Il Reato di Revenge Porn: cosa prevede l'articolo 612 ter del Codice Penale

Il revenge porn è il reato che punisce la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Il reato di revenge porn è disciplinato dall'articolo 612 ter del Codice Penale che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 €.

Le condotte punite dal reato di revenge porn

Con la legge n. 69 del 19 luglio 2019 è stato introdotto il c.d. Codice Rosso a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Tra le fattispecie criminose introdotte dal Codice Rosso vi è il reato di revenge porn, disciplinato dall’articolo 612 ter del Codice Penale; le condotte incriminate dal reato di revenge porn sono individuate al primo ed al secondo comma:

  • il primo comma punisce le condotte tenute dal soggetto che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessuale esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate;
  • il secondo comma riguarda le condotte tenute dal soggetto che, dopo aver ricevuto o comunque acquisito le immagini ed i video di cui sopra li invia, consegna, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate.

La pena per il reato di revenge porn

Il reato di revenge porn prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15.000 euro. Così dispone l'articolo 612 ter del Codice Penale.

Il reato di revenge porn prevede due aggravanti: la pena è aumentata se:

  1. il reato è commesso nei confronti del coniuge separato, divorziato oppure nei confronti di una persona a cui si è stati legati da una relazione affettiva;
  2. la vittima di revenge porn è un soggetto con totale o parziale infermità psichica e/o fisica oppure donna in stato di gravidanza. In tal caso, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La condotta tipica del reato di revenge porn

La condotta tipica del reato di revenge porn è costituita da un antefatto che attiene alla realizzazione o sottrazione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito, e, in secondo luogo, alla successiva pubblicazione o diffusione delle immagini o video.

Difatti, il secondo comma dell’articolo 612 ter del Codice Penale estende la punibilità anche a chi, una volta ricevuto il predetto materiale, procede alla sua divulgazione.

In ragione di ciò, le due condotte descritte al primo ed al secondo comma si differenziano sulla base delle modalità con le quali l’agente è entrato in possesso delle immagini che ha successivamente divulgato: nel primo comma viene previsto che egli abbia contribuito alla loro realizzazione o che le abbia «sottratte», mentre nel secondo comma si prevede l’ipotesi in cui le abbia ricevute o comunque acquisite successivamente. 1

Per quanto attiene all’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice del reato di revenge porn si ritiene che, per quanto riguarda le condotte previste nel primo comma, sia il dolo specifico: la rappresentazione della divulgazione delle immagini e video a contenuto sessuale, senza il consenso della vittima, al fine di nuocere alla reputazione di quest’ultima.

Per quanto attiene alle condotte previste dal secondo comma invece, ossia la cessione delle immagini o video senza il consenso della vittima, è richiesta la sussistenza del dolo specifico con particolare riferimento all’effettiva intenzione di cagionare un danno alla reputazione della vittima.

In ragione di ciò, secondo tale interpretazione, non potrebbe essere contestato il reato di revenge porn ai terzi soggetti che inoltrano le immagini ed i video senza avere alcuna intenzione effettiva di arrecare danno alla vittima.

In questa maniera il legislatore ha cercato di evitare, per quanto possibile, la diffusione incontrollata del contenuto pornografico senza il consenso della vittima, punendo chiunque proceda alla diffusione di immagini intime senza il consenso della persona ritratta, evitando però di estendere eccessivamente la punibilità di un fatto fuori dal confine della colpevolezza, punendo solo chi, nel diffondere tali immagini, abbia la reale intenzione di danneggiare la vittima 2.



Il consenso della vittima di revenge porn

Un profilo centrale del reato disciplinato dall’articolo. 612 ter del Codice Penale attiene alla sussistenza o meno del consenso della vittima di revenge porn alla diffusione dei video o delle immagini.

La presenza o meno del consenso della vittima costituisce il discrimen tra ciò che è ammesso e ciò che è vietato.

Pertanto, in ottica difensiva, spetterà all’imputato provare la sussistenza di un consenso valido, ossia di un consenso libero, attuale, spontaneo, non viziato da errore, violenza o dolo e proveniente da persona capace di intendere e volere, da parte dell’interessato alla diffusione delle immagini o video 3.


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Le finalità della norma sul revenge porn

La fattispecie criminosa del reato di revenge porn è stata introdotta per cercare di arginare il deprecabile fenomeno della c.d. “vendetta porno”, “vendetta pornografica”, in lingua Inglese "revenge porn"; questa si verifica nel momento in cui un soggetto, una volta interrotta la relazione con la propria compagna, decide di ledere la reputazione personale di quest’ultima diffondendo, tramite canali di messaggistica, social ed internet, immagini e video a contenuto sessuale senza il consenso della persona rappresentata.

Un caso che ha fatto particolarmente scalpore e che, purtroppo, ha avuto un esito tragico fu quello di Tiziana Cantone che, a seguito della trasmissione di video a carattere privato e sessuale, su svariate chat di WhatsApp e la conseguente pubblicazione sui social, ha subito una vera gogna mediatica che ha comportato alla stessa una grave crisi depressiva tanto da indurla al suicidio.

Ebbene, le condotte punite dalla fattispecie criminosa del reato di revenge porn introdotto dall’articolo 612 ter del Codice Penale, rappresentano delle vere e proprie modalità di violenza psicologica molto insidiose e prevaricatrici.

Infatti, l’estrema pericolosità delle condotte sopra descritte trova la propria ragion d’essere negli strumenti utilizzati per la consumazione del reato. Difatti, basta solo un invio ad un singolo contatto per causare la diffusione ad un numero indeterminato di soggetti a seguito dell’ulteriore trasmissione delle immagini o del video in cui è ritratta la vittima.

Con l’introduzione del reato di revenge porn il legislatore ha voluto tutelare la libertà di autodeterminazione della persona nonché l’onore, il decoro, la reputazione e la privacy.

Considerata la tipologia di reato e di offesa perpetrata, il legislatore ha stabilito che il reato di revenge porn è punibile a querela di parte e che la stessa può essere presentata nel termine di sei mesi prevedendo, inoltre, a tutela della vittima di revenge porn, che l’eventuale remissione della querela possa avvenire solo processualmente.

È altresì previsto che, nel caso in cui la vittima sia un soggetto in condizione di infermità fisica o psichica oppure si tratti di donna in stato di gravidanza, il reato è procedibile d’ufficio.

A parere di chi scrive, considerata la gravità delle conseguenze del reato sulla reputazione della vittima, si ritiene che il legislatore abbia previsto una modalità effettiva di tutela soprattutto nei confronti di quelle persone soggette ad infermità fisica o psichica e che, pertanto, sono riconosciuti quali soggetti più deboli.


NOTE

1. “Evoluzione normativa del reato di diffusione illecita di materiale pornografico” Di Roberta Mammoliti pubblicato su www.dirittopenaleuomo.org
2. “Evoluzione normativa del reato di diffusione illecita di materiale pornografico” già cit.
3. “Evoluzione normativa del reato di diffusione illecita di materiale pornografico" già cit.


Avvocato Roberto Tedesco Penalista a Monza

Roberto Tedesco

Avvocato Penalista a Monza

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