Composizione Negoziata Della Crisi: Come Funziona, Le Domande Frequenti

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è una procedura volontaria, da richiedere presentando una istanza alla Camera di Commercio, finalizzata a trovare una soluzione alle difficoltà aziendali ed evitare il fallimento. La procedura di composizione negoziata prevede la nomina di un esperto indipendente: la gestione dell’impresa rimane agli amministratori in carica che devono collaborare con l’esperto indipendente, in sede di trattativa con i creditori o i terzi. E' importante sottolineare che la procedura è attivabile e prosegue solo se, in base alla valutazione dell'esperto, vi sono effettive prospettive di risanamento.


Che cos'è la composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata della crisi è una procedura volta a superare situazioni di crisi aziendale ed evitare il fallimento. La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente che collabora con gli amministratori ed agevola le trattative con i creditori. La procedura di composizione negoziata della crisi è attivabile a condizione che a parere dell'esperto indipendente l'impresa abbia concrete possibilità di risanamento.

La normativa sulla composizione negoziata prevede diversi vantaggi per l’impresa che aderisce alla procedura: si va dalle misure protettive patrimoniali che bloccano le azioni dei creditori sul patrimonio aziendale, alle dilazioni dei debiti tributari, nonché sconti su sanzioni e interessi tributari e fiscali, alla prededucibilità dei finanziamenti di soci e di terzi a favore della società in procedura, alla liberazione degli acquirenti per i debiti pregressi dell'azienda o dei rami oggetto di cessione. La legge consente infine alle imprese il cui piano non si sia realizzato, di cessare l'attività attraverso un concordato liquidatorio in forma semplificata, anche senza l'accordo dei creditori.

Le norme sulla composizione negoziata di cui al decreto legge 118/2021 sono ora inserite nel Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza ( Decreto Legislativo 14/2019, integrato dal Decreto Legislativo 83/2022). Tuttavia, a differenza delle procedure concorsuali, la procedura negoziata rimane uno strumento alternativo, negoziale e non coattivo, più tutelante per l'impresa, a condizione che sia attivato per tempo, ai primi segnali di squilibrio, in ottica preventiva della crisi e all'unico scopo di perseguire il risanamento.

Chi avvia la procedura di composizione negoziata della crisi?

La composizione negoziata della crisi è una procedura volontaria che si attiva su richiesta dall'impresa. Tuttavia, anche se volontaria, in ottica preventiva delle insolvenze, la normativa impone agli amministratori e agli organi di controllo delle società di valutare, ad un certo punto, se attivarla o meno.

In particolare, i sindaci e l'organo societario di controllo hanno l'obbligo di segnalare motivatamente per iscritto agli amministratori la sussistenza dei presupposti per accedere alla nuova procedura negoziata, dando loro un termine massimo di 30 giorni per riferire sulle iniziative intraprese.

È anche previsto un obbligo per i creditori pubblici qualificati di segnalare all'imprenditore il superamento di alcune soglie di debito, invitandolo a richiedere l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, ove ne ricorrano le condizioni. Su tale argomento, è consigliata la lettura dell'articolo: Crisi d'impresa: l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati.

Cosa succede se la procedura non viene attivata?

L'amministratore che, in una situazione di crisi, non attivi la procedura negoziata o altre idonee trattative finalizzate al risanamento, neanche dietro segnalazione dei creditori pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate) o dei sindaci della società, è passibile di responsabilità personale nei confronti della società che poi divenga insolvente e sia posta in liquidazione giudiziale.

L’omessa o ritardata segnalazione da parte dell'organo societario di controllo comporta anche la responsabilità risarcitoria dei sindaci nei confronti della società ai sensi dell’art. 2407 del Codice Civile (articolo 15 Decreto Legge n° 118/2021).

In altri termini, si richiede agli amministratori ed ai sindaci una gestione ed un controllo molto più prudente e tempestivo. Gli stessi devono poter dimostrare un comportamento professionalmente adeguato e diligente. L'inazione ed il ritardo rischiano solo di cristallizzare le loro responsabilità e di accrescere l'ammontare del danno risarcibile a loro carico. Il nuovo art. 2486 c.c. stabilisce, in particolare che, in caso di responsabilità degli amministratori, il danno è determinabile, con alcuni aggiustamenti previsti dalla legge, nella differenza tra il patrimonio della società alla data dell'avvio della procedura concorsuale e la data in cui gli amministratori avrebbero dovuto richiederne lo scioglimento.

