Reati contro la Pubblica Amministrazione e Reati Ostativi

La legge n°3 del 2019, nota come "spazzacorrotti", ha incluso alcune fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi, modificando l'articolo 4bis della legge sull'Ordinamento Penitenziario ed escludendo dunque l'accesso alle misure alternative alla pena detentiva per tali reati. [AGGIORNAMENTO ALL'INTERNO]


Aggiornamento

Il decreto legge 31 Ottobre 2022 n° 162, convertito con legge 30 Dicembre 2022 n° 199, ha modificato l'articolo 4 bis della Legge 26 Luglio 1975, n° 354, Legge sull'Ordinamento Penitenziario: i reati contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater comma 1, 320, 321, 322, 322-bis del Codice Penale non comportano più l'esclusione dal regime di misure alternative alla pena detentiva.


PERTANTO

Il presente articolo è da intendersi come un commento alla precedente disciplina non più in vigore.


Reati ostativi: esclusione delle misure alternative

L’art. 4 bis della legge sull’Ordinamento Penitenziario disciplina i casi di esclusione della concessione dei benefici penitenziari per i condannati di reati ostativi, considerati di particolare pericolosità sociale1. Per tali reati, al passaggio in giudicato della sentenza di condanna il Pubblico Ministero, anche per condanne inferiori a 4 anni, darà immediata esecuzione alla pena detentiva; il condannato non potrà richiedere le modalità alternative alla pena detentiva previste dalla legge penitenziaria.

La nuova normativa: i reati contro la Pubblica Amministrazione come reati ostativi

La legge n° 3/2019 (nota come legge "spazzacorrotti") modifica la disciplina di cui all’art. 4 bis della l. 354/1975 nella parte in cui prevede che i soggetti condannati per i reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 314 c. 1 c.p., 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater c. 1, 320, 321, 322, 322-bis del Codice Penale, non possano beneficiare del regime di espiazione alternativa della pena detentiva2.

Le fattispecie criminose dei reati contro la Pubblica Amministrazione elencate dalla legge spazzacorrotti vengono ricomprese tra i c.d. “reati ostativi”, insieme ad altri reati dalla portata di pericolosità sociale sicuramente maggiore.

Pertanto, a seguito dell'intervento del legislatore con la legge "spazzacorrotti", l’ordine di esecuzione, emesso a seguito di condanna definitiva per i reati contro la Pubblica Amministrazione sopra elencati, non potrà essere sospeso, cosi come previsto dall’art. 656 del Codice Penale per le condanne inferiori a 4 anni di reclusione; da ciò discende che il condannato dovrà scontare la pena all’interno di un istituto carcerario.

Problematiche evidenziate dalla Giurisprudenza

Mancanza di un regime intertemporale

Tra le problematiche individuabili nella nuova normativa che esclude i benefici penitenziari per i reati contro la Pubblica Amministrazione vi è sicuramente la mancata previsione di un regime intertemporale di applicazione della nuova disciplina.

A tal proposito numerosi tribunali si sono già pronunciati, pervenendo anche a interpretazioni differenti.

La prima pronuncia sul tema è stata quella del Tribunale di Napoli che, nel pronunciarsi sulla revoca di un ordine di esecuzione emesso in data anteriore all’entrata in vigore della normativa in questione , ha ritenuto che l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla pena detentiva non hanno carattere di norme sostanziali, ma semmai processuali; ne discende che non può trovare applicazione l’art. 2 del Codice Penale in tema di successione di leggi.

Le norme sulla esecuzione delle pene detentive e delle misure alternative alla pena detentiva soggiacciono però al principio del "tempus regit actum" con la conseguenza che non può essere disposta la revoca di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso precedentemente all’entrata in vigore della legge 3 del 09 gennaio 20193.

Sul punto si è pronunciato successivamente anche il Tribunale di Como, Ufficio Gip, il quale ha ritenuto che, pur trattandosi di norme di carattere processuale, le stesse hanno una incidenza sostanziale sulla natura afflittiva della pena e, pertanto, “…sotto il profilo del diritto intertemporale, è che le conseguenze dell’applicazione di tale norma per colui che ha commesso il fatto prima della sua approvazione, si riverberano in fatto, non semplicemente sulla modalità di esecuzione della pena, ma sulla stessa natura della sanzione che nella sua fase iniziale impone la detenzione anche se il soggetto risulterà meritevole di una misura alternativa…”4.

Anche in questo caso, oltre a segnalare la mancata previsione di un regime intertemporale relativamente all’applicazione ed esecuzione della pena, il Tribunale di Como decideva di sospendere l’ordine di esecuzione immediato emesso dalla Procura rilevando, di fatto, una violazione dell’art. 117 della Costituzionale integrato dall’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nonché gli art. 25 comma 2 della Costituzione e l’art. 2 del Codice Penale.



