Tramite la riabilitazione penale la persona che in passato è stata condannata per uno o più reati può chiedere di cancellare gli effetti della condanna. La riabilitazione penale, disciplinata dagli articoli 178 – 181 del Codice Penale, è una causa di estinzione della pena che può intervenire solo nei casi previsti dalla legge.
Quando è possibile chiedere la riabilitazione penale
L’articolo 179 del Codice Penale prevede che un soggetto condannato per un reato può presentare istanza di riabilitazione penale ove ricorrano le seguenti condizioni:
- sia decorso un certo periodo di tempo dall’espiazione della sentenza di condanna;
- il condannato ha adempiuto al pagamento delle spese processuali e degli eventuali obblighi risarcitori derivanti dal reato;
- il condannato ha tenuto una buona condotta.
L'istanza di riabilitazione penale va presentata al Tribunale di Sorveglianza competente.
I tempi della riabilitazione penale
Circa i tempi per chiedere la riabilitazione penale, la normativa richiede il decorso di almeno tre anni dal momento in cui la pena principale sia eseguita od in altro modo estinta ed il condannato, durante questo periodo, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Oltre a ciò, nei casi di soggetti recidivi, ai sensi dell’articolo 99 del Codice Penale, oppure di quelli precedentemente dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, la legge prescrive il decorso del termine di otto anni dal momento in cui la pena è stata eseguita.
Nel caso in cui un soggetto sia stato condannato con la concessione della sospensione condizionale della pena, il termine dei tre anni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; non occorre attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale.
Nel caso di condanna sia ad una pena detentiva che ad una pecuniaria, ai fini del calcolo del termine previsto per la riabilitazione penale occorre avere riguardo alla data di esecuzione di entrambe le pene, perché entrambe contribuiscono, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato.
Riabilitazione penale e buona condotta
Quanto alla buona condotta, necessaria per usufruire dell’istituto della riabilitazione penale, la normativa in esame prevede che venga analizzata la situazione giuridica del soggetto che richiede la riabilitazione per verificare la presenza in capo allo stesso di nuovi procedimenti penali.
Difatti, in ragione della presunzione di non colpevolezza, una o più denunce querele, di per sé, non sono ostative alla concessione della riabilitazione ma devono essere sottoposte ad attento esame per verificare i fatti denunciati e la gravità degli stessi.
A seguito di tale analisi potrà avvenire o meno il rigetto dell’istanza di riabilitazione.
Bisogna segnalare che non può accedere alla riabilitazione penale chi è sottoposto a misure di sicurezza (diverse dall’espulsione dello straniero e della confisca): pur avendo eseguito la pena, questi è ancora ritenuto pericoloso per la società e pertanto limitato nella propria libertà ed autodeterminazione.
L’avvenuta revoca della misura di sicurezza fa venire meno la prognosi di pericolosità del soggetto e permette allo stesso di chiedere la riabilitazione penale.
Le obbligazioni civili derivanti dal reato
Quale ulteriore criterio per la concessione della riabilitazione penale, la legge prevede che il soggetto abbia effettuato correttamente il pagamento totale delle spese processuali nonché abbia provveduto ad effettuare il pagamento delle eventuali obbligazioni civili derivanti dalla sentenza di condanna.
Le obbligazioni civili derivanti dal reato sono quelle indicate negli articoli 185 e seguenti del Codice Penale: l'obbligo del risarcimento del danno e delle restituzioni, ma anche la pubblicazione della sentenza come forma di riparazione del danno e quello di rifondere allo Stato le spese processuali (cd. spese di giustizia).
Nel caso in cui il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal procedimento penale deve dimostrare, in maniera concreta e specifica, la propria impossibilità ad adempiere alle stesse.
In caso contrario, se intende ottenere la riabilitazione, deve necessariamente far fronte a tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato.
L’obbligo di adempiere alle obbligazioni civili derivanti da reato sussiste anche nel caso in cui non siano state richieste (nel caso del risarcimento del danno) né pronunciate in sentenza (nel caso delle spese del procedimento penale).
Pertanto sarà onere del condannato che richiede la riabilitazione penale effettuare un’offerta risarcitoria alla persona offesa dal reato (se presente) e verificare all’Ufficio Spese di Giustizia quanto deve versare per le spese del procedimento penale.
In ogni caso, sussiste a carico del soggetto condannato uno specifico onere probatorio di avere fatto tutto nelle proprie possibilità per adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di dimostrare la impossibilità ad adempiervi, per mancanza di reddito o per eventuale irreperibilità delle persone offese.
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Gli effetti della riabilitazione penale
La riabilitazione estingue le pene accessorie nonché ogni altro effetto penale della condanna.
A seguito della sua dichiarazione, dunque, viene meno ogni effetto penale della condanna che permanga alla data della concessione della riabilitazione.
Nello specifico, la riabilitazione penale rimuove le seguenti sanzioni accessorie:
- l'interdizione dai pubblici uffici (articoli 19, 28 e 29 del Codice Penale) e da una professione o un'arte (articoli 30 e 31);
- la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà (articolo 34);
- la perdita del diritto agli alimenti (articolo 433 del Codice Civile)
- la perdita dei diritti successori verso l'offeso (articolo 456 del Codice Civile), in relazione a quanto previsto dall'articolo 609nonies.
La riabilitazione penale, una volta ottenuta:
- impedisce la valutazione della condanna agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reato (articolo 106, 2° comma.)
- determina l'estinzione della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e della dichiarazione di tendenza a delinquere (articolo 109, ultimo comma del Codice di Procedura Penale);
- reintegra il condannato nel diritto a ottenere l'amnistia e l'indulto la cui concessione sia condizionata alla mancanza di precedenti condanne;
- impedisce la considerazione della condanna ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui all'articolo 707 del Codice Penale.
L'effetto tipico della riabilitazione penale attiene dunque alla capacità giuridica del condannato che viene completamente reintegrata, rimettendo il reo nella posizione antecedente alla pronuncia di penale responsabilità.
Non consegue alla riabilitazione penale la rimozione di alcuni effetti penali espressamente esclusi dalla legge come la sospensione condizionale della pena e il perdono giudiziale per i minori.
A seguito dell’ottenuta riabilitazione, nel casellario giudiziale verrà indicato lo specifico precedente penale con l’annotazione relativa all’avvenuta riabilitazione penale. Pertanto, la sentenza oggetto della richiesta di riabilitazione, non viene cancellata per l'intervenuta concessione del beneficio ma la stessa non verrà iscritta nel casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato.
Roberto Tedesco
Avvocato Penalista a Monza
Fornisco attività di assistenza e consulenza legale a privati, aziende, società nell'ambito del Diritto Penale e Diritto Penale Societario.