La truffa processuale: l'orientamento della Cassazione e la pronuncia delle Sezioni Unite

La configurabilità del reato di truffa processuale in caso di induzione in errore del giudice rappresenta una tematica oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza. In questo articolo vediamo l'orientamento della Cassazione e la pronuncia delle Sezioni Unite sulla configurabilità di una fattispecie di reato di truffa processuale.

Il reato di truffa: l'articolo 640 del Codice Penale

L’articolo 640 del Codice Penale configura la truffa qualora un soggetto, mediante artifici e raggiri, induca taluno in errore, procurando a sé un ingiusto profitto con altrui danno. L'articolo tutela il patrimonio e la libera formazione del consenso del soggetto passivo.

La punibilità non deriva dalla mera lesione alla sfera patrimoniale del singolo, già tutelata dalla disciplina in materia di contratti, ma anche dell'interesse pubblicistico al che non sia leso il dovere di lealtà e la libertà di scelta dei contraenti. Tuttavia, non basta la mera violazione di un tale dovere: per la consumazione del reato di truffa è richiesta anche l’effettiva lesione del patrimonio altrui e la conseguente realizzazione di un ingiusto profitto.

La dottrina propende per un’interpretazione estensiva della norma, comprendendo nella truffa anche le situazioni di simulazione o dissimulazione o subdolo espediente finalizzate ad indurre in errore un soggetto.

Inoltre, il reato di truffa si configura anche ove il soggetto agente ometta di riferire delle circostanze che costituiscono violazione di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione1.

Secondo la monolitica giurisprudenza della Cassazione integra il reato di truffa la concreta idoneità dei mezzi utilizzati ad indurre in errore la vittima, tenuto conto delle circostanze di fatto, della modalità di esecuzione del reato e della situazione psichica ed intellettuale della vittima2.

Circa il danno cagionato alla vittima, questo deve necessariamente essere di carattere patrimoniale, mentre il profitto può avere anche solo natura morale o affettiva3.



La truffa processuale

La truffa processuale ricorre ove una delle parti, in un giudizio civile, induca in errore il giudice con artifici o raggiri, ottenendo una sentenza o un provvedimento giurisdizionale favorevole e, pertanto, dannoso per la controparte.

La Cassazione sulla truffa processuale

Sulla truffa processuale vi sono varie pronunce della Corte di Cassazione, tra loro discordanti circa gli elementi costitutivi della figura di reato.

Sul tema, vi sono due orientamenti principali:

  1. il primo, dominante, propende per la non sussistenza del reato di truffa processuale per mancanza dell’elemento specifico del danno patrimoniale diretto;
  2. il secondo, tra cui rientra un’importante sentenza delle Sezioni Unite, ritiene configurabile in tutti gli elementi di cui all’articolo 640 del Codice Penale il reato di truffa processuale.

L'orientamento dominante: la truffa processuale non integra il reato di truffa

Circa il primo orientamento, si nota come la Cassazione abbia ritenuto che la truffa processuale non integri il reato di cui all’art. 640 del Codice Penale, in quanto alla fattispecie viene mancare un elemento costitutivo del reato e cioè l’atto di disposizione patrimoniale4.

Secondo tale orientamento, il Giudice, con il provvedimento giudiziale, non compie un atto espressione dell’autonomia privata e della libertà di consenso, bensì esercita un potere di natura pubblicistica, connesso all’esercizio della giurisdizione, che non comporta un immediato danno di carattere patrimoniale.

Inoltre, secondo un risalente orientamento della Cassazione, non è configurabile la truffa processuale in quanto:

“ai fini della sussistenza della truffa è necessario, pur nell’ipotesi della distinzione tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, che il primo di detti soggetti si ponga in una prospettiva di gestione degli interessi patrimoniali del secondo il che evidentemente manca nel giudice, che si pone come terzo, pur se ingannato, tra l’agente e il soggetto danneggiato”5.

In sintesi, si può concludere che la Cassazione, in numerose pronunce, non abbia riconosciuto la truffa processuale come ipotesi di reato a causa della mancanza della diretta disposizione patrimoniale da parte del soggetto danneggiato, e in ragione del fatto che il soggetto “ingannato” non è lo stesso che subisce il danno patrimoniale ma un terzo, ossia il giudice.

L'orientamento minoritario: la truffa processuale come fattispecie del reato di truffa

Altre pronunce giurisprudenziali di legittimità sono di diverso avviso, e stanno trovando parere favorevole in dottrina.

In particolare, si sostiene che la struttura del reato di truffa disciplinato dall'articolo 640 del Codice Penale

“non postula l’identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell’inganno e della condotta dell’ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall’attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo egli il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della parte contraria”6.

Di tale avviso è una pronuncia delle Sezioni Unite che riconosce il reato di truffa processuale7: ai fini della configurabilità del delitto di truffa deve sussistere:

“da un lato, l’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consistente in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa, dall’altro, lo stesso atto dispositivo non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero in atto giuridico in senso stretto, ma puo' essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “traditio”, da un altro lato ancora, che “non può per conseguenza in linea teorica escludersi che tale atto volontario consista in una dazione di denaro effettuata nell’erronea convinzione di dovere eseguire un ordine del giudice conforme a legge.”

