi critico-valutativi (es. tipologia, qualità e quantità del pesce fresco acquistato) più è facile che lo smart contract sblocchi un pagamento in presenza di un inadempimento non rilevabile dagli oracoli (le fonti informative esterne esterne alla rete) cui fa affidamento (per rimanere nell’esempio, i controlli da remoto della catena del freddo e la tempestività della consegna danno tutti segnali positivi, ma il pesce era stato caricato avariato o non conforme all’ordine ricevuto).

Smart contract e mezzi di pagamento

Vi è infine anche la questione non secondaria che il pagamento eseguito dallo smart contract avvenga con cripto valute, mezzo su cui le parti devono pure preventivamente accordarsi perché abbia funzione liberatoria.


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Possibili applicazioni degli smart contract

Per cosa allora possiamo usare uno smart contract riducendo il rischio di contenzioso a livelli accettabili?

Rapporti in cui l’indice rilevante per l’adempimento sia di tipo oggettivo e non suscettibile di valutazioni soggettive a più variabili:

  • nel caso fintech lo vedrei benissimo nel contratto di swap (il prezzo di scambio del “bene” di riferimento è criterio oggettivo);
  • nel caso insurtech come assicurazione sulla vita legato all’evento morte del contraente (sinistri più complessi danno luogo a problemi su copertura assicurativa, concorso di colpa del danneggiato e quantificazione del danno),
  • come mezzo di pagamento per prestazioni periodiche continuative a corrispettivo fisso da versare a una data scadenza (locazioni e affitto d’azienda), consegna tempestiva di materie prime o beni non facilmente deteriorabili (il tempo della consegna è pure un fattore oggettivo)

Per le prestazioni recurring sarà inoltre bene che il programmatore inserisca la possibilità di dare un ordine di stop, ove il rapporto venga a termine o la prestazione venga sospesa, per qualsiasi ragione giuridica connessa o derivante dall’accordo originario.

Conclusioni: il ruolo del giurista

La tecnologia quindi c’è, e gli smart contract presentano interessanti possibilità di applicazione; il compito del giurista, in questa fase di transizione, sarà quello di esercitare un’attenta gestione del rischio, in via preventiva.


Avvocato Alessandro Benvegnù

Alessandro Benvegnù

Avvocato civilista a Torino

Mi occupo di Diritto Societario e Diritto del Lavoro; seguo con interesse il settore emergente del Diritto delle Nuove Tecnologie.

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