La normativa italiana sul whistleblowing prevede per i datori di lavoro nel settore privato e pubblico l'obbligo di istituire appositi canali per segnalare violazioni a normative europee o nazionali di cui il whistleblower sia venuto conoscenza per ragioni lavorative. L'obiettivo della normativa sul whistleblowing è quello di tutelare chi segnala illeciti da possibili ritorsioni. A tal fine sono previste misure a tutela della riservatezza tanto del segnalante quanto delle altre persone coinvolte. La tutela da ritorsioni è estesa anche al facilitatore, ossia la persona che ha aiutato il whistleblower ad effettuare la segnalazione.
Il quadro normativo sul whistleblowing è stato aggiornato nel 2023 dal decreto legislativo 10 Marzo 2023 n. 24, decreto che ha recepito la Direttiva Europea UE 2019/1937.
Indice
- Cosa prevede la normativa Italiana sul whistleblowing?
- Whistleblowing: per chi è obbligatorio
- Chi è il whistleblower?
- Chi è il facilitatore?
- Quali sono le violazioni che possono essere segnalate?
- Quali sono i canali di segnalazione previsti dalla normativa sul whistleblowing?
- Trattamento dei dati personali: il parere del Garante sul whistleblowing
- Quali sono le tutele accordate al whistleblower?
- Sanzioni
- Conclusioni
Cosa prevede la normativa Italiana sul whistleblowing?
La normativa sul whistleblowing prevede l'istituzione presso il datore di lavoro, pubblico e privato, di una procedura per segnalare violazioni a normative nazionali o europee riscontrate nel contesto lavorativo. Lo scopo della normativa sul whistleblowing è quello di consentire la segnalazione di irregolarità, tutelando il segnalante, o il facilitatore, da possibili ritorsioni a suo danno; a tal fine, vengono previste apposite misure di tutela per chi effettua una segnalazione.
Whistleblowing: per chi è obbligatario
I soggetti obbligati al rispetto della normativa sul whistleblowing sono le aziende nel settore privato con più di 50 dipendenti e le pubbliche amministrazioni nel settore pubblico.
Whistleblowing nel settore privato
La normativa sul whistleblowing si applica alle aziende nel settore privato che impiegano almeno 50 dipendenti e che possiedono i seguenti requisiti:
hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato
;- operano in alcuni settori oggetto di regolamentazione da parte del Diritto Comunitario, anche se impiegano meno di 50 lavoratori. Il decreto assegna all'allegato l'individuazione di questi settori ma l'opera è complicata (di nuovo) dalla quantità rinvii ad atti normativi di diritto nazionale e Comunitario.
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
anche ove impieghino meno di 50 lavoratori.
Pertanto, tali aziende sono tenute alla istituzione del canale di segnalazione e delle misure a tutela di chi segnala una violazioe.
Whistleblowing nelle pubbliche amministrazioni
Nel settore pubblico la normativa sul whistleblowing si applica alle pubbliche amministrazioni, come specificato dall'articolo 2, comma 1, lettera p.
Da quando si applica la nuova normativa sul whistleblowing
La nuova normativa sul whistleblowing è entrata in vigore il 15 Luglio 2023, con l'eccezione dei datori di lavoro privati che hanno impiegato nell'ultimo anno in media meno di 249 dipendenti: per questi la normativa è applicabile dal 17 Dicembre 2023.
Chi è il whistleblower?
Il whistleblower è il soggetto che segnala una violazione ad una normativa in un contesto lavorativo ed è per questo destinatario di misure di protezione volte ad evitare possibili ritorsioni.
Chi è il facilitatore?
Il facilitatore è la persona che ha aiutato il whisteblower nell'effettuare la segnalazione, appartiene al medesimo contesto lavorativo e la cui collaborazione con il segnalante va tenuta riservata. Il facilitatore è equiparato al whistleblower e riceve le stesse tutele.
