Mentre si annuncia il riarmo in Europa e si intensificano i fronti di guerra in Ucraina ed in Medio Oriente, la Cina annuncia il suo impegno nella mediazione internazionale, come strumento di elezione per risolvere le controversie internazionali non solo di natura commerciale ma anche tra Stati. Convention on the Establishment of the International Organization for Mediation.
Per quanto riguarda il contenzioso commerciale, ricordiamo che dal 2004, Italia e Cina hanno istituito il Centro di Mediazione Italia-Cina, nato dall’accordo di cooperazione tra la Camera di Commercio Italo-Cinese, la Camera Arbitrale di Milano, il Centro di Mediazione del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)/China Chamber of International Commerce (CCOIC), con struttura di supporto e sede a Milano e a Pechino.
Nel 2019, la Cina ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sull’attuazione degli accordi di risoluzione delle controversie commerciali, attraverso la mediazione (Convenzione di Singapore) del 2018, convenzione ONU ratificata al momento da soli 18 Stati, ma non dall’Italia che non l’ha sottoscritta, né dalla stessa Cina.
Quanto all’Italia, la stessa ha promosso la mediazione, come metodo di risoluzione dei conflitti civili e commerciali domestici dal 2010, ed è uno dei Paesi leader nell’Unione Europea, risultando il quadro normativo italiano, anche più avanzato delle direttive dell’Unione Europea, a partire dalla Direttiva 2008/52/CE, che ha promosso la mediazione trasfrontaliera nell’UE.
La Convenzione IOMed
Nel 2025, la Cina compie un salto in avanti, in favore dell’utilizzo della mediazione, non solo per la soluzione delle controversie commerciali tra imprese, ma anche per quanto riguarda le controversie tra Stati e tra Stati ed imprese, facendosi direttamente promotrice della Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione Internazionale per la Mediazione (IOMed), ora aperta alla firma e alla ratifica degli altri Stati e alle organizzazioni regionali internazionali.
Entrata in vigore della Convenzione IOMed
La Convenzione IOMed è aperta alla firma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 a Hong Kong, ed entrerà in vigore 30 giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica.
L'Organizzazione Internazionale per la Mediazione
Scopo della Convenzione è l’istituzione dell'Organizzazione Internazionale per la Mediazione con sede a Hong Kong, con l'obiettivo di promuovere la risoluzione pacifica delle controversie internazionali attraverso la mediazione. La mediazione è disponibile per:
- Controversie tra Stati
- Controversie tra uno Stato e cittadini di un altro Stato
- Controversie commerciali internazionali tra privati
La Convenzione richiama nel preambolo i propositi e principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite.
I Principi ONU richiamati nella Convenzione sono:
- Mantenimento della pace internazionale - L'obiettivo principale della mediazione è la risoluzione pacifica delle controversie
- Uguaglianza sovrana degli Stati - Riflesso nell'Art. 4(a) che parla di "uguaglianza" tra Stati
- Non interferenza negli affari interni - Esplicitamente menzionato nell'Art. 4(a)
- Risoluzione pacifica delle controversie - Obiettivo centrale dell'intera Convenzione
- Cooperazione internazionale - Promossa attraverso le funzioni dell'Organizzazione
Il testo della Convenzione afferma che l'Organizzazione per la Mediazione sarebbe un utile complemento ai meccanismi esistenti di risoluzione delle controversie internazionali
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Anche l’ONU promuove la mediazione, sia in ambito commerciale, sia nei conflitti internazionali. Tuttavia, quello che si propone la Cina con questa convenzione è una struttura stabile e specializzata dedicata unicamente alla mediazione internazionale e alla risoluzione pacifica dei conflitti non solo politici tra Stati, ma anche economici tra Stati e imprese o tra imprese e privati, con uno sguardo, in particolare, rivolto ai Paesi in via di sviluppo.