Chi può accedere alla composizione negoziata della crisi?

Possono accedere alla composizione negoziata della crisi tutte le imprese che si trovano in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, incluse le ditte individuali ed agricole iscritte nel registro imprese. Queste possono presentare una istanza alla Camera di Commercio e chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. (articolo 2, comma 1 del Decreto Legge n. 118/2021)

Possono fare richiesta di accesso alla procedura dunque, anche le imprese minori (con procedura semplificata) e qualsiasi sia l'attività esercitata. Sono solo esclusi i consumatori e tutti coloro che non sono imprenditori commerciali o agricoli ( ad es. professionisti, enti non profit, e così via) che possono attivare le procedure di sovraindebitamento.

Perché attivare la procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa?

Si segnala un aspetto forse ovvio ma ancora non del tutto compreso. Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e la legge sulla procedura negoziata impongono un cambio di mentalità manageriale. In particolare, la procedura negoziata funziona solo se chi la attiva lo fa tempestivamente, quando vi sono possibilità di risanamento (ad esempio perché l'impresa dispone ancora di risorse materiali e immateriali, contratti e progetti che la possano far restare sul mercato o, comunque, sia ancora appetibile per una cessione).

Ciò è tanto vero che è stato predisposto un test pratico (con il Decreto 21 Marzo 2023 - Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento) che gli amministratori possono compilare in ogni momento, anche se non depositano l'istanza, al fine di verificare da soli la situazione in cui si trova l’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento.

In breve, l'imprenditore che attiva la procedura tempestivamente, lo fa non solo per gli incentivi e i vantaggi che comporta, ma anche e soprattutto, per andare esente da future responsabilità o comunque scongiurare il rischio che vi sia un aggravamento della crisi ed un fallimento imputabile alla sua gestione.

Come funziona la composizione negoziata della crisi?

La piattaforma telematica nazionale

Gli imprenditori ed i professionisti incaricati accedono, tramite il sito della Camera di Commercio, ad una piattaforma telematica nazionale, in cui:

  • possono compilare e presentare l’istanza di nomina dell’esperto
  • trovano una lista di controllo con le indicazioni per la redazione del piano di risanamento ed un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità dello stesso.

L'istanza per la composizione negoziata

L'istanza con cui l'imprenditore chiede l'accesso alla composizione negoziata deve presentare i seguenti documenti obbligatori:

  • descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business, la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali un piano finanziario per i successivi sei mesi le iniziative industriali che si intendono adottare (ad es., contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
  • ultimi 3 bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti 3 periodi d’imposta;
  • una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima;
  • progetto di piano di risanamento, ovvero la rappresentazione del percorso di ristrutturazione che l’impresa intende intraprendere. Il piano deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella lista di controllo (check list) di cui all'articolo 13 comma 2 del Codice della Crisi e dell'insolvenza (Sezione II del decreto dirigenziale 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia). In particolare il piano deve rappresentare: l’ambito organizzativo dell’impresa, la rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente, le strategie di intervento, le proiezioni dei flussi finanziari e il risanamento del debito
  • l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
  • una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  • il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
  • il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • l’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi
  • Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria

La nomina dell'esperto e l'accettazione

Entro pochi giorni dall'invio dell'istanza, un'apposita Commissione istituita dentro (presso la?) alla Camera di Commercio nomina un esperto indipendente, che figura in un elenco presso la stessa Camera. I professionisti iscritti nell'elenco degli esperti devono possedere una formazione specifica sia nella materia della ristrutturazione aziendale sia nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Valutata la documentazione e l'assenza di incompatibilità, l'esperto accetta la nomina e convoca, senza indugio, l'imprenditore.

Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata

L’esperto indipendente ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, tra cui i lavoratori e le associazioni sindacali, al fine di individuare una soluzione alla crisi d'impresa, anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa. L’esperto indipendente non si sostituisce all’imprenditore ma lo affianca fornendogli la professionalità e le proprie competenze al fine di trovare una soluzione alla crisi di impresa.

