È possibile sciogliere un patto di non concorrenza vessatorio sottoscritto con il datore di lavoro?

Salve,
sono un tecnico ortopedico laureato e da 3 anni lavoro in un'azienda ortopedica.

Quando ho firmato il contratto mi hanno praticamente costretta a firmare un patto di non concorrenza che a loro detta avrebbero annullato se io decidevo di andarmene.

Nel patto di non concorrenza è previsto che se io decido di licenziarmi non ho il diritto di esercitare il mio mestiere per 2 anni in nessun'altra azienda ortopedica su tutto il territorio nazionale e europeo.

Non è previsto nessun compenso economico né durante il rapporto di lavoro e né dopo la cessazione del contratto. Il loro compenso starebbe, secondo il contratto, nella formazione data durante questi 3 anni (sinceramente mai ricevuta).

Mi sono informata e sembra che questo patto di non concorrenza sia illegale perché:

  1. annulla la mia professionalità (ho studiato per fare quello che faccio oggi, non me l'ha insegnato l'azienda);
  2. al grande sacrificio che mi chiede non corrisponde alcun contributo economico da parte dell'azienda.

L'unica cosa legale è il fatto che l'ho firmato.

A breve mi voglio licenziare per vari motivi e Vi chiedo dunque: è possibile annullare questo patto di non concorrenza in quanto vessatorio? È valido e legale un patto di non concorrenza fatto in questo modo?

Grazie


Categoria: Diritto del Lavoro

Risposte (2)

Gentile utente,
non è chiaro se il rapporto di lavoro a cui il patto di non concorrenza si riferisce è di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo, anche perché sembra che abbia lavorato in assenza di compenso.

Patto di non concorrenza per lavoratori subordinati

Per i lavoratori subordinati l'articolo 2125 del Codice Civile richiede per la validità del patto di non concorrenza:

  • la determinazione di un corrispettivo,
  • la definizione dell'ambito geografico in cui lo stesso opera;
  • la determinazione dell'oggetto: devono essere identificate le attività vietate al lavoratore.

Validità del patto di non concorrenza: articolo 2596 Codice Civile

L'articolo 2596 del Codice Civile stabilisce invece che in generale il patto limitativo della concorrenza sia valido qualora sia circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività: ne consegue che qualora il contratto da Lei stipulato non sia di lavoro subordinato (as es. lavoratore autonomo) ed il patto dovesse prevedere almeno uno di questi due elementi, lo stesso sarebbe valido anche se non è previsto un compenso, salvo che non sia contrario ai principi di correttezza e buona fede. Tale contrarietà andrà però provata.

Durata massima del patto di non concorrenza

Con riguardo alla durata invece in entrambi i casi sembrano rispettati i limiti previsti dalla legge (al massimo 3 anni per lavoratori subordinati non dirigenti e 5 anni al di fuori dell'ambito del lavoro subordinato).

Alla luce di quanto precede Le consiglio di rivolgersi al più presto ad un Legale al fine di vagliare la validità del patto di non concorrenza da Lei sottoscritto e decidere la strategia difensiva.

Sperando di esserLe stata utile, porgo Cordiali Saluti.

Risposta

avvocato Caterina Martino

Caterina Martino

Avvocato Civilista a Firenze
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La validità del patto di non concorrenza dipende da diversi fattori.

Oltre agli elementi correttamente evidenziati dalla collega Caterina Martino, occorre esaminare il contratto di lavoro nella sua interezza: sia per verificare l'esistenza di altri obblighi in capo al datore di lavoro (come ad esempio l'obbligo di formazione), sia per comprendere se alcune pattuizioni sono eventualmente collegate direttamente alla divieto.

Occorre, inoltre, valutare il comportamento del datore di lavoro nel suo complesso, così da scegliere il modo migliore per interrompere il rapporto.

Da ultimo, ma non meno importante, appare opportuno valutare gli "impegni" verbali assunti dal datore di lavoro e verificare se esiste corrispondenza scritta (email, whatsapp o altro) che possa provare tali impegni.

Risposta

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