Secondo la definizione fornita dall'articolo 2 del decreto, il facilitatore è la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
.
Inoltre, la tutela dalle ritorsioni per chi effettua una segnalazione è accordata anche ai seguenti soggetti:
- le persone che appartengono al medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e sono con questa legate:
da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
; - i colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente.
agli enti di proprieta' della persona [...] o per i quali le stesse persone lavorano, nonche' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Con tale previsione si intende tutelare da possibili ritorsioni le persone giuridiche, ad esempio le società, di proprietà del segnalante o per le quali questo lavori o sia ad esse connesso in ragione dell'appartenenza ad un medesimo contesto lavorativo.
Quali sono le violazioni che possono essere segnalate?
Possono essere segnalate leviolazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato., come disposto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 10 Marzo 2023 n. 24. Per la precisione, possono essere segnalate solo quelle violazioni intese come
comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.. Così dispone l'articolo 2 del Decreto Legislativo 10 Marzo 2023 n. 24.
Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali,
condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
- infrazioni al Diritto dell'Unione Europea.
L'articolo 2 prosegue specificando quali siano le condotte od omissioni che possono costituire oggetto di segnalazione; l'individuazione di queste non è però agevole a causa del numero di rinvii a diverse fonti normative effettuato dall'articolo.
Segnalazione
Una segnalazione è una comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
, da presentare presso un apposito canale di segnalazione, che le raccoglie e prende i provvedimenti necessari. Equiparate alle segnalazioni sono le denunce fatte direttamente all'autorità giudiziaria o contabile e le divulgazioni pubbliche.
Oggetto delle segnalazioni sono le informazioni sulle violazioni, che possono consistere anche solo in fondati sospetti su violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.
Le segnalazioni vanno presentate ad appositi canali di segnalazione, istituiti presso i datori di lavoro pubblici o privati soggetti alla normativa, oppure presso un canale esterno gestito dall'ANAC.
Obbligo di riservatezza
L'identità della persona segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle a cui spetta la ricezione e il trattamento della segnalazione; questo, a meno che non vi sia il consenso della persona segnalante al che la propria identità venga rivelata.
L'identità del segnalante:
- nel procedimento penale: è coperta dal segreto ai sensi dell'articolo 329 del Codice di Procedura Penale;
- nel procedimento dinanzi la Corte dei Conti: non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nel procedimento disciplinare:
- non può essere rivelata se l'addebito disciplinare dipende da accertamenti non derivanti dalla segnalazione;
- se invece il procedimento disciplinare è fondato sulla segnalazione e l'identità del segnalante è indispensabile per la difesa di chi è soggetto al procedimento, la segnalazione è utilizzabile solo ove il segnalante acconsenta a rivelare la propria identità.
Le disposizioni a tutela dell'identità del segnalante valgono anche per le altre persone coinvolte o comunque menzionate dalla segnalazione.
Esclusioni
La normativa sul whistleblowing non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto:
- ragioni di carattere meramente personale, ad esempio per rivendicazioni sorte in ambito lavorativo che riguardano solo il rapporto tra segnalante e datore di lavoro.
violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea
- violazioni di direttive o regolamenti dell'Unione Europea o normative nazionali di recepimento che già prevedono meccanismi di segnalazione degli illeciti. Si tratta del settore dei servizi finanziari, cui il decreto fa' riferimento richiamando la parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937.
Inoltre, restano applicabili le normative nazionali o europee in materia di:
- informazioni classificate
- segreto professionale medico e forense
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
- procedura penale
- autonomia e indipendenza della magistratura
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
- diritto sindacale
Divulgazioni pubbliche
Alternative alle segnalazioni sono le divulgazioni pubbliche, ossia il rendere note attraverso la stampa, online o attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
, informazioni su violazioni. La persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione da ritorsioni accordata al whistleblower se ricorre
una tra le condizioni che seguono, avendo:
- effettuato una segnalazione interna ed esterna nel rispetto delle condizioni richieste senza ricevere riscontro nei termini previsti;
- motivo di ritenere che la violazione oggetto di divulgazione rappresenti un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ragione di ritenere che una segnalazione esterna sarebbe poco efficace, esponendo l'autore a possibili ritorsioni, ad esempio nei casi in cui c'è il rischio che:
- le prove vengano occultate o distrutte;
- chi riceve la segnalazione sia colluso con l'autore della violazione o comunque coinvolto nella stessa.