Inoltre, l'esperto indipendente:

  • non deve essere legato all’impresa da rapporti familiari o lavorativi;
  • ha un preciso dovere di riservatezza: l’articolo 4 del Decreto Legge 118/2021 prevede che l’esperto non possa deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni davanti ad alcuna autorità, inclusa quella giudiziaria. Fa eccezione il dovere dell’esperto di riferire in udienza in Tribunale limitatamente alle misure protettive e cautelari richieste dall’impresa in procedura che ha intrapreso la procedura di composizione negoziata.

Quali sono gli obblighi delle parti in pendenza della procedura di composizione negoziata?

Tutte le parti, quindi, non solo l'esperto e l'impresa, devono comportarsi secondo buona fede e correttezza durante lo svolgimento della procedura e delle trattative per il risanamento aziendale. I creditori e le altre parti coinvolte nella trattativa sono tenute non solo a rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’impresa e sulle informazioni acquisite durante le trattative, ma devono altresì dare riscontro alle proposte e alle richieste ricevute dall’esperto, fornendo una risposta tempestiva e motivata.

Correttezza dei creditori

La relazione di accompagnamento al Decreto Legge n° 118/2021 sottolinea l’importanza della correttezza dei creditori durante la procedura. La mancata partecipazione alle trattative o gli eventuali comportamenti ostruzionistici dei creditori che impediscano le trattative e conducano l’impresa all’insolvenza, potrebbero portare ad una azione di responsabilità nei loro confronti, da parte degli organi di procedura concorsuale, qualora l’impresa divenisse insolvente.

Gli obblighi degli amministratori

Naturalmente, gli amministratori dell’impresa in procedura negoziata hanno uno specifico dovere di informazione in quanto devono rappresentare, in modo completo e trasparente, la situazione dell’impresa all’esperto, ai creditori ed agli altri soggetti interessati. Nel corso delle trattative, gli amministratori conservano la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (articolo 9), e non devono pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

Gli amministratori devono altresì informare per iscritto l’esperto nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione o di esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. L’esperto deve, in tal caso, segnalare per iscritto agli amministratori ed all’organo di controllo (se esistente) che l’atto può arrecare pregiudizio alle trattative o alle prospettive di risanamento. L’esperto può far iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese nel caso in cui l’atto venga in ogni caso compiuto. In tal caso, dovrà informare il Tribunale perché disponga la revoca delle misure patrimoniali protettive nel frattempo concesse all’impresa.

Quanto dura la procedura di composizione negoziata?

La procedura di composizione negoziata può durare fino a 180 giorni, prorogabili di altri 180 giorni massimo, con l'avallo dell'esperto per una sola volta, in pendenza di trattative. Ai sensi dell’articolo 17 comma 8 del Codice della Crisi, al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale in cui dà conto del risultato positivo o negativo ottenuto.

Esito positivo delle trattative

Con l’ausilio dell’esperto indipendente, l’imprenditore può concludere:

  • un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni, produttivo degli effetti di cui all’articolo 25 bis, comma 1 del Codice della Crisi;
  • una convenzione di moratoria dei debiti;
  • un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d e 324 del codice della crisi.

Si segnala che l'accordo tra esperto, impresa e suoi creditori non necessita di attestazioni ulteriori per essere valido ed efficace, neanche nel caso di trasferimento d’azienda. Inoltre, i pagamenti effettuati e gli atti compiuti in adempimento dell’accordo non sono soggetti a revocatoria.

Esito negativo della composizione negoziata

Se le trattative hanno esito negativo, l’imprenditore può attivare le ulteriori procedure giudiziali previste in caso di crisi dell'impresa e così:

  • predisporre un piano attestato di risanamento ex art. 56 del Codice della Crisi di impresa;
  • proporre istanza di omologazione di un accordo
    • di ristrutturazione dei debiti ex art. 57,
    • di ristrutturazione agevolata ex art. 60,
    • di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 codice della crisi e in questo ultimo caso la percentuale di aderenti necessaria al raggiungimento è ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione dell’esperto;
  • proporre domanda di concordato di liquidazione semplificato ex art. 25-sexies.

ll concordato liquidatorio semplificato

Il concordato liquidatorio semplificato è un nuovo strumento utilizzabile dal solo imprenditore che ha attivato la procedura di composizione negoziata della crisi senza arrivare ad un risultato positivo entro 180 giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto indipendente e che non richiede l'accordo dei creditori.
Entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto, l’impresa può richiedere al tribunale l’omologazione di un concordato semplificato con l’obiettivo di liquidare i beni e con il ricavato soddisfare i creditori.

