Le sentenze di divorzio pronunziate all'estero vanno trascritte in Italia (purché passate in giudicato) presso L'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta registrato il relativo
atto di matrimonio. Come prima cosa, dovrà dunque contattare l'Ufficio dello Stato Civile competente.
Ad ogni modo,
nel caso di sentenze di divorzio pronunciate in Paesi appartenenti
all'Unione Europea dopo il 1 Marzo 2001 bisognerà fare istanza presso l'Ufficio dello Stato Civile competente e presentare:
- un certificato
rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato il divorzio. Si tratta del certificato cui fa riferimento l'art. 39, allegato I, del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea CE n. 2201/2003 del 27.11.2003, ossia:
Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale
"L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata,
un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato
II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale)"
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo 22 del Regolamento menzionato nel punto precedente.
In sintesi, si tratta di dichiarare che la sentenza di divorzio estera non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti
- la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Ove invece si tratti di sentenze di divorzio emesse in Paesi non appartenenti alla Unione Europea oppure in Paesi UE prima del 1 Marzo 2001,
la documentazione da presentare all'Ufficio dello Stato Civile prevede:
- La sentenza di divorzio legalizzata dalla Autorità competenti nel Paese in cui la sentenza è stata emessa.
- la traduzione integrale della sentenza in Italiano ad opera di un traduttore ufficiale.
- la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
In ogni caso è consigliato contattare la Rappresentanza diplomatica o consolare presso il Paese estero in cui la sentenza di divorzio è stata emessa
per ulteriori precisazioni o requisiti
previsti da eventuali Accordi internazionali.