In ogni caso, sono fatte salve le norme sul segreto professionale dei giornalisti circa la fonte delle notizie. Pertanto, ove la divulgazione avvenga attraverso un giornalista, non troverà applicazione la normativa sul whistleblowing quanto piuttosto quella sul segreto professionale dei giornalisti.
Rapporto di lavoro
L'applicazione della disciplina sul whistleblowing, e delle misure di protezione previste per chi segnala un illecito, presuppone un rapporto di lavoro tra il segnalante e l'ente presso il quale la violazione viene riscontrata o anche solo sospettata. Tuttavia, non è richiesto che il rapporto di lavoro sia instaurato al momento di effettuare la segnalazione: questa può essere effettuata anche nei seguenti casi:
- prima del rapporto di lavoro se chi effettua la segnalazione ha raccolto le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- dopo la conclusione del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state raccolte durante il rapporto di lavoro.
Destinatari delle misure di protezione dalle ritorsioni non sono poi solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti pubblici o privati o che a questi forniscono beni o servizi. A questi vanno aggiunti anche gli azionisti e le persone con funzioni di
amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
Quali sono i canali di segnalazione previsti dalla normativa sul whistleblowing?
La normativa sul whistleblowing prevede dei canali di segnalazione interna, istituiti presso i datori di lavoro, pubblici e privati, ed un canale di segnalazione esterna presso l'ANAC. Inoltre, alternativo a questi vi è la possibilità, a certe condizioni, di effettuare una segnalazione pubblica, che dunque rappresenta un terzo ed alternativo canale di segnalazione.
Canali di segnalazione interna
Il datore di lavoro pubblico o privato deve costituire dei canali di segnalazione interna
per ricevere le segnalazioni su possibili violazioni.
Inoltre:
I modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
Articolo 4 decreto legislativo n. 24/2023
Il responsabile della prevenzione della corruzione
Le pubbliche amministrazioni tenute ad dotarsi di un responsabile della prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, assegnano a questo la gestione del canale di segnalazione interna.
Condivisione del canale
È prevista la possibilità che in alcuni casi il canale di segnalazione interna e la sua gestione venga condiviso tra più soggetti; questo è possibile
- nel settore pubblico, tra i comuni NON capoluoghi di provincia;
- nel settore privato, tra i soggetti che hanno impiegato nell'ultimo anno, una media inferiore a 249 lavoratori subordinati.
Come vedremo, i soggetti che condividono il canale di segnalazione sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del GDPR.
Come fare una segnalazione ad un canale interno
Un canale di segnalazione deve garantire anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia
, la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte o menzionate, così come il riserbo sul contenuto della segnalazione.
Le segnalazioni possono essere presentate, alla persona o ufficio competente per la gestione del canale:
- per iscritto, anche con strumenti informatici; ad esempio, piattaforme online;
- oralmente, attraverso linee telefoniche o strumenti di messaggistica, oppure in persona, con un incontro diretto da fissare entro un termine ragionevole.
La segnalazione recapitata a persona diversa da quella designata alla gestione del canale va inoltrata, entro 7 giorni dal ricevimento, alla persona competente, informando il segnalante della trasmissione.
La gestione del canale di segnalazione
La gestione del canale di segnalazione interna spetta ad una persona ad esso preposta o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato
, oppure assegnata ad un soggetto esterno anch'esso autonomo e dotato di personale formato per la gestione del canale. Un punto ancora da precisare è quello della specifica formazione richiesta al personale che dovrà gestire il canale di segnalazione interna: che tipo di competenze saranno necessarie, di preciso?
