Immagini in etichetta e tutela della Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Il richiamo mediante immagini in etichetta alle aree geografiche cui sono collegate Denominazioni di Origine Protetta (DOP) equivale all’uso della denominazione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza pronunciata il 2 Maggio 2019 nella causa C-614/17, ritiene che sia vietato non solo l’uso della denominazione di origine protetta nel nome del prodotto che non ne rispetti il relativo disciplinare di produzione o di espressioni letterali che, creando confusione, possano evocarlo, ma anche di rappresentazioni grafiche, ad esempio in etichetta, che rimandino al territorio su cui insiste la DOP.

Ciò in un’ottica di tutela del mercato e della concorrenza, ma anche del consumatore, che può essere portato ad associare automaticamente la provenienza di un prodotto alimentare da una determinata zona geografica alla qualità garantita e tutelata dalla DOP.

Il fatto: la tutela della DOP "queso manchego".

Un produttore di formaggi spagnolo aveva registrato alcuni marchi di formaggi, usando in etichetta delle immagini rappresentative del territorio nel quale si trovava la sua azienda (La Mancha). Tali prodotti non erano protetti dalla denominazione di origine protetta “queso manchego”, legata allo stesso territorio.

Per l’Ente incaricato di proteggere la DOP “queso manchego” la condotta su descritta violava l’art.13, lett. b, del Regolamento n.510/2006, che tutela le denominazioni registrate da:

“qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili”.

articolo 13 Regolamento n. 510/2006

La questione giuridica da risolvere era, pertanto, se le immagini rappresentative di una certa area geografica potessero considerarsi automaticamente evocative anche della DOP ad esso legata.

I Giudici spagnoli di primo e secondo grado davano una risposta negativa, ritenendo che le suddette rappresentazioni visive rimandassero al solo territorio de la Mancha ma non alla DOP “queso manchego”.

Il Tribunal Supremo, adito dall’Ente, rinviava la causa alla Corte di Giustizia affinché si pronunciasse su tre questioni pregiudiziali:

  1. se l’evocazione di una DOP da parte di un prodotto che non rispetta il relativo disciplinare di produzione possa realizzarsi esclusivamente attraverso l’uso di espressioni letterali o anche di segni grafici, come immagini in etichetta;
  2. nel caso di una DOP di natura geografica, se l’uso di segni letterali, fonetici o grafici che rimandino al territorio su cui la stessa insiste può essere intesa come un’evocazione della stessa DOP e non solo del territorio, anche se il produttore sia effettivamente ivi stanziato;
  3. se nella nozione di consumatore suscettibile di essere tratto in inganno da denominazioni o immagini evocative si debba ricomprendere il consumatore Europeo ovvero solo quello del Paese dello Stato membro cui appartiene il territorio al quale è legata la DOP.


La Sentenza della Corte di Giustizia

La prima questione pregiudiziale

La Corte di Giustizia interpreta l’art.13, lett. b, Regolamento n.510/2006 in maniera estensiva, includendo quindi anche le immagini tra i mezzi che possono evocare in maniera illegittima la denominazione di origine protetta.

Non a caso – precisa la Corte – la norma protegge da “qualsiasi” usurpazione, imitazione o evocazione, attuata con ogni strumento possibile, e del resto un tale orientamento si attaglia maggiormente agli obiettivi del Regolamento, fra i quali spicca quello di garantire al consumatore un’informazione chiara e veritiera dell’origine del prodotto.

Spetterà comunque al Giudice del rinvio valutare se l’utilizzo di determinate immagini possa perseguire o meno l’effetto evocativo vietato.

La seconda questione pregiudiziale

Sempre al Giudice del rinvio la Corte dà il compito di valutare se le rappresentazioni grafiche del territorio o di alcuni elementi che lo richiamano “siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP [«queso manchego»], di modo che il consumatore avrà direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale DOP”.

Pertanto, la Corte non esclude a priori che l’evocazione del territorio possa collegare automaticamente un prodotto alla denominazione di origine protetta che su questa insiste: condotta vietata qualora le tecniche di produzione del prodotto non siano conformi a quelle previste dalla DOP evocata.

La Corte di Giustizia Europea poi specifica che la portata del divieto interessa anche i produttori che svolgano effettivamente la propria attività nel territorio a cui la DOP è correlata in quanto una decisione contraria si tradurrebbe in un illecito vantaggio verso i suoi concorrenti situati al di fuori di quella zona.

Del resto, concludendo diversamente si creerebbe una diversità di trattamento tra gli imprenditori che, pur non rispettando il disciplinare di produzione previsto per l'assegnazione della DOP, potrebbero ingenerare confusione sulla qualità dei beni alimentari prodotti dalla propria azienda identificandola con il territorio di riferimento della denominazione di origine protetta, e quelli posti al di fuori di quest’ultimo.

La terza questione pregiudiziale

La nozione di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” rappresenta uno dei parametri centrali per valutare la liceità o meno del fatto che ha originato la causa principale.

Ed infatti, l’uso di determinate espressioni letterali o segni grafici o visivi è consentito nella misura in cui non siano suscettibili di creare confusione nel consumatore sull’origine del prodotto e sulla sua qualità, della quale la denominazione di origine protetta è espressione.

Sotto quest’ultimo profilo, la Corte di Giustizia precisa che la tutela della Denominazione di Origine Protetta si estende all’intera Unione Europea, nella quale è compreso lo Stato membro nel quale si trova l’area geografica alla prima collegata che vedrà verosimilmente un più elevato consumo e una maggiore diffusione dell’alimento in questione.

Ne consegue che per valutare se l’art. 13 del Regolamento n.510/2006 sia stato o meno violato è rilevante la percezione dei consumatori anche del solo Stato membro.


Avvocato Caterina Martino Civilista a Firenze

Caterina Martino

Avvocato civilista a Firenze,

mi occupo in particolare di risarcimento danni, recupero crediti, Diritto del Lavoro e Diritto di Famiglia.

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