La causa di forza maggiore è un principio che trova applicazione anche tra i contratti internazionali e che consente ad una delle parti di giustificare l'inadempimento contrattuale in ragione di eventi imprevisti tali da poter essere definiti come forza maggiore. In questo articolo vediamo come la forza maggiore opera nei vari ordinamenti internazionali.
Indice
La forza maggiore nei sistemi legali internazionali
Un principio internazionalmente riconosciuto è che i contratti devono essere adempiuti da entrambe le parti (“pacta sunt servanda”). In via di eccezione, nei Paesi di Civil Law (tra i quali Italia, Francia, Germania) ma anche in Cina, si riconosce il diritto di una parte di liberarsi dall’obbligo di adempiere e dalla responsabilità risarcitoria per danni, al ricorrere di situazioni definibili di forza maggiore che non le consentono l’adempimento.
Diritto Italiano
Per il Diritto Italiano, la forza maggiore è qualsiasi causa non imputabile al debitore che rende impossibile l’adempimento (art. 1256, 1° comma , Codice Civile).
Diritto Cinese
Per il Diritto Cinese, la forza maggiore corrisponde ad una situazione obiettiva, imprevedibile, inevitabile ed insormontabile. (vedi art. 117 legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese ).
Per l’articolo 79 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, ratificata sia dall’Italia, sia dalla Cina, la forza maggiore è l’impedimento fuori dal controllo di una parte, non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, inevitabile e non superabile.
Common Law
Tuttavia, i Paesi di Common Law (tra cui il Regno Unito e gli USA) non riconoscono il concetto di forza maggiore. Pertanto, in quegli ordinamenti, la forza maggiore deve essere contrattualmente disciplinata perché una parte possa validamente invocarla. In ogni caso, a riprova dell’importanza anche pratica di questo aspetto per le parti, la forza maggiore nei contratti internazionali è spesso oggetto di apposite clausole, più o meno elaborate.
Pertanto, al verificarsi di un evento potenzialmente definibile di “forza maggiore”, è prima di tutto consigliabile esaminare il contratto in essere e, in particolare, la definizione in esso prevista.
Quando ricorre la forza maggiore?
Le epidemie, così come le catastrofi naturali di vario genere sono generalmente indicate nei contratti come cause di forza maggiore, assieme a guerre, insurrezioni e atti d’imperio e della pubblica autorità (ad es. embargo). Non rientrerebbero e, in molti contratti sono espressamente esclusi scioperi, difficoltà negli approvvigionamenti dai fornitori, crisi delle materie prime o delle fonti energetiche, nonché disfunzioni nei trasporti.
In ogni caso, perché operi la forza maggiore è necessario che detti eventi abbiano un impatto rilevante sulla possibilità di adempiere di una delle parti. A tal fine, le clausole contrattuali quasi sempre indicano che l’evento esterno deve rendere impossibile (in tutto o in parte) la prestazione. Altre clausole riconoscono la possibilità della parte di invocare la forza maggiore anche quando la prestazione diventi eccessivamente onerosa.
In linea di massima, tuttavia, non costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi che rendono solo più difficoltosa la prestazione, come nel caso di una parte che, impossibilitata a produrre in uno stabilimento a causa dell’emergenza coronavirus, possa fronteggiare l’impedimento facendo consegnare i prodotti da altri stabilimenti e magazzini.
Pertanto
Occorrerà verificare se, nel caso concreto, l'evento imprevisto sia tale da compromettere l’adempimento di una parte e da giustificare l’esenzione da responsabilità per causa di forza maggiore, così come definita dal contratto o dalla legge applicabile.
L’esempio che segue mostra come sia importante una corretta verifica preliminare dell’esistenza della causa di forza maggiore nei contratti internazionali.
Forza maggiore e contratti internazionali: il precedente della SARS
In una decisione del 5.03.2005, la Corte Arbitrale Cinese Cietac ha dato torto al venditore cinese che aveva invocato la Sars come causa di forza maggiore in un contratto internazionale con un cliente olandese, a giustificazione del suo inadempimento nel 2003, in quanto la Sars era scoppiata prima della data di stipula del contratto e, dunque, non poteva dirsi un evento imprevedibile per la parte cinese.
Inoltre, il fornitore cinese l’aveva comunicato al suo cliente olandese, solo nel settembre 2003 - con un ritardo di alcuni mesi ritenuto irragionevole dagli arbitri - e fornendo prove insufficienti ancor più tardi, solo nel 2004. Di conseguenza, al cliente olandese sono stati riconosciuti oltre 5 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni.
La comunicazione della causa di forza maggiore nei contratti internazionali
Il predetto esempio chiarisce anche quanto sia necessaria una adeguata e tempestiva comunicazione alla controparte della causa di forza maggiore che si intende invocare.
Infatti, nei contratti internazionali, ma anche in diverse legislazioni nazionali, è sovente previsto che la parte impossibilitata ad adempiere debba dare tempestiva e circostanziata comunicazione all’altra parte della causa di forza maggiore:
Fino a quando non effettua detta comunicazione, la parte interessata non è esonerata dall’adempiere al contratto e risponde dei danni per il ritardo nell’adempimento.
E’ dunque importante che la notifica della causa di forza maggiore sia tempestiva e circostanziata; anche perché, in questo modo, l’altro contraente potrà sospendere la sua prestazione e limitare il suo danno. Un ritardo nella comunicazione è, in certi contratti, sanzionato persino con la perdita del diritto di invocare la forza maggiore.