Il procedimento è semplificato in quanto il Tribunale non nomina un commissario giudiziale per il controllo dei dati contabili e sono altresì omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei creditori, sul presupposto che l’esperto indipendente abbia già effettuato la verifica della situazione patrimoniale finanziaria dell’impresa e che tutti i creditori siano già informati.

Il concordato in forma semplificata termina con l’approvazione del piano liquidatorio da parte del Tribunale, dopo averlo valutato preferibile per i creditori rispetto ad una liquidazione giudiziale.

Quali sono le specifiche misure e/o gli incentivi della procedura di composizione negoziata?

Le misure protettive dell’impresa

Una volta pubblicata l’istanza di nomina dell’esperto nel Registro imprese, si possono richiedere misure protettive del patrimonio aziendale che producono i seguenti vantaggi per l’impresa:

  • i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e neanche acquisire diritti di prelazione, a meno che non siano concordati con l’impresa;
  • sino alla conclusione delle trattative o al termine della procedura, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
  • i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Dette misure protettive non si applicano ai diritti di credito dei lavoratori. Infine, con l’istanza, l’imprenditore può anche dichiarare che non trovano applicazione le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, in deroga alle norme societarie.

I vantaggi di natura tributaria e fiscale

L’avvio della procedura di composizione negoziata produce i seguenti vantaggi di natura tributaria e fiscale:

  • riduzione alla misura legale degli interessi sui nuovi debiti tributari (a partire dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto);
  • riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie il cui termine di pagamento scada dopo il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto;
  • possibilità di richiedere all’Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori;
  • riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, se l’accordo anche riguardante i detti debiti è poi riconosciuto o omologato in sede giudiziale

La nuova liquidità: i finanziamenti prededucibili

Nel corso della procedura, l’impresa può beneficiare di finanziamenti prededucibili dei terzi, ma anche degli stessi soci. Tuttavia, tali atti necessitano dell’autorizzazione del Tribunale che ne verifica la funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

Trasferimento d’azienda e di rami d’azienda senza debiti

L’articolo 10 del Decreto Legge 118/2021, ora trasposto nell'articolo 22 del Codice della Crisi, ha introdotto una importante novità ed eccezione all’articolo 2560, secondo comma, del Codice Civile, relativo ai debiti dell'azienda che viene ceduta. Tale norma, inderogabile per tutti gli operatori economici, prevede che anche l’acquirente risponda dei debiti pregressi iscritti nei libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta.

L’impresa in procedura negoziata può invece chiedere al Tribunale di autorizzare il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo d’azienda con la liberazione dell’acquirente per i debiti pregressi, in deroga all’articolo 2560, 2° comma del Codice Civile. Restano salvi comunque i diritti dei lavoratori dell’azienda ceduta ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile.

La portata di questa innovazione appare di significativo favore per gli acquirenti: l’obiettivo è quello di velocizzare il passaggio di aziende in difficoltà a nuovi compratori, rendendole più appetibili anche perché liberate totalmente dai debiti pregressi.

Conclusioni

La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è stata introdotta al fine di facilitare il risanamento e/o l’uscita dal mercato tramite trasferimento d’azienda e/o concordato liquidatorio semplificato - di imprese commerciali di tutte le dimensioni.

L'obiettivo di risanamento, tuttavia, impone agli imprenditori di valutarne l'attivazione non appena vi siano segnali di squilibrio, al fine di pervenire ad un risultato positivo e cioè un rilancio/ristrutturazione dell’impresa nel minor tempo possibile o, comunque, la sua uscita dal mercato senza aspettare che ne venga eroso il valore.

Una volta attivata, la procedura responsabilizza le imprese e gli esperti indipendenti ad una effettiva negoziazione con creditori e altri interessati, in vista di uno scopo comune.

La procedura di composizione negoziata è su base volontaria e riservata e non richiede l’intervento dei tribunali, salvo che per ottenere specifiche misure protettive o autorizzazioni.


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Mariangela Balestra

Consulenza legale alle aziende

Avvocato a Bologna, mi occupo di Diritto Commerciale Internazionale e Diritto di Impresa; docente in corsi dedicati alle imprese, lavoro correntemente anche in lingua inglese e francese e partecipo a progetti internazionali in materia di legislazione su nuove tecnologie e intelligenza artificiale.

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