Rinuncia all'Eredità per Debiti

Buongiorno,
venendo a mancare mio padre mi sono recato all'Agenzia delle Entrate richiedendo una verifica dei debiti tributari del defunto; mio malgrado ho accertato che ci sono dei debiti importanti nei confronti del fisco. La mia intenzione è di rinunciare all'eredità per non pagare i debiti di mio padre.

Premetto che non ho presentato alcuna domanda di successione all'Agenzia delle Entrate dal momento che non ci sono proprietà da dichiarare e sul suo conto corrente non ci sono somme cospicue e non ho usufruito in alcuna maniera dei suoi beni né prima né tantomeno dopo il suo decesso.

La domanda che pongo è: pur non avendo presentato domanda di successione, sono comunque obbligato a presentare una rinuncia all'eredità per me e per mia figlia per evitare di dover far fronte a tali debiti? In caso affermativo, quali sono i termini per accettare o rinunciare l'eredità?

Grazie

Categoria: Diritto Civile

Risposte (2)

Buongiorno,
per non rispondere dei debiti tributari del defunto occorre che Lei rinunci all'eredità. Può recarsi presso un Notaio o presso la cancelleria del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione.

Rinuncia all'eredità: possibile entro 10 anni

Per rinunciare all'eredità ha tempo dieci anni se non è nel possesso dei beni ereditari

Rinunciando Lei, il diritto di ereditare passerà a Sua figlia che, se minore, dovrà accettare con beneficio di inventario salvo rinunciare con l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Cordiali saluti.

Risposta

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Angela Poggi

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Buongiorno Signor Marco,
a mio parere non si rende per forza necessario rinunciare all'eredità di Suo padre se dopo la sua morte Lei non è mai entrato in possesso dei beni ereditari.

Ciò in quanto il chiamato all'eredità, cioè colui che viene individuato come potenziale erede dalla legge o dal testamento, diventerà erede solo ed esclusivamente accettando l'eredità.

Accettazione dell'eredità

La accettazione dell'eredità può essere espressa, quindi contenuta in una vera e propria dichiarazione, oppure tacita: in questo caso il chiamato compie atti ritenuti incompatibili con la volontà di rinunciare. Il caso più ricorrente è quello del figlio che, pur non accettando espressamente l'eredità, vende la casa del genitore defunto, in quanto solo chi è proprietario o si considera tale (in questo caso, in forza della successione) può disporre del bene.

Se anche avesse presentato la dichiarazione di successione, questa non sarebbe stata qualificata come accettazione tacita, in quanto rappresenta un obbligo fiscale che grava in solido su tutti i chiamati; la stessa conclusione la estenderei anche alla indagine sulla posizione debitoria di Suo padre.

Termine per l'accettazione dell'eredità

Il diritto ad accettare l'eredità si prescrive in 10 anni e fino a che pende questo termine il chiamato non è e non può essere considerato erede.

In presenza di debiti tributari parte della giurisprudenza ritiene che l'onere di provare la qualità di erede incombe sull'Amministrazione.

Ciò vuol dire che se dovesse essere destinatario di atti tributari (ad esempio avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, pignoramenti, fermi amministrativi, ecc...) per debiti di Suo Padre, Le sarebbe sufficiente dichiarare di non aver accettato l'eredita, neanche tacitamente - se ciò corrisponde alla realtà - e dovrebbe essere l'Ente creditore a dimostrare il contrario.

In conclusione
Lei potrebbe attendere 10 anni ponendo attenzione a non compiere alcun atto potenzialmente qualificabile come di accettazione, e all'inutile spirare di questo termine Lei non potrà più assumere la qualità di erede.

Eccezione: il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari

Al meccanismo appena descritto fa eccezione l'articolo 485 del Codice Civile., il quale nel caso del chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari pone un termine di soli 3 mesi per rinunciare o accettare l'eredità con beneficio di inventario.

Al contrario della regola generale, se entro questo breve lasso di tempo il chiamato non rinuncia (o non accetta con beneficio di inventario) lo stesso sarà considerato erede "puro e semplice", cioè risponderà dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio.

Viste le importanti implicazioni, Le consiglio di valutare attentamente, se del caso anche con il Suo Legale di fiducia, se rischia di trovarsi in una situazione che potrebbe portare all'applicazione di quest'ultima disciplina e in caso positivo - se ancora non sono trascorsi 3 mesi dalla morte di Suo Padre - dovrebbe procedere con la rinuncia all'eredità.

Sperando di essere stata utile, porgo Cordiali Saluti.

Risposta

avvocato Caterina Martino

Caterina Martino

Avvocato Civilista a Firenze
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