Durata massima indagini preliminari articolo 407

Un anno e mezzo fa sono stata indagata per una truffa online, ma in realtà sono stata io stessa raggirata: sono studentessa universitaria fuori sede e stavo cercando un lavoretto online; il mio compito era di trovare clienti e girarli alla persona con cui avevo accordi. Il problema è che questa persona mi ha pagato con carte di credito clonate. Sono stata indagata perché risultano pagamenti fatti a me con quelle carte di credito clonate.

Ho spiegato il tutto chiedendo un interrogatorio, ma hanno prorogato le indagini preliminari 3 volte quindi un anno e mezzo; ieri si sono conclusi gli ultimi termini di indagini, essendo scaduti i 18 mesi, ed è stata richiesta una ulteriore proroga delle indagini preliminari di altri 6 mesi, non ancora approvata dal giudice .

Qual è la durata massima delle indagini preliminari?

Leggendo l’articolo 407 del Codice di Procedura Penale ho letto che le indagini preliminari possono durare massimo 18 mesi, due anni solo in caso di omicidio o associazione mafiosa, e questo non è il mio caso.

Perché non mandarmi al processo? O archiviare? Non sarebbe contro la legge questa nuova proroga delle indagini preliminari, essendo scaduti i 18 mesi?

Grazie.

Categoria: Diritto Penale

Risposte (1)

Salve,
in realtà, le ipotesi in cui la durata massima delle indagini preliminari non può essere superiore a due anni non sono limitate ai soli casi di omicidio (ex art. 575 c.p.) e associazione mafiosa (ex. art. 416bis c.p.), ma ve ne sono molte altre, tra le quali, ad esempio, il caso in cui le indagini preliminari riguardano notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese (art. 407, comma II, lett b, Codice di Procedura Penale).

In quest'ultimo caso, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica.

La richiesta di archiviazione è formulata dal PM procedente se gli elementi raccolti ed utilizzabili non siano ritenuti sufficienti a sostenere l'ipotesi accusatoria in un giudizio.

Nel caso in cui l'ipotesi di reato formulata dalla Procura procedente nei Suoi confronti non ricada in alcuna delle plurime ipotesi contemplate dal citato art. 407 del Codice di Procedura Penale (alla cui lettura integrale si rinvia) e il PM eserciti l'azione penale, si potrà eccepire nel procedimento l'inutilizzabilità degli atti di indagine raccolti dopo lo scadere del tempo massimo previsto.

Risposta

Avvocato Piera Di Stefano

Piera Di Stefano

Avvocato Penalista a Napoli
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