I principi richiamati nella convenzione IOMed riflettono sia i valori tradizionali del diritto internazionale che i principi standard nella risoluzione alternativa delle controversie, affinchè la mediazione avvenga in un contesto rispettoso della sovranità statale ma orientato verso soluzioni collaborative ed efficienti.
Nella Convenzione IOMed, quindi, viene evidenziato che la mediazione deve rispettare pienamente la sovranità statale e non diventare strumento di pressione politica. Ciò si riflette negli articoli che escludono la possibilità di avere una mediazione su materie o casi che interessano un terzo Stato che non è parte della Convenzione, nonché prevedono la possibilità per gli Stati contraenti di escludere a priori, con apposite dichiarazioni, di voler mediare su questioni attinenti alla loro sovranità territoriale o altre specifiche controversie.
Paesi in via di sviluppo
Nel testo della Convenzione, i Paesi in via di sviluppo (developing countries) sono menzionati specificamente, sia per quanto riguarda la priorità nelle attività di formazione e sviluppo della mediazione che i contributi finanziari.
L’Articolo 5, lettera d), prevede che l’Organizzazione deve promuovere la cooperazione per il capacity building nell'area della mediazione, riconoscendo e dando priorità ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo
All’Articolo 47, la Convenzione riconosce le specifiche necessità dei paesi in via di sviluppo sia dal punto di vista del supporto tecnico-formativo che da quello finanziario, prevedendo un trattamento preferenziale per facilitare la loro partecipazione all'organizzazione.
Come funziona la mediazione internazionale prevista dalla Convenzione IoMED
Principi Fondamentali
La mediazione viene definita come un procedimento mediante il quale le parti tentano di raggiungere una risoluzione amichevole e reciprocamente accettabile della loro controversia su base volontaria con l'assistenza di una (il mediatore) o più terze persone che possono facilitare una soluzione tra le parti della controversia e non hanno il potere di imporla alle parti.
La mediazione si basa su:
- Volontarietà e consenso delle parti
- Imparzialità e neutralità
- Confidenzialità
- Buona fede ed efficienza
- Rispetto della sovranità statale
Procedura e Accordi
La Convenzione prevede procedure specifiche per la registrazione dei casi, il procedimento di mediazione e la risoluzione delle controversie.
La mediazione, dal suo inizio, al suo svolgimento e alla sua fine, presuppone il consenso delle parti.
Quindi, nella Convenzione IOMed, non è previsto alcun metodo o sistema c.d. aggiudicativo della controversia. Il panel o il singolo mediatore non hanno il potere di imporre alcuna soluzione e tutti gli atti e gli incontri sono confidenziali, a meno che le parti non escludano la confidenzialità o che i documenti siano di pubblico dominio o debbano essere resi pubblici per legge.
Valore e forza dell’Accordo in mediazione
Gli accordi raggiunti attraverso la mediazione sono vincolanti per le parti. Ai sensi dell’art. 40, l’accordo in mediazione può essere usato come prova, per poterlo eseguire. In ogni caso, l’accordo in mediazione non implica ammissione dei fatti o dei diritti delle parti.
La Convenzione non tratta delle misure per far sì che gli accordi vengano effettivamente rispettati. L’Art. 41 indica che tale fondamentale aspetto sarà trattato in un successivo protocollo sull’attuazione degli accordi.
Privilegi e Immunità
L'organizzazione, i suoi funzionari e i partecipanti ai procedimenti godono di privilegi e immunità simili a quelli delle organizzazioni internazionali e del personale diplomatico.
Struttura Organizzativa della Organizzazione Internazionale per la Mediazione
L'organizzazione è composta da:
- Consiglio Direttivo: organo decisionale composto da rappresentanti degli Stati contraenti
- Segretariato: guidato da un Segretario Generale nominato per 5 anni
- Gruppi di Mediatori: due gruppi specializzati (controversie Stato-Stato e gruppo generale)
I mediatori
Secondo la Convenzione, i mediatori vengono scelti attraverso un sistema di designazione a più livelli.
