Gentile Emiliano,
mi dispiace molto per la situazione in cui si è venuto a trovare.
I termini per presentare la domanda di accesso alla NASPI
La Sua domanda di accesso alla NASPI è stata rigettata in quanto vi sono dei termini di legge per presentarla, cioè 60 giorni dalla comunicazione del recesso da parte del datore di lavoro (aumentati a 128 giorni dal d.l. n.18 del 17.03.2020 - c.d. Decreto Cura Italia - ma solo per i licenziamenti intervenuti dal 1° gennaio di quest'anno).
Pertanto, credo che i funzionari INPS abbiano interpretato la lettera di recesso come se il licenziamento decorresse dal 5.06.2019 (data che da ciò che posso intuire dovrebbe corrispondere alla sentenza di fallimento), arrivando quindi a rigettare la domanda come se non fosse stata presentata nei termini di cui sopra.
Il fallimento non comporta automaticamente il licenziamento
Premesso che occorrerebbe esaminare la documentazione in Suo possesso prima di trarre conclusioni, riterrei che la decisione cui è giunta l'INPS non sia corretta in quanto il fallimento del datore di lavoro non determina automaticamente una causa di licenziamento.
Infatti, con il fallimento viene sospesa l'efficacia dei contratti in essere - compresi quelli di lavoro - fino a che il curatore non decida o di riprenderli o di cessarli definitivamente: nel Suo caso ha optato per la seconda scelta.
Decorrenza del termine per chiedere la NASPI
Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a seguire la procedura prevista dalla legge anche con riguardo alla necessità di inviare una formale comunicazione di recesso, pertanto la cessazione del rapporto non potrà che collocarsi alla data in cui Lei ha ricevuto la lettera (quindi 9.12.2019 o eventuale data successiva di effettiva ricezione). Pertanto, farei decorrere i termini per la presentazione della NASPI dal giorno in cui ha ricevuto la raccomandata che La informava del licenziamento.
Ricapitolando, e fermo restando che tali conclusioni sono date senza esaminare i documenti ma sulla base delle sole informazioni da Lei fornite, e che quindi sono suscettibili di variare alla luce di quanto potrà emergere da uno svolgimento dei fatti diverso da quello narrato, riterrei che se Lei ha presentato la NASPI entro 60 gg dal 9.12.2019 dovrebbe aver rispettato il termine decadenziale di 60 giorni.
Se l'INPS nega l'indennità di disoccupazione
A fronte del rifiuto formale da parte dell'INPS è possibile reclamare o presentare ricorso avverso la decisione: la scelta dell'uno o dell'altro rimedio dipende a mio avviso dal contenuto dell'atto di rifiuto. Tuttavia consideri che anche per questi rimedi sono previsti dei termini molto stringenti, quindi La esorto a dare tempestivamente incarico ad un Legale prima che sia troppo tardi. Se neanche il ricorso amministrativo presso l'INPS porterà ad un risultato positivo è possibile adire l'Autorità giudiaziaria.
Fallimento dell'azienda e legittimità del licenziamento
Altra cosa importante sarebbe controllare la legittimità del licenziamento, in quanto come Le dicevo più su il curatore è comunque tenuto a rispettare i requisiti formali e sostanziali posti per legge. Tuttavia, se Lei non ha mosso contestazioni entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ormai quella strada non è percorribile.
Il Fondo di Garanzia INPS per il TFR
Infine Le segnalo che qualora dovesse ancora riscuotere delle somme arretrate per il periodo antecedente al fallimento ha il diritto di insinuarsi al passivo; nel caso in cui il i proventi derivanti dalla liquidazione dei beni del datore di lavoro/debitore/fallito non dovessero essere sufficienti potrà chiedere il pagamento di dette somme al Fondo di Garanzia INPS limitatamente al TFR e alle ultime tre mensilità.
Cordiali Saluti.