Vendita di prodotti biologici online e sanzione amministrativa

La mia società che si occupa di vendita online di prodotti biologici è stata sanzionata dal Dipartimento della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) per illecito amministrativo per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20.

Si contesta infatti il mancato assoggettamento dell'impresa ad un Organismo di Controllo autorizzato.

Si chiede se è possibile effettuare un ricorso in quanto, in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia UE (Nona Sezione) del 12 ottobre 2017 che si espressa sulla nozione di "vendita diretta", il Ministero delle politiche alimentari e forestali italiano, con la nota n. 84614 del 28/11/2018, ha reso noto solo agli organismi di controllo la decisione della Corte di Giustizia Europea e il successivo obbligo per tutte le piattaforme e-commerce di prodotti biologici di assoggettarsi alla certificazione.

In altre parole: dal momento che l'assoggettamento ad un Organismo di controllo autorizzato pare essere un requisito fondamentale per poter operare, io mi chiedo come mai il Ministero abbia comunicato soltanto agli organismi di controllo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea? Come avrei potuto io evitare questa sanzione e venire a conoscenza di questo sopravvenuto obbligo nei confronti della mia impresa?

Grazie

Risposte (1)

Gentile Signora Cinzia De Letis,
l'ignoranza della legge nazionale o comunitaria non è un'esimente, e le Sentenze - comprese quelle pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea - aiutano a comprenderne il significato, ma non vi è l'obbligo del Ministero di comunicarle a nessuno. Per questo è importante la consulenza preventiva rispetto alle attività che si intendono effettuare in questo settore molto specialistico e per tanti versi insidioso.

Con riguardo invece alla normativa, l'art.28, paragrafo 2, Regolamento n.834/2007 consente agli Stati membri di esentare dai controlli gli operatori che vendono direttamente al consumatore o utilizzatore finale i prodotti bio. La Corte di Giustizia, nella Sentenza da Lei citata, si era espressa sul significato di vendita diretta escludendo quelle aziende che vendono on-line. Tale impostazione è stata recepita dall'Italia nell'art.8, comma 4, d.m.6793/2018.

La delicatezza della questione e i ristretti termini entro cui proporre eventualmente opposizione mi spingono a consigliarLe di rivolgersi ad un Legale, al fine di verificare la correttezza sostanziale e formale (es. rispetto dei termini di notifica della violazione) della sanzione irrogata.

Sperando di esserLe stata utile, porgo Cordiali Saluti.

Risposta

avvocato Caterina Martino

Caterina Martino

Avvocato Civilista a Firenze
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