In linea generale, si può affermare che a certe condizioni, viene attribuita efficacia civile alle nozze celebrate davanti a un ministro di culto cattolico, in quanto, a seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede l'11.02.1929 e oggetto di revisione nel 1984, lo Stato italiano ha riconosciuto effetti civili al sacramento del matrimonio, regolamentato dal Diritto Canonico.
Una volta dichiarata la nullità canonica del matrimonio, questo non è mai esistito solo per la Chiesa Cattolica. Se vi sono i requisiti, è possibile chiedere la delibazione della sentenza canonica, ossia il riconoscimento nello Stato Italiano, tramite procedura giudiziaria, della sentenza canonica; diversamente, attraverso il divorzio è possibile ottenere e regolamentare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il Diritto Canonico.