Secondo il Codice del Consumo le clausole di un contratto tra professionista e consumatore sono vessatorie quando risultano particolarmente svantaggiose per il consumatore, unilateralmente predisposte dal professionista o impresa senza possibilità di contrattazione individuale.
Indice
Ambito di applicazione
Il Codice del Consumo tratta delle clausole vessatorie agli articoli dal 33 al 38, nella parte III al Titolo 1, dedicato ai Contratti del Consumatore in Generale.
Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo sulla garanzia legale, la disciplina del Codice del Consumo, e dunque la normativa sulle clausole vessatorie da esso prevista, si applica ai contratti conclusi tra professionista e consumatore. La finalità della normativa in materia di clausole vessatorie è quella di tutelare il consumatore dalla imposizione di clausole e termini contrattuali sfavorevoli, situazione che può verificarsi in ragione del maggiore potere contrattuale del professionista o impresa rispetto al consumatore.
Quando una clausola è vessatoria?
Secondo il Codice del Consumo una clausola è vessatoria quando è particolarmente onerosa per il consumatore che, in quanto parte debole, si suppone ne abbia subìto l'imposizione senza possibilità di contrattazione.
Come stiamo per vedere, l'esistenza di una effettiva trattativa individuale è un elemento fondamentale, spesso ma non sempre, per valutare se una clausola sia o meno vessatoria.
"Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. "
Articolo 33 Codice del Consumo
Il Codice del Consumo distingue tra le clausole:
- vessatorie fino a prova contraria, delineate dall'articolo 33; anche se inserite nel contratto sono però valide ove il professionista dimostri che c'è stata una specifica trattativa individuale;
- vessatorie e nulle anche se sottoscritte dal consumatore, al termine di una trattativa individuale, elencate dall'articolo 36 del Codice del Consumo.
Clausole vessatorie fino a prova contraria: "lista grigia"
Il Codice del Consumo non presenta un elenco tassativo di clausole vessatorie, ma all'articolo 33 procede ad una generica elencazione degli effetti da queste prodotti; le clausole sono vessatorie ad esempio se escludono o limitano la responsabilità del professionista, impongono al consumatore una penale eccessiva in caso di inadempimento o limitano le azioni a disposizione del consumatore nel caso sia il professionista o impresa ad essere inadempiente. Queste clausole vessatorie sono valide se sono state oggetto di una specifica trattativa individuale, così come le altre citate dall'articolo 33.
Clausole sempre vessatorie: "lista nera"
Diverso è il caso delle clausole indicate dall'articolo 36 al comma 2: la vessatorietà in questi casi è assoluta, non è sanabile e anche se previste nel contratto e sottoscritte dal consumatore sono comunque nulle.
Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
Articolo 36 comma 2 Codice del Consumo
- escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto.
Accertamento della vessatorietà
L'articolo 34 dispone che la valutazione della vessatorietà di una clausola contrattuale va effettuata considerando
"la natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende."
Articolo 34 Codice del Consumo
Quando una clausola non è vessatoria?
Una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può dirsi vessatoria nel caso in cui riproduca disposizioni di legge o applichi disposizioni o prinicipi contenuti in convenzioni internazionali cui hanno aderito tutti gli stati membri dell'Unione Europea.
Inoltre, la regola generale è che una clausola non è vessatoria se è stata oggetto di trattativa individuale tra professionista e consumatore: se c'è stata una trattativa e la libera accettazione da parte del consumatore, viene a mancare un elemento caratterizzante di una clausola vessatoria, ossia l'imposizione a danno del consumatore. A tale regola fanno però eccezione le clausole descritte dall'articolo 36 che abbiamo visto: sempre vessatorie e nulle anche se sottoscritte dal consumatore al termine di una trattativa.
Contratti conclusi con moduli e formulari
Nel caso di un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali
spetta al professionista dimostrare che, sebbene le clausole siano state formulate dal professionista e sottosposte al consumatore per l'accettazione, c'è comunque stata una trattativa e non una mera imposizione.
In tal caso l'onere della prova viene posto a carico del professionista perché se il contratto viene concluso attraverso moduli precompilati è più probabile che il consumatore sia portato ad accettare condizioni svantaggiose senza possibilità di proporre e negoziare eventuali alternative.
Anche in questo caso, ove si dimostri che per quanto predisposte dal solo professionista le clausole siano state comunque oggetto di trattativa, queste saranno del tutto valide.
Trasparenza ed interpretazione delle clausole
Se le clausole vengono sottoposte al consumatore per iscritto, queste devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile
; così dispone l'articolo 35, mirando ad assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali ed evitare che il consumatore accetti termini poco o per nulla convenienti senza averli adeguatamente compresi al momento della stipula del contratto.
Nel caso di dubbi intepretativi su una clausola, ad esempio sui diritti e obblighi che questa conferisce alle parti, prevale l'interpretazione più favorevole per il consumatore.