In definitiva, secondo gli orientamenti giurisprudenziali appena visti, il reato di truffa processuale è configurato poiché si riscontrano gli elementi oggettivi della truffa anche nel caso di disposizione patrimoniale del soggetto danneggiato da un provvedimento giurisdizionale emesso sulla base di un inganno a danno dell’Autorità Giudiziaria.

La posizione della dottrina sulla truffa processuale

La posizione minoritaria presso la Cassazione che abbiamo appena visto, e che riconosce la configurabilità della fattispecie di truffa processuale, viene condivisa da parte della dottrina, la quale sostiene che l’orientamento maggioritario della Cassazione sia ormai desueto e fin troppo rigido rispetto alla figura di reato di truffa come definita dall'articolo 640 del Codice Penale.

A tal proposito si osserva che l’esclusione della fattispecie di reato della truffa processuale lascerebbe senza tutela la persona offesa di un reato di truffa (perpetrata mediante artifici e raggiri) a danno di un soggetto terzo, l’Autorità Giudiziaria: questa con un proprio provvedimento, può ben incidere in maniera diretta sul patrimonio del soggetto passivo del reato8.

Tale condivisibile opinione contrasta di nuovo con una recente pronuncia della Cassazione in materia di truffa processuale ed emissione di decreto ingiuntivo: la Cassazione ha stabilito che:

“in tema di truffa, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all’imputato atteso che detto provvedimento non è equiparabile a un libero atto di gestione d’interessi altrui costituendo esplicazione del potere giudiziale, di natura pubblicistica, finalizzato all’attuazione delle norme giuridiche e alla risoluzione dei conflitti d’interessi tra le parti”9.

Questa posizione, a parere di chi scrive, non tiene in debita considerazione la portata effettiva dell’inganno subito dall’Autorità Giudiziaria e le conseguenze negative sul patrimonio del soggetto passivo del reato: se all’esito di testimonianza successivamente rivelatasi falsa, l’Autorità Giudiziaria emette un provvedimento di condanna, con serie ripercussioni sul patrimonio del soccombente, si ritiene siano configurabili gli elementi della truffa sia per quanto attiene agli artifici e raggiri (testimonianza falsa), che per il danno patrimoniale (condanna emessa dal giudice).


Leggi anche:

La riabilitazione penale

Le condizioni per chiedere la riabilitazione penale e i suoi effetti.


Conclusioni

In conclusione, sarebbe opportuno un intervento risolutore delle Sezioni Unite che si esprimesse sulla configurabilità della fattispecie della truffa processuale, a tutela tanto della persona offesa del reato quanto del buon funzionamento della Giustizia.


Avvocato Roberto Tedesco Penalista a Monza

Roberto Tedesco

Avvocato Penalista a Monza

Fornisco attività di assistenza e consulenza legale a privati, aziende, società nell'ambito del Diritto Penale e Diritto Penale Societario.

Sito internet


NOTE

1. Cass. Sez. II sentenza del 23.03.2006 n. 10231
2. Cass. Sez. II sentenza del 07.05.1987 n. 5584
3. Cass. Sez. II sentenza del 28.07.1986 n. 7730
4. Cass. Sez. II sentenza n. 3135/2012; Cass. Sez. II sentenza n. 498/2012; Cass. Sez. II sentenza n. 39314/2009; Cass. Sez. II n. 29929/2007; Cass. Sez. V n. 228075/2004; Cass. Sez. II n. 3135/2003.
5. Cass. n. 1074/1996.
6. Cass. Sez. V n. 6335/1999
7. Cass. Sez. Unite, sentenza del 29.09.2011 n. 155
8. Di Tullio D’Elisiis Antonio in “Truffa: non è configurabile nel caso in cui sia indotto in errore un giudice” in https://www.diritto.it/truffa-non-e-configurabile-nel-caso-in-cui-sia-indotto-in-errore-un-giudice/
9. Cass. Sez. II, sentenza del 28.11.2018, n. 55430


Questo articolo ripropone in versione riveduta e corretta il testo originariamente pubblicato su Ius In Itinere.
L'articolo è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.

Licenza Creative Commons

Chiedi ad un Avvocato

illustrazione di una canna da pesca che unisce le due lettere Q e A su uno sfondo di un mare in cui nuotano dei pesci
Ultime domande - Diritto Penale
Perizia pericolosità sociale durante la fase processuale (0 risposte)
Buonasera, sono una laureanda in Psicologia e sto effettuando una tesi di laurea sulla pericolosità sociale; approcciandomi per la prima volta a concetti di giurisprudenza mi...

Ripartizione spese legali a seguito di assoluzione (1 risposta)
Buongiorno ho querelato una persona per avermi aggredito; denuncia per lesioni personali, costituendomi parte civile. Incredibilmente la sentenza del Giudice di Pace è stata...

Remissione della querela e obbligo a comparire in udienza (1 risposta)
Buongiorno, circa due anni fa ho presentato una querela, sono stato citato come parte offesa a comparire in udienza ma nel frattempo ho rimesso la querela, avendo risolto la...