In cosa consiste la gestione del canale di segnalazione interna?
La persona preposta o l'ufficio deputato alla gestione del canale deve:
- raccogliere le segnalazioni e rilasciare una ricevuta che attesti l'avvenuto ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni;
- dar seguito alla segnalazione, ossia attivarsi per
valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- fornire al segnalante un riscontro circa l'esito della segnalazione entro 3 mesi dal ricevimento della stessa;
- diffondere informazioni su come effettuare le segnalazioni interne e le condizioni e modalità per effettuare una segnalazione esterna (su questo vedremo in seguito); tali informazioni vengono rese accessibili nei luoghi di lavoro e portate alla conoscenza di coloro che pur non frequentando i luoghi di lavoro sono dipendenti o comunque legittimati a presentare la segnalazione. Infine, se il soggetto pubblico o privato dispone di un sito internet, questo deve pubblicare le informazioni sul canale di segnalazione in una apposita sezione del sito.
Il canale di segnalazione esterna presso l'ANAC
È prevista l'istituzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) anche di un canale di segnalazione esterna a cui rivolgersi, a determinate condizioni, analogamente a quanto visto per i canali di segnalazione interna.
Le attività di gestione da parte dell'ANAC sono le stesse di quelle previste per un canale interno, ossia raccogliere e dar seguito alle segnalazioni, comunicarne gli esiti alla persona segnalante, interloquire con questa e tutelarne la riservatezza, così come quella delle persone coinvolte.
In particolare, L'ANAC:
- trasmette le segnalazioni riguardanti violazioni che non rientrano tra le proprie competenze
alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea
. - comunica annualmente alla Commisione Europea il numero e il tipo di segnalazioni ricevute, i procedimenti cui hanno dato luogo e il loro esito. Ove le segnalazioni abbiano portato ad accertare dei danni finanziari, l'ANAC ne precisa l'importo così come le somme recuperate.
- nel caso riceva un numero elevato di segnalazioni, può dare la priorità a quelle
riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione Europea
.
Linee guida ANAC whistleblowing 2023
Anche l'ANAC è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet informazioni su come utilizzare il canale, sulle misure di protezione a tutela del segnalante contro possibili ritorsioni e fornire una descrizione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni
.
A tal proposito, l'ANAC dovrà, entro 3 mesi dalla entrata in vigore del decreto, e dopo aver sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottare delle linee guida sulle procedure di presentazione e trattamento delle segnalazioni ricevute, a tutela della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte, e che assicurino il carattere confidenziale della segnalazione. Tali procedure saranno oggetto di revisione, almeno ogni 3 anni, ed eventualmente modificate sulla base dell'esperienza maturata dall'ANAC o da quella di Autorità omologhe di altri Paesi europei.
AGGIORNAMENTO
L'ANAC ha adottato le linee guida con la delibera n° 311 del 12 Luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
.
Quando è possibile fare una segnalazione esterna all'ANAC?
È possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se la persona segnalante:
- non dispone di un canale di segnalazione interna cui rivolgersi presso il proprio datore di lavoro;
- si è già rivolta al canale interno senza esito;
- ha ragione di pensare che una segnalazione interna non avrebbe seguito o la esporrebbe a ritorsioni;
- ritiene che la violazione oggetto di segnalazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.
Misure di sostegno
L'ANAC pubblicherà sul proprio sito internet una lista di enti del Terzo settore convenzionati che forniscono assistenza in merito alle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato
.
La previsione di misure di sostegno rappresenta una ulteriore tutela per il segnalante per consetirgli di inoltrare la propria segnalazione in maniera efficace, tutelando al tempo stesso la sua riservatezza e beneficiare così pienamente della protezione accordata al whistleblower.
