Le Misure Protettive e la Composizione Negoziata

Le misure protettive previste dalla composizione negoziata della crisi sono uno strumento concesso all'impresa in crisi per salvaguardare il patrimonio aziendale e permettere l'attuazione della procedura di composizione negoziata: le misure protettive in argomento bloccano le azioni esecutive dei creditori, prevengono la dichiarazione di fallimento e consentono provvedimenti cautelari volti ad agevolare le trattative.

Le prime decisioni dei Tribunali italiani stanno fornendo chiarimenti importanti per quanto concerne la proroga e l’applicazione di tali misure protettive.



Codice della Crisi e composizione negoziata: le misure protettive

Il Decreto legge 24 Agosto 2021 n° 118 ha introdotto la nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: questa prevedela nomina di un esperto indipendente che dovrà condurre trattative con i creditori per l’adozione di un accordo di risanamento, mentre la gestione dell’impresa rimane agli amministratori in carica che devono comunque collaborare.

Il decreto è stato convertito con modifiche dalla Legge 147 del 21 Ottobre 2021 e la disciplina da esso introdotta è ora ricompresa, in parte modificata, nel Codice della crisi e dell'insolvenza, in vigore dal 15 Luglio 2022.

Gli effetti delle misure protettive sul patrimonio aziendale

Dopo la pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente nel Registro imprese, l’impresa in crisi può richiedere al Tribunale misure protettive del patrimonio aziendale (articolo 6 del Decreto Legge 118/2021), che producono automaticamente i seguenti rilevanti vantaggi per l’impresa in procedura negoziata, salva conferma del giudice:

  • I creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e neanche acquisire diritti di prelazione, a meno che non siano concordati con l’impresa.
  • Sino alla conclusione delle trattative o al termine della procedura, non può essere pronunciata la sentenza di fallimento e sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione (articolo 8 del Decreto Legge 118/2021) per perdita o riduzione del capitale sociale.
  • I creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

Articolo 3 - Decreto Legge 118/2021

Le misure cautelari finalizzate alle trattative

Inoltre, con l’istanza con cui chiede l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, l’impresa può anche richiedere al giudice "l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative": misure cautelari atipiche di cui la legge non precisa né le caratteristiche né i presupposti (articolo 7 del Decreto Legge 118/2021).

Tali misure, a differenza degli ordinari strumenti cautelari, non servono a tutelare in via d’urgenza un diritto, ma sono funzionali a tutelare le trattative nell’ottica del superamento della crisi e del risanamento dell’impresa (Tribunale Catania, ordinanza del 25 Luglio 2022, pubblicata da IlCaso.it).

E’ stata così riconosciuta la possibilità per un’impresa in crisi di sospendere il pagamento dei debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate e Inps, ancorché già dovuti in base ad un piano di rateizzazione (cfr. Tribunale Catania, ordinanza citata del 25 Luglio 2022).



Quanto durano le misure protettive previste dalla composizione negoziata?

La legge prevede il termine massimo di 240 giorni per la durata delle misure protettive e cautelari. Il giudice, entro tale termine massimo, può prorogare la durata delle misure disposte “per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative” (articolo 8 del Decreto Legge 118/2021).

La Giurisprudenza considera ammissibile anche più di una proroga entro tale termine, anche se i tribunali appaiono concederla in modo alquanto restrittivo.

La Giurisprudenza sulle misure protettive

Tribunale di Prato

Ad esempio, per il Tribunale di Prato, mentre in sede di conferma delle misure protettive e cautelari, occorre solo che sussista la disponibilità dei creditori a intraprendere una trattativa, in sede di rinnovo delle misure protettive e cautelari, il giudice deve accertare l’imminenza di accordo fra le parti e l’effettiva necessità di una proroga per perfezionare una intesa già quasi pienamente raggiunta (ordinanza del Tribunale di Prato, 22 Aprile 2022, dirittodellacrisi.it).

Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, invece, ritiene che i requisiti per concedere la proroghe delle misure protettive e cautelari siano:

  • il parere favorevole dell’esperto;
  • l’adesione della generalità dei creditori ovvero la loro mancata opposizione;
  • la buona fede nella conduzione delle trattative da parte, prima di tutto, del debitore - istante.

Nel caso specifico, il Tribunale di Milano non ha accolto la proroga a favore di un’impresa in crisi che non aveva nel frattempo depositato il bilancio 2020 e non aveva inviato ai creditori un piano di risanamento alternativo ai fini delle trattative (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza 14.07.2022, in Unijuris.it).

Per contro, il Tribunale di Milano ha confermato e prorogato le misure a favore di una impresa in crisi il cui esperto indipendente aveva fornito la relazione ed i chiarimenti richiesti, motivando sulla possibilità di buon esito delle trattative inerenti ad un complesso alberghiero, rispetto alla vendita coattiva del solo cespite di maggior pregio dell’impresa in crisi (Tribunale di Milano, sezione II, ordinanza 21 Luglio 2022, in Unijuris.it).


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Mariangela Balestra

Consulenza legale alle aziende

Avvocato a Bologna, mi occupo di Diritto Commerciale Internazionale e Diritto di Impresa; docente in corsi dedicati alle imprese, lavoro correntemente anche in lingua inglese e francese e partecipo a progetti internazionali in materia di legislazione su nuove tecnologie e intelligenza artificiale.

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