Rimedi
Nullità delle clausole vessatorie
Ma cosa accade in presenza di una o più clausole vessatorie in un contratto?
Le clausole vessatorie sono nulle, ma la nullità di queste non inficia il resto del contratto che rimane valido e vincolante per le parti. Si tratta di nullità di protezione per il consumatore: opera solo a suo vantaggio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice ove non sia il consumatore stesso ad impugnarle.
Azione inibitoria
La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie viene generalizzata tramite la previsione di un'azione inibitoria a favore delle associazioni di Consumatori, Professionisti e Camere di Commercio: queste possono chiedere al giudice di impedire l'applicazione di quelle clausole praticate dai professionisti o anche solo consigliate dalle associazioni di professionisti che risultino vessatorie secondo le previsioni del Codice del Consumo.
Con l'azione inibitoria, disciplinata dall'articolo 37, la tutela non è più circoscritta ad un singolo caso particolare riguardante un contratto tra consumatore e professionista, ma diventa azionabile in via preventiva in tutti i casi in cui una clausola vessatoria venga inserita nelle condizioni generali di contratto o la cui applicazione venga anche solo raccomandata da associazioni di professionisti o imprese.
L'Autorità Garante della concorrenze e del mercato
L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato può intervenire e dichiarare la vessatorietà di clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari
, come dispone l'articolo 37 bis.
Istruttoria del Garante
L'Autorità procede con un'istruttoria volta a valutare le clausole in questione, eventualmente chiedendo all'impresa o professionista di fornire informazioni o documentazione. Nel caso in cui l'impresa non collabori mettendo a disposizione la documentazione richiesta, l'Autorità può irrogare sanzioni amministrative a seconda dei casi:
- la documentazione non viene fornita: sanzione da € 2000 a € 20000;
- le informazioni fornite si rivelano non veritiere: sanzione da € 4000 a € 40000.
Interpellare il Garante
Alle imprese è consentito interpellare il Garante chiedendo un parere sulle clausole che intendono adottare nei contratti con i consumatori al fine di valutarne in anticipo l'eventuale vessatorietà. In tal modo, l'impresa può strutturare le proprie condizioni contrattuali evitando di inserire clausole che potrebbero poi essere dichiarate nulle.
Il Garante risponde entro 120 giorni dalla richiesta a meno che le informazioni fornite con l'interpello non siano incomplete o non veritiere, impedendo così una pronta ed esaustiva risposta da parte del Garante.
Sanzioni
Con il recepimento della Direttiva Omnibus sono state apportate delle modifiche al Codice del Consumo, in vigore da Aprile 2023. Le modifiche riguardano anche le sanzioni irrogate dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ove riscontri clausole vessatorie:
- è ora prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 5000 ad un massimo di dieci milioni di euro;
- se la violazione della normativa sulle clausole vessaotorie ha dimensione unionale, l'importo massimo della sanzione è pari al 4% del fatturato annuo realizzato dall'impresa in Italia o negli Stati membri dove si è verificata la violazione.
Informare i consumatori
Il Codice del Consumo prevede anche che la dichiarata vessatorietà e dunque nullità di alcune clausole vada portata a conoscenza dei consumatori, ad esempio attraverso la pubblicazione sui giornali. Questo accade nei seguenti casi:
- Azione inibitoria : viene negata l'applicazione di alcune clausole a seguito dell'azione inibitoria prevista dall'articolo 37: il giudice può disporre la pubblicazione del provvedimento su uno o più giornali. La pubblicazione in questo caso è dunque eventuale e la decisione in merito spetta al giudice.
- Il Garante della concorrenza e del mercato dichiara la vessatorietà: il relativo provvedimento deve essere pubblicato
- sul sito dell'Autorità Garante;
- sul sito dell'impresa che ha adottato le clausole censurate dall'Autorità;
- con ogni altro mezzo idoneo ad informare i consumatori circa l'inapplicabilità della clausola.
Rinvio alle norme del Codice Civile
Infine, l'articolo 38 effettua un rinvio alle norme previste dal Codice Civile in materia di contratti tra professionista e consumatore per quanto non previsto dal presente codice
. Pertanto, l'applicazione del Codice Civile ai contratti del consumatore è limitata ai casi in cui non sia già intervenuto nella stessa materia il Codice del Consumo, secondo quanto disposto anche dal nuovo articolo 1469 bis del Codice Civile, introdotto dall'articolo 142 del Codice del Consumo.
"Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il consumatore."
Articolo 1469 bis Codice Civile

Vincenzo Lalli
Di formazione legale, appassionato da sempre di tecnologia ed informatica; esperienza professionale acquisita a cavallo tra i due mondi, finora piuttosto lontani tra loro. Mi dedico ad esplorare le crescenti interazioni tra il Diritto e la tecnologia, e a dare il mio contributo alla causa dell'innovazione nel settore legale; a tal fine, ho dato vita ad Avvocloud.net.