Trattamento dei dati personali: il parere del Garante sul whistleblowing
Sullo schema di decreto legislativo che ha recepito la nuova direttiva europea sul whistleblowing si è espresso in via preventiva il Garante dei dati personali, presentando delle osservazioni ed esprimendo un parere favorevole sulla normativa. In materia di dati personali il decreto dispone che ogni trattamento inerente la gestione dei canali di segnalazione, deve essere conforme a:
- GDPR: regolamento UE 2016/679;
- decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51 relativo alla tutela dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;
- Regolamento UE 2018/1725: tutela dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione Europea.
In particolare, l'articolo 13 del decreto in esame dispone:
- vengono raccolti solo i dati personali utili al trattamento di una determinata segnalazione;
- i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR, ossia:
- di accesso
- di rettifica
- alla cancellazione
- alla limitazione del trattamento
- alla portabilità dei dati
- di opposizione
- processo decisionale automatizzato
- i canali di segnalazione interna:
- svolgono una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e definiscono un modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni adeguato ai rischi derivanti dai trattamenti, in conformità con la valutazione di impatto;
- disciplinano
il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28
del GDPR. - nel ricevere e gestire le segnalazioni devono:
- conformarsi ai principi generali sul trattamento dei dati personali, espressi dall'articolo 5 del GDPR,
- adottare un approccio volto alla protezione dei dati by design e by default secondo quanto disposto dall'articolo 25;
- comunicare al segnalante e alle persone coinvolte le informazioni previste per il caso in cui i dati personali siano raccolti presso l'interessato (articolo 13 GDPR) e quando invece non siano stati ottenuti presso l'interessato (articolo 14).
- nel caso il canale di segnalazione sia condiviso tra più soggetti, ove questo sia possibile secondo quanto abbiamo visto in precedenza, i soggetti sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del GDPR: devono determinare
in modo trasparente, mediante una accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali
.
Infine, le segnalazioni e il relativo materiale vengono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
.
Quali sono le tutele accordate al whistleblower?
Le tutele accordate al whistleblower sono misure di protezione volte ad evitare ritorsioni: tali misure di protezione vengono concesse a patto che la segnalazione:
- sia in buona fede, ossia al momento della segnalazione o divulgazione pubblica il segnalante aveva ragione di credere che le violazioni fossero reali.
- sia stata effettuata secondo le modalità previste dal decreto.
Le misure di protezione spettano anche all'autore di una segnalazione inzialmente anonima, la cui identità è stata successivamente identificata ed ha subìto ritorsioni. In altre parole, la protezione per il whistleblower si attiva ove la sua identità venga rivelata, rendendo così concreto il rischio di ritorsioni.
Le misure di protezione non sono riconosciute a chi venga condannato, già in primo grado, per reati di diffamazione o calunnia realizzati per mezzo di una segnalazione; questo può accadere ove la segnalazione sia falsa, ossia su violazioni inesistenti che l'autore sapeva essere tali già al momento di effettuare la segnalazione.
Divieto di ritorsione
Come abbiamo visto, la normativa sul whistleblowing mira ad evitare che chi segnala una violazione possa a causa di ciò subire delle ritorsioni. Ritorsioni di che tipo? L'articolo 17 fornisce una lista di fatti che, se subìti da un whistleblower, sono qualificabili come ritorsioni e pertanto nulli.
Di seguito citiamo alcune esempi di ritorsioni tra quelle elencate dall'articolo 17 comma 4.
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.
Le ritorsioni oggetto di accertamento in un procedimento giudiziario, amministrativo o in una controversia stragiudiziale sono sempre presunte se a lamentarle sono soggetti che hanno segnalato una violazione secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto. Spetta alla controparte dimostrare che gli atti subìti dal whistleblower non siano motivati dalla segnalazione e non sono pertanto ritorsioni.
Ove venga accertata la natura discriminatoria dei fatti contestati, l'autorità giudiziaria provvede a dichiararne la nullità o ordina la cessazione delle condotte ritorsive.
