Buongiorno,
in base agli artticoli 542 e 427 del Codice di Procedura Penale, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, il Giudice condanna il querelante alla rifusione delle spese legali sostenute dall’imputato, soltanto però nei casi in cui quest’ultimo abbia proposto la relativa domanda.
Tale condanna deve, peraltro, essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull’esistenza dell’elemento della colpa nell’esercizio del diritto di querela.
Il querelante, qualora sia condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dall’imputato, può impugnare il relativo capo della sentenza, a norma dell’articolo 576 del Codice di Procedura Penale, 2° comma.
Quanto all’impugnazione della parte civile, quest’ultima è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice di Pace, ai soli effetti civili, nel senso che il Giudice d’appello ha il potere di affermare la responsabilità dell’imputato agli effetti civili e condannarlo al risarcimento e alle restituzioni, ferma restando la proponibilità del solo ricorso per Cassazione, anche ai fini penali, (art. 38 d.lgs. n. 274 del 2000), nel caso in cui il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al Giudice.
Il proscioglimento con la formula il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato prevale sull’eventuale declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (articolo 129, del Codice di Procedura Penale, comma 2).
Cordiali saluti.