La Cassazione

A seguito delle suddette pronunce dei Tribunali di merito, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale, confermando la natura processuale della legge n° 3/2019, nota come "spazzacorrotti", ha stabilito che “…le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, sono considerate norme penali processuali e non sostanziali e, pertanto, ritenute soggette – in assenza di una specifica disciplina transitoria – al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall’art. 2 del Codice Penale e dall’art. 25 della Costituzione. …”5.

Dalle menzionate pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità si percepisce che la modifica dell'articolo 4bis della legge sull'Ordinamento Penitenziario (legge n° 354 del 1975) è immediatamente applicabile a tutti gli atti successivi all’entrata in vigore della legge; per tale motivo l’ordine di esecuzione di una pena sotto i quattro anni relativa ai reati indicati dalla legge c.d. "spazzacorrotti", non sarà sospeso se emesso dopo l’entrata in vigore della stessa.

Questioni di legittimità costituzionale

Nell'ottica di questo orientamento giurisprudenziale il Tribunale di Napoli, la Corte d’Appello di Lecce e il Tribunale di Sorveglianza di Venezia hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 1 lett. B della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 nella parte in cui, ampliando il novero dei reati ostativi, includendovi i reati contro la Pubblica Amministrazione, ha mancato di prevedere un regime intertemporale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27, 111 e 117 della Costituzione6.

Inoltre, la Corte d’Appello di Lecce ha segnalato, come peraltro fatto anche dal Tribunale di Como, che la mancanza di un regime intertemporale comporta anche la violazione dell’art 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo7.

Infine, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha pronunciato un’ordinanza contenente una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 1 lett. B della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 poiché in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 25 della Costituzione nonché con la normativa della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha poi espresso una interessante considerazione circa la natura della norma giuridica di cui si tratta asserendo che la legge "spazzacorrotti" “…ha inciso, per dichiarata volontà dei suoi promotori, proprio sull’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i colpevoli di delitti contro la Pubblica Amministrazione con il preciso intento di politica criminale di rendere effettivo l’ordinario ricorso alla pena detentiva carceraria in quelle ipotesi in cui, nella normalità dei casi, i condannati potevano aspirare dallo status libertatis alla concessione di una pena non detentiva. Non si tratta, quindi, di modifiche intervenute sulle mere modalità esecutive della pena detentiva (come potrebbero essere quelle, in ipotesi, introdotte per limitare il numero di telefonate o di colloqui esterni per i corruttori), ma di una vera e propria trasformazione della tipologia di pena eseguibile (che da meramente limitativa della libertà diventa radicalmente privativa della libertà personale) con l’obiettivo di un inasprimento della sanzione stessa"8.


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Conclusioni

In conclusione, spetterà alla Corte Costituzionale valutare se “introdurre” un regime intertemporale funzionale a garantire la certezza del Diritto e dell’esecuzione della pena, cercando anche di chiarire se tale modifica normativa abbia carattere esclusivamente processuale, quindi sottoposta al principio del "tempus regit actum", oppure sostanziale; in tal ultimo caso, andrà chiarito come contemperare quando disposto dalla legge spazzacorrotti con un efficace regime intertemporale di applicazione delle norme attinenti l’esecuzione della pena per i reati contro la Pubblica Amministrazione.


Avvocato Roberto Tedesco Penalista a Monza

Roberto Tedesco

Avvocato Penalista a Monza

Fornisco attività di assistenza e consulenza legale a privati, aziende, società nell'ambito del Diritto Penale e Diritto Penale Societario.

Sito internet


NOTE

1. Tra i reati individuati dall’art. 4 bis ci sono i reati di associazione mafiosa (e qualsiasi reato nel quale viene contestata l’aggravante del c.d. “metodo mafioso”, i reati di rapina e di estorsione aggravata, i reati associativi finalizzati alla commissione dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I di cui i reati associativi in ambito di stupefacenti, i reati di violenza sessuale di cui agli artt. 09-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p.
2. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»; b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».
3. Trib. di Napoli, Settima Sezione Penale, Collegio C., ordinanza emessa in data 28.02.2019
4. Tribunale di Como, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza emessa in data 08.03.2019.
5. Cass. Sez VI, del 14.03.2019 n. 12541.
6. Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza del 02 aprile 2019
7. Corte d’Appello di Lecce, Sezione Unica Penale, ordinanza del 27.03.2019 (depositata il 04 aprile 2019)
8. Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ordinanza del 02.04.2019 (depositata il 08 aprile 2019). Commento dell’ordinanza su www.giurisprudenzapenale.com


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