Chi provvede a tutelare il whistleblower che subisce ritorsioni?
Il whistleblower che ritiene di aver subito discriminazioni in ambito lavorativo a seguito della segnalazione può rivolgersi all'ANAC.
- Nel caso del settore pubblico,
l'ANAC informa immediatamente il dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio deiministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina
. - Per ritorsioni commesse nel settore privato,
l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza
.
Limitazioni di responsabilità
Tra le tutele riconosciute al whistleblower c'è l'esenzione da responsabilità per la divulgazione di informarzioni coperte da segreto: l'esenzione da responsabilità opera se al momento della segnalazione il whistleblower aveva motivo di ritenere la diffusione di tali informazioni necessaria a rivelare la violazione. A tal proposito sono fatte salve e restano applicabili le disposizioni escluse dall'applicazione del decreto in esame che abbiamo visto in precedenza.
La limitazione di responsabilità opera anche con riguardo alla diffusione di informazioni relative al diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o quando le informazioni rivelate siano lesive della reputazione della persona coinvolta nella segnalazione.
A meno che il fatto non costituisca reato, chi segnala una violazione è esente da responsabilità civile o amministrativa per le modalità con cui è entrato in possesso delle informazioni relative alle violazioni. Questo, sempre quando vi sia un nesso tra informazioni acquisite e violazioni segnalate.
Rinunce e transazioni
Non è possibile rinunciare ai diritti conferiti dal decreto in esame: eventuali rinunce o transazioni aventi ad oggetto le tutele riconosciute al whistleblower che segnala una violazione non sono valide. In tal modo si vuole evitare che la possibilità di disporre di tali diritti si risolva in una misura di pressione ed induca a rinunciarvi pur di ottenere o mantenere un posto di lavoro.
L'articolo 22 ammette però le transazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2113 del Codice Civile, ossia transazioni concluse in sede giudiziaria o in occasione di conciliazione in ambito sindacale. In tali casi la transazione è ammessa in quanto avviene in un contesto "garantito", potendo dunque supporre un consenso più libero da parte di chi decide di rinunciare ad un diritto nel corso di una negoziazione.
Sanzioni
Nel caso L'ANAC accerti la violazione alla normativa sul whistleblowing dispone le seguenti sanzioni:
- da 10.000 a 50.000 in caso accerti che:
- sono state commesse ritorsioni;
- la segnalazione e' stata ostacolata o si e' provato d ostacolarla;
- è stato violato l'obbligo di riservatezza.
- non sono stati istituiti i canali di segnalazione o le procedure per la gestione delle segnalazioni sono o assenti, o comunque non conformi al decreto;
- non è stato dato seguito alle segnalazioni.
L'articolo 21 al comma 2 dispone inoltre che i soggetti del settore privato che adottano i modelli di organizzazione e gestione, previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedano un regime di sanzioni per le medesime violazioni alla normativa sul whistleblowing punite dall'ANAC.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo presentato la normativa sul whistleblowing introdotta con il decreto legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023 che recepisce la direttiva europea 2019/1937. Concludiamo brevemente con qualche riflessione:
- l'identificazione tanto delle condotte segnalabili come violazioni, quanto dei soggetti tutelabili come whistleblowers non è propriamente agevole a causa di una elencazione che fa' un uso intricato di numerosi rinvii a disposizioni ed atti normativi;
- rimane da chiarire quali siano le competenze concretamente richieste a chi sia incaricato della gestione del canale di segnalazione interno.
Vincenzo Lalli
Di formazione legale, appassionato da sempre di tecnologia ed informatica; esperienza professionale acquisita a cavallo tra i due mondi, finora piuttosto lontani tra loro. Mi dedico ad esplorare le crescenti interazioni tra il Diritto e la tecnologia, e a dare il mio contributo alla causa dell'innovazione nel settore legale; a tal fine, ho dato vita ad Avvocloud.net.