In generale, tuttavia, si ritiene che la parte risponda dei danni fino al momento della ritardata comunicazione, a meno che dimostri che detto ritardo era incolpevole.Detto principio è espressamente previsto dalla Legge Cinese, ma anche dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci che, all’art. 79 (4) prevede espressamente che deve risarcire il danno la parte che non ha dato comunicazione alla controparte o l’abbia ritardata ingiustificatamente. Quanto alla prova, spetta alla parte che invoca la forza maggiore fornire prova tempestiva e sufficiente.
La prova della forza maggiore: i certificati di forza maggiore emessi dal Governo Cinese
Durante l'emergenza Covid il governo Cinese ha aiutato le imprese a fornire la prova dell’impossibilità di adempiere al contratto attraverso l’emissione di certificati di forza maggiore a livello centrale e via web.
Le conseguenze della forza maggiore e la gestione dei contratti internazionali
Nei contratti internazionali, tipicamente di durata, non è quasi mai previsto che la causa di forza maggiore faccia cessare automaticamente la relazione contrattuale. La risoluzione del contratto è tuttavia inevitabile se la prestazione della controparte risulta impossibile o non più eseguibile, o se detto rimedio è espressamente previsto nel contratto.
Nei contratti internazionali di fornitura e distribuzione, si tende piuttosto a conservare il contratto, sospendendolo per un tempo breve, variabile da alcune settimane ad alcuni mesi. Naturalmente, la sospensione non può prolungarsi indefinitamente e, in molti contratti, si prevede che, decorso un certo termine, il contratto debba essere risolto o rinegoziato.
Se l’impossibilità è temporanea o parziale, il Diritto Italiano lascia la possibilità di scelta al creditore, nel senso che lo stesso potrà risolvere il contratto qualora non abbia più interesse alla prestazione dell’altra parte o, comunque, non abbia un interesse apprezzabile ad un adempimento solo parziale (articolo 1256, 2° comma e articolo 1464 Codice Civile).
Quanto alle spese nel periodo di sospensione, in mancanza di specifica pattuizione, si ritiene che ciascun contraente sopporti le proprie, non potendole addebitare alla parte che abbia legittimamente invocato la causa di forza maggiore. Se, invece, il contratto si risolve, gli obblighi restitutori dovranno essere verificati alla luce del contratto e della legge applicabile.
In proposito, il Diritto Italiano prevede che, in caso di impossibilità assoluta, la parte che non può adempiere non può richiedere la controprestazione all’altra e deve restituire quanto ricevuto. Se l’impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, la controparte avrà diritto ad una corrispondente riduzione (artt. 1463 e 1464 del Codice Civile).
Conclusioni
Non è possibile, ovviamente, dare conto di tutte le casistiche e delle soluzioni negoziali che possono verificarsi, ma è sempre consigliabile, soprattutto ove il rischio di contenzioso o il valore del contratto sia elevato, valutare fin dall’inizio i passi da compiere con il supporto di un avvocato esperto in contratti internazionali.
Epidemie e decisioni delle autorità sanitarie, in quanto fenomeni imprevedibili e sopravvenuti, esterni alla volontà delle parti, generalmente rientrano nella categoria giuridica della forza maggiore. La forza maggiore è un rimedio di Civil Law, che una parte contrattuale può eccezionalmente invocare, per essere esonerata dalla responsabilità per danni da inadempimento o ritardo. Tuttavia, alcuni ordinamenti giuridici, tipicamente di Common Law (tra cui, UK e Usa), non riconoscono detto principio e, nei contratti sottoposti a tali leggi, la forza maggiore deve essere contrattualmente prevista per essere invocabile.
La stessa emergenza Covid non ha un’incidenza univoca sull’esecuzione dei contratti: talvolta, l’impedimento appare solo temporaneo o marginale; in altri casi, la prestazione non è del tutto impossibile, ma solo più onerosa o difficoltosa. Pertanto, prima di tutto, occorre verificare la situazione che interessa in concreto l’impresa, tenendo conto della definizione di forza maggiore contenuta nei contratti internazionali o prevista dalla legge applicabile.
I contratti internazionali e alcune leggi nazionali prevedono che il contraente comunichi prontamente alla controparte il sopravvenire di una causa di forza maggiore. Occorre dunque verificare che l’informazione ricevuta sia circostanziata e tempestiva; parimenti, se non si è in condizione di adempiere per cause di forza maggiore, occorrerà informare in maniera tempestiva e circostanziata la propria controparte, anche - se del caso - allegando certificati rilasciati dalle autorità pubbliche.
Occorrerà adottare misure di mitigazione dei rischi e dei danni; danni che non sono risarcibili dalla parte che si trovi in una situazione di forza maggiore legittimamente e tempestivamente dichiarata all’altra parte.
Una volta accertata una causa di forza maggiore, le alternative potranno essere:
- la sospensione: prevista nei contratti internazionali di durata e nei casi in cui la situazione sia incerta o l’impedimento solo temporaneo
- la risoluzione dei contratti: generalmente prevista nei casi in cui risulti impossibile la prestazione.
- la rinegoziazione: tipicamente lo strumento per ricondurre ad equilibrio le prestazioni o per adeguare il contratto alla nuova realtà.
In ogni caso, le possibili soluzioni vanno analizzate ed adottate caso per caso, tenendo anche conto dei termini contrattuali e della legge applicabile.
Read the English version of this article:
Coronavirus and force majeure according to International Contract Law
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Mariangela Balestra
Avvocato Contratti Internazionali
Avvocato a Bologna, mi occupo di Diritto Commerciale Internazionale e Diritto di Impresa; docente in corsi dedicati alle imprese, lavoro correntemente anche in lingua inglese e francese e partecipo a progetti internazionali in materia di legislazione su nuove tecnologie e intelligenza artificiale.
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