L'Organizzazione mantiene due Gruppi di Mediatori:
- Gruppo (Panel) per controversie Stato-Stato: per mediare dispute tra Stati (Art. 25)
- Gruppo (Panel) Generale: per altre controversie (Art. 27 e 28)
La designazione avviene sia da parte degli Stati contraenti che del Consiglio Direttivo dell’organizzazione.
Ogni Stato contraente può designare:
- Fino a 5 persone per il Gruppo dei mediatori Stato-Stato
- Fino a 20 persone per il Gruppo Generale dei mediatori
- I Membri Fondatori possono designare 10 persone aggiuntive per il Gruppo Generale
Il Consiglio Direttivo può designare:
- Fino a 10 persone per il Gruppo dei mediatori Stato-Stato
- Fino a 20 persone per il Gruppo dei mediatori Generale
Nella designazione, il Consiglio deve considerare:
- Rappresentanza dei principali sistemi legali
- Diversità geografica
- Equilibrio di genere
Qualifiche Richieste per i mediatori (Art. 21)
Per tutti i mediatori:
- Elevato carattere morale
- Competenza riconosciuta in campi specializzati (diritto, commercio, industria, finanza)
- Affidabilità nella conduzione della mediazione
Per il Gruppo dei mediatori Stato-Stato (requisiti aggiuntivi):
- Competenza in diritto internazionale, diplomazia, relazioni internazionali
- Esperienza in affari politici ed economici internazionali
- Ampie capacità politiche e di giudizio
Durata del Mandato dei mediatori (Art. 23)
- I mediatori servono per periodi rinnovabili di 5 anni
- In caso di morte, dimissioni o ritiro, l'ente che li aveva designati può nominare un sostituto per il resto del mandato
Conclusioni
Da questa iniziativa si possono trarre due conclusioni:
- la Convenzione IOMed mette in evidenza l’importanza che la Cina riconosce1 o vuole che sia riconosciuto alla mediazione come strumento procedurale, pacifico, consensuale, confidenziale, per la risoluzione dei conflitti in ambito politico e/o commerciale
- per la Cina è importante affermarsi come leader nella risoluzione pacifica dei conflitti, non solo commerciali, e sviluppare la mediazione, particolarmente, nei Paesi in via di sviluppo.
Aldilà delle considerazioni politiche che esulano da quest’analisi, si evidenzia che porre fine ad una controversia con un accordo, in qualsiasi ambito, è più difficile che avviare un contenzioso che sia di tipo bellico o dinanzi un giudice.
Infatti, la mediazione responsabilizza la parte a formarsi, a identificare chiaramente i propri interessi e gli obiettivi, ad avere ampia visione delle alternative percorribili. Spesso, in Italia, la cultura di massa tende a confondere la mediazione con il compromesso, riducendola ad una mera operazione matematica di spartizione, tangibile e a breve termine.
Invece la mediazione è un percorso che richiede uno sforzo culturale notevole in conoscenze di natura giuridico-tecnica, ma anche capacità di ascolto e relazionali, ma soprattutto capacità strategiche e di visione degli scenari e degli obiettivi a medio-lungo termine che ci si aspetta di conseguire attraverso la mediazione.
Le potenzialità dello strumento, come questa iniziativa politica cinese dimostra, possono trascendere l’ambito strettamente privato e commerciale e l’Italia e le imprese italiane dovrebbero guardare con attenzione alle iniziative in tale campo.
1 - Si rinvia all’analisi del China Justice Observer che, nel 2019, rifletteva sulla mediazione in Cina e sul ruolo strategico per la stessa: mediation will be one of the most important dispute resolutions in China
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Mariangela Balestra
Avvocato Contratti Internazionali
Avvocato a Bologna, mi occupo di Diritto Commerciale Internazionale e Diritto di Impresa; docente in corsi dedicati alle imprese, lavoro correntemente anche in lingua inglese e francese e partecipo a progetti internazionali in materia di legislazione su nuove tecnologie e intelligenza artificiale.
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