Viaggio Annullato Causa Covid: Voucher o Rimborso?

Come è noto l'emergenza Covid ha portato all’annullamento di viaggi. Per coloro che avevano già acquistato i biglietti per trasporti o pacchetti turistici, è previsto in alternativa il rimedio del voucher o del rimborso per il viaggio annullato causa Covid.


AGGIORNAMENTO

Il rimborso del voucher per viaggi annullati causa covid

L'articolo 88 bis del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n° 18 prevede in alternativa al rimborso per il viaggio annullato causa covid, un voucher da utilizzare entro 30 mesi dall'emissione, a patto che il viaggio sia stato annullato per:

  1. quarantena o ricovero presso strutture sanitarie
  2. lockdown e conseguente impossibilità di spostarsi
  3. la destinazione era tra quelle individuate dai decreti succedutisi durante l'emergenza come aree interessate dal contagio
  4. il viaggio era stato programmato per partecipare ad eventi o manifestazioni annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti
  5. il luogo di destinazione impediva lo sbarco a causa della pandemia in atto.

Inoltre, si aveva diritto al voucher se:

  1. il viaggio doveva avvenire tra l'11 Marzo 2020 e il 30 Settembre 2020;
  2. il recesso è stato esercitato entro il 31 Luglio 2020.

Rimborso del voucher non utilizzato

Scaduto il termine di 30 mesi entro cui utilizzare il voucher senza che questo sia stato utilizzato, il contraente ha diritto al rimborso dell'importo versato entro 14 giorni dalla scadenza.


Rimborso volo annullato causa coronavirus

Per quanto riguarda i voucher emessi per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, il termine per chiedere il rimborso del voucher è di un anno dall'emissione e anche in questo caso il rimborso è dovuto entro 14 giorni.


Covid e diritti dei viaggiatori: l'alternativa tra voucher e rimborso

Le misure introdotte per limitare la diffusione del coronavirus, e il protrarsi dell'emergenza Covid, hanno portato all’annullamento di viaggi e di tutti quegli eventi che comportano la formazione di assembramenti; in caso di viaggio annullato causa coronavirus la normativa emergenziale prevede per i consumatori l’emissione di un voucher oppure il rimborso delle spese anticipate per il viaggio (es. per albergo, prenotazione del volo ed altro).

La fonte in materia di rimedi per i viaggi annullati causa covid è il Decreto Legge 18/2020, noto come "Decreto Cura Italia", come convertito dalla Legge 27/2020.

Il Decreto Cura Italia, all'articolo 88 bis, disciplina il caso della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto, ai contratti di soggiorno e di pacchetto turistico, individuando i vari casi in cui, per motivi riconducibili alla emergenza covid, il viaggio non sia più possibile.

Il Decreto tuttavia non specifica se in caso di viaggio annullato causa covid la scelta tra rimborso o voucher spetti all’organizzatore (agenzia viaggi) o al consumatore (il viaggiatore) in possesso del biglietto.

La soluzione a questo problema è notevole, in quanto è naturale che organizzatori ed agenzie viaggi tenderanno a privilegiare l’emissione di voucher al fine di evitare esborsi sicuramente ingenti, mentre i consumatori preferiranno il rimborso così da recuperare il denaro già speso per il viaggio annullato causa coronavirus.

La scelta tra voucher o rimborso secondo la normativa ordinaria

L’indeterminatezza normativa circa a chi spetti la scelta tra rimborso o voucher potrebbe essere risolta alla luce della disciplina ordinaria.

Ed infatti il Codice del Turismo prevede che in caso di recesso da parte del viaggiatore per circostanze inevitabili e straordinarie - come quelle attuali dovute al coronavirus – quest’ultimo abbia diritto al rimborso integrale di quanto versato.

Ciò conformemente a quanto disposto dall’articolo 1463 del Codice Civile che, per tutti i contratti a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per una parte (nel caso di specie: la compagnia aerea o l’agenzia viaggi) l’altra (il consumatore) ha diritto alla restituzione delle prestazioni già eseguite, e quindi per ciò che qui ci interessa al rimborso del prezzo già pagato per il viaggio.

In caso di viaggio annullato invece è prevista sempre l’alternativa tra voucher e rimborso e, in base all’interpretazione maggioritaria della norma, la scelta spetterebbe al consumatore.

Pertanto, già alla luce dell’impianto normativo generale si dovrebbe propendere per dare prevalenza alla volontà del consumatore circa il rimedio da esperire, se voucher o rimborso: un’interpretazione contraria comporterebbe una lacuna enorme rispetto alla tutela del soggetto debole del rapporto, il consumatore, quanto meno sotto due profili:

  • la durata limitata del voucher, che potrebbe comportare l’impossibilità del viaggiatore di fruirne nel tempo stabilito dalla legge o anche nel caso in cui l’organizzatore ne preveda per ipotesi una maggiore;
  • l’impossibilità di prevedere l’andamento dell’epidemia Covid-19 e soprattutto quanto questa potrà incidere sui vari Stati, perché magari il viaggiatore potrebbe doversi “accontentare” di fare un viaggio in una località o a condizioni diverse rispetto a quelle originariamente volute.

