I congiunti sono, secondo l'uso comune del termine, le persone tra loro legate da un vincolo di parentela; il significato giuridico del termine congiunto può però presentare qualche problema interpretativo.
Perché la parola “congiunto” crea così tanti problemi interpretativi?
Forse non tutti sanno che molto spesso un termine che nel linguaggio comune ha un certo significato, sul piano giuridico ne ha un altro, oppure uno più specifico. Lo abbiamo già visto con l'articolo sui concetti di residenza, domicilio e abitazione.
Non è inusuale poi che una parola definita in una certa branca del Diritto sia utilizzata con la stessa accezione in un altro settore in cui assume rilievo (es. il concetto di colpa e dolo civilistici sono mutuati dal Diritto Penale).
Accade anche che la stessa espressione letterale abbia un significato in un settore giuridico e uno diverso in un altro (ad esempio il concetto di abitazione in Diritto Civile e in Diritto Tributario, in particolare abitazione principale rilevante ai fini IMU).
La scelta lessicale del termine “congiunti”, fatta dalla normativa sull'emergenza Covid-19, racchiude in sé tutte le problematiche appena elencate.
Chi sono i congiunti nel Codice Civile...
La difficoltà nasce dal fatto che nel Codice Civile, che contiene anche la disciplina del Diritto di Famiglia, il termine congiunto non esiste. Proviamo allora a partire da quello che è il significato utilizzato nel linguaggio comune.
Il dizionario Treccani definisce il sostantivo maschile “congiunto” come parente.
Il vincolo di parentela è definito dall’articolo 74 del Codice Civile come quello “tra le persone che discendono da uno stesso stipite”. È indifferente che il rapporto di filiazione abbia avuto origine all’interno o al di fuori del matrimonio o derivi da adozione.
Occorre poi distinguere tra parentela in linea retta o in linea collaterale (in cui i soggetti, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’uno dall’altro): sono parenti in linea retta genitori e figli o nonno e nipote; sono parenti in linea collaterale fratelli o cugini. In linea generale e salvo eccezioni, il rapporto di parentela è riconosciuto fino al sesto grado (articolo 77 del Codice Civile).
Quindi rientrano ampiamente tra i parenti (in linea collaterale) anche ad esempio i figli dei cugini, visto che per determinare il grado nella linea collaterale bisogna risalire allo stipite comune (in questo caso 2 gradi: genitore, nonno) e poi riscendere in linea collaterale (in questo caso 3 gradi: zio, cugino, figlio del cugino; per un totale di 5 gradi).
Come si evince dall’esempio appena fatto, la platea dei parenti è già di per sé molto ampia.
..e i prossimi congiunti nel Codice Penale
Il termine congiunto (anzi, prossimo congiunto) è definito invece dal Codice Penale.
“Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.
articolo 307, comma 3, del Codice Penale
Pertanto, da una parte il concetto di prossimo congiunto è più limitato di quello di parente, riconoscendo questa qualifica solo a quelli in linea collaterale entro il terzo grado (zii e nipoti); dall’altra è più ampio, in quanto ricomprende il coniuge (che non è parente, in quanto non legato da un rapporto di consanguineità), la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso e gli affini entro il secondo grado, alle condizioni specificate nella norma stessa.
L’affine è il parente del coniuge (articolo 76 del Codice Civile): quindi sono prossimi congiunti, agli effetti della Legge Penale, sia il suocero o la suocera (1° grado), sia il cognato o la cognata (2° grado), sia il nonno o la nonna del coniuge (2° grado).
Va considerato comunque che il Codice Penale parla di prossimi congiunti mentre il DPCM del 26 Aprile “solo” di congiunti, potendo questa elisione far pensare ad un’interpretazione più ampia rispetto all’elencazione tassativa contenuta nel Codice Penale. A ciò si aggiunge un ulteriore problema: le sanzioni per chi non si attiene alle condotte contro il Covid-19 hanno natura amministrativa.
Quindi che fare?
Il significato giuridico di congiunto: quale definizione adottare?
Nel definire il significato giuridico del termine congiunto si deve dunque considerare la puntuale definizione normativa di matrice penalistica del termine congiunti oppure la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso richiamare in maniera atecnica l’istituto della parentela così come definito nel Codice Civile?
Il quesito è di fondamentale importanza e la risposta potrebbe (e probabilmente dovrebbe) prendere le mosse da come l’Esecutivo ha dichiarato di voler affrontare il periodo che vede un abbassarsi della curva dei contagi: allentare le restrizioni ma pur sempre nell'ottica di limitare le occasioni di contagio.
In questo senso occorrerebbe probabilmente abbracciare un concetto restrittivo di congiunto, relegandolo ai soli affetti veramente significativi che magari si sono trovati forzosamente distanziati a causa anche delle restrizioni, sempre più rigide, che si sono succedute fino ad oggi per contrastare la diffusione del coronavirus.
Chi sono i congiunti secondo la Presidenza del Consiglio
Il 2 Maggio la Presidenza del Consiglio ha infine fornito alcuni chiarimenti confermando che il termine "congiunti" vada interpretato alla luce delle norme sulla parentela e affinità contenute nel Codice Civile.
Pertanto, il sito internet della Presidenza conferma espressamente che:
“i congiunti sono i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.
L’elenco di cui sopra è ampliato dal riferimento “alla giurisprudenza in tema di responsabilità civile”, che ricomprende:
“i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo”.
Conclusioni
Abbiamo dunque visto chi sono i congiunti nel nostro ordinamento, così come l'intepretazione adottata dalla Presidenza del Consiglio in occasione dell'emergenza Covid.
Si noti però che questa intepretazione è stata fornita dalla Presidenza del Consiglio in considerazione delle finalità del DPCM del 26 Aprile 2020, che consentitva di spostarsi per andare a trovare i congiunti. La nozione potrebbe essere usata in un contesto normativo diverso e per ragioni diverse in occasione di eventuali prossimi interventi normativi.
Caterina Martino
Avvocato civilista a Firenze,
mi occupo in particolare di risarcimento danni, recupero crediti, Diritto del Lavoro e Diritto di Famiglia.