Gentile Angela,
la situazione a cui Lei fa riferimento si può dire che rappresenta un'eccezione rispetto a quelle che sono le regole generali applicate
nel nostro ordinamento all'istituto dell'accettazione dell'eredità.
Rinuncia all'eredità: il termine di 10 anni
Se il chiamato all'eredità NON è in possesso dei beni, il termine per rinunciare all'eredità è di 10 anni che decorrono dalla morte del de cuius.
Infatti la regola generale è che il termine per accettare l'eredità è di dieci anni sia nel caso di accettazione "pura e semplice"
(che può essere espressa o tacita), in conseguenza della quale l'erede potrebbe essere obbligato a pagare i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale, sia nel caso di accettazione con beneficio di inventario per il chiamato non nel possesso dei beni ereditari.
Per possesso si intende la disponibilità materiale dei beni alla luce della definizione dell'articolo 1140 del Codice Civile, e la Giurisprudenza più recente ravvisa questa situazione anche se ha riguardato solo alcuni e non tutti i beni in precedenza appartenenti al defunto, e anche per brevi periodi.
Il termine di 3 mesi
Se invece il chiamato all'eredità è già in possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro 3 mesi dall'apertura della successione ereditaria: l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario consente all'erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello ereditato e non potrà dunque essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius.
Se invece l'erede in possesso dei beni ereditari non effettua l'inventario entro i 3 mesi dall'apertura della successione, si avrà accettazione pura e semplice e potrà essere chiamato a rispondere anche dei debiti del defunto.
Ne consegue che ove il chiamato all'eredità sia in possesso dei beni ereditari il termine per rinunciare all'eredità è di 3 mesi; ovviamente ciò presuppone che vi siano dei beni presenti nell'asse ereditario.
Inoltre, in linea generale il possesso dei beni ereditari non è di per sè considerato sufficiente ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità, ma occorrono atti ulteriori quali, ad esempio, atti di disposizione di tali beni.
Sperando di avere chiarito l'impianto normativo, alla luce di quanto da Lei richiesto Le consiglio di dare incarico ad un Legale al fine di chiarire sotto quale fattispecie possa essere inquadrato il Suo caso concreto e soprattutto ciò che Lei dichiara in ordine all'assenza di beni, anche mobili, nel patrimonio ereditario. Consideri che vi è una presunzione, salvo prova contraria, che i beni presenti in un immobile di proprietà del defunto siano anch'essi appartenuti a quest'ultimo.
Le suggerisco altresì di farlo in tempi brevissimi soprattutto se, come mi sembra di intuire, dovesse aver ricevuto richieste di pagamento inerenti debiti tributari di Suo Padre, in modo che sia Lei sia Sua Madre potrete essere messe in condizione di contrastare tempestivamente e nella maniera adeguata tali eventuali pretese.
Cordiali Saluti.