I termini per presentare la domanda

Entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza (per il viaggio annullato causa Covid) il consumatore dovrà inoltrare al vettore o alla struttura ricettiva o all'agenzia viaggi la richiesta di rimborso o di emissione del voucher, allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.

Il rimborso o l’emissione del voucher dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Ovviamente non sarà dovuta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, neanche qualora il volo o il viaggio o il soggiorno siano stati cancellati dai rispettivi gestori o agenzia viaggi vista l’eccezionalità e imprevedibilità della situazione che ha impedito l’esecuzione della prestazione.

La raccomandazione della Commissione Europea

Sull'argomento è intervenuta la Commissione Europea con la raccomandazione 2020/648 del 13 Maggio 2020 relativa ai buoni offerti ai passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19.

Secondo la Commissione Europea:

"A norma della legislazione dell’Unione, il rimborso può essere effettuato in denaro o sotto forma di buono. Il rimborso mediante buono è possibile tuttavia solo se il passeggero accetta."

La Commissione dunque conferisce al consumatore il diritto di scegliere il rimedio in caso di cancellazione del viaggio causa Covid.

Va però aggiunto che la Commissione, riconoscendo la difficile situazione in cui versano gli operatori nel settore dei trasporti e dei viaggi, che oltre a veder azzerata la domanda si trovano a dover anche rimborsare i biglietti ai viaggiatori, si rende conto che in caso di insolvenza di organizzatori e vettori, i viaggiatori perderebbero ogni forma di rimborso.

A tal proposito la Commissione raccomanda di rendere i buoni più attraenti per il viaggiatore, incentivandone la accettazione da parte di questi.

In definitiva, si pone un contrasto tra la normativa nazionale, e dunque il Decreto Cura Italia, e la normativa Comunitaria richiamata dalla Commissione: questa assegna il diritto di scelta tra voucher o rimborso in denaro al viaggiatore, mentre la prima non fa menzione di tale diritto, assegnandolo di fatto agli organizzatori dei viaggi e ai vettori.

La Autorità di Regolazione dei Trasporti

Sul tema è intervenuto il presidente della Autorità di Regolazione dei Trasporti attraverso una relazione alla Camera dei Deputati il 24 Luglio 2020, che, riferendosi al Decreto Cura Italia considera:

"il problematico riconoscimento in via generale della possibilità di erogare voucher in luogo del rimborso del biglietto nel caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore: opzione il cui accoglimento è, sulla base dei regolamenti europei, nella esclusiva disponibilità del passeggero. Nell’esercizio dei previsti poteri di vigilanza, l’Autorità interverrà per garantire la concreta applicazione dei diritti di fonte europea disapplicando, ove necessario, la norma nazionale in contrasto. "

E ancora:

"nell’esercizio dei compiti di sorveglianza sull’applicazione delle norme UE, abbiamo fatto ricorso a tutti i poteri previsti dalla legge e, in particolare, esercitato quelli di sanzione nei casi in cui non è stato possibile diversamente indurre i vettori a risarcire o compensare il passeggero per la violazione dei suoi diritti"

Il messaggio non poteva essere più chiaro.

Si noti che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti è l'ente deputato a vigilare sulla corretta applicazione dei Regolamenti Comunitari in materia di Diritti dei Passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto in autobus e nel trasporti via mare e per vie navigabili interne.

Il viaggiatore che ritenga di essere stato leso nei propri diritti da parte di una impresa di trasporto può presentare un reclamo attraverso il sito internet della Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Conclusioni

È ancora presto per sapere come i Giudici nazionali interpreteranno la normativa emergenziale Covid-19, ma è lecito aspettarsi un’interpretazione conforme a quella Comunitaria e ispirata alla tutela del consumatore per viaggi annullati causa covid.

Sul punto, particolarmente chiaro è stato anche il Presidente della Autorità di Regolazione dei Trasporti con la relazione che abbiamo appena visto.

In tal caso, se il viaggiatore non potrà o non vorrà accettare il voucher in luogo del rimborso per il viaggio annullato, avrà la possibilità di far valere i suoi diritti.

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Avvocato Caterina Martino Civilista a Firenze

Caterina Martino

Avvocato civilista a Firenze,

mi occupo in particolare di risarcimento danni, recupero crediti, Diritto del Lavoro e Diritto di Famiglia.

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