Gentile utente,con riferimento all'immobile di sua proprietà ed a quanto ho inteso adibito a casa familiare, così come per le coppie sposate, anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti, la casa familiare è assegnata al genitore collocatario dei figli, anche se lo stesso non è proprietario dell'immobile.
Il criterio in base al quale la casa viene assegnata ad uno dei conviventi è indipendente dalla proprietà dell'immobile, che può essere sia di uno dei due che di una terza persona.
La natura del provvedimento di assegnazione, infatti, risponde all'esigenza di tutela dell'interesse morale e spirituale della prole a mantenere l'habitat domestico affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.
Il mio consiglio è quello di cercare un accordo con l'ex compagna (in caso di separazione), anche eventualmente avvalendosi di un percorso di mediazione familiare o di pratica collaborativa, in modo che il giudice, come previsto dalla legge, possa semplicemente prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Cordiali saluti.