Vendere Nell'Unione Europea: Quale È Il Giudice Competente?

Venditori e acquirenti B2B di diversi Stati UE possono avere problemi di mancato pagamento delle fatture o di contestazione della merce consegnata. Quale sarà il giudice competente a risolvere la loro controversia internazionale? Con questo articolo risponderemo a questa domanda, analizzando varie ipotesi fra cui un caso finalmente risolto dalla Cassazione, in favore del giudice italiano, riguardante una fornitura ad una società francese con consegna ex works presso la sede del venditore italiano.

I criteri UE sulla giurisdizione

Se nel contratto le parti hanno indicato il giudice competente attraverso una apposita clausola di giurisdizione, il foro competente è quello indicato nel contratto di vendita. In mancanza, il giudice competente è quello del domicilio del convenuto; così dispone il Regolamento UE n. 1215/2012 agli articoli 4 e 7.

Secondo il criterio generale in UE è competente il giudice del domicilio del convenuto.

A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giuri­sdizionali di tale Stato membro.

Articolo 4 Regolamento UE 1215/2012

Si tratta del giudice dello Stato:

  • dove ha sede il cliente se la causa la inizia il venditore (ad es. per recupero del credito commerciale insoluto), ovvero
  • dove ha sede il venditore se la causa la inizia il cliente (ad es. per difetti della merce acquistata).

In ogni caso, il criterio che attribuisce la competenza al giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto rappresenta un criterio poco vantaggioso, in quanto la tutela non può essere chiesta al proprio giudice nazionale ma al giudice di un altro Stato UE dove ha sede la controparte.

Pertanto, chi vende e consegna a clienti commerciali situati in altri Stati UE, senza contratto di vendita, lo fa a suo rischio e pericolo: le norme UE prevedono che competente per il recupero del credito sia il giudice del compratore estero moroso. Se nel contratto di vendita si prevede una clausola di giurisdizione italiana il venditore italiano sarà invece in grado di centralizzare il recupero giudiziale del credito in Italia, anche per i clienti esteri.

Il giudice competente per controversie in materia contrattuale

Se si deve far causa ad un’impresa domiciliata in altro Stato UE, il Regolamento UE 1215/2012 indica anche un criterio alternativo speciale. In caso di controversia in materia contrattuale, ci si può rivolgere anche al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Questo luogo, nel caso della compravendita di beni, coincide con il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (art. 7, comma 1, lett. b, primo trattino del Regolamento).

Questo perché, per il legislatore comunitario, la consegna del bene è l'obbligazione caratteristica dei contratti di compravendita e pertanto il luogo di consegna deve essere utilizzato quale criterio di collegamento al giudice competente, per tutte le controversie riguardanti la compravendita, incluse quelle per il mancato pagamento del prezzo, per le non conformità della merce ed il risarcimento del danno (sent. Car Trim, Corte di Giustizia, 25 febbraio 2010, causa C-381/08, par. 31-32).

Tale individuazione è diretta e prevale sulle disposizioni nazionali sulla competenza per territorio (sentenza Color Drack, 3 maggio 2007, causa C-386/05, par. 30).

ESEMPIO: Se una società di Berlino vende dei beni del valore di 50.000 euro a una società con sede legale a Milano, ma consegna prevista a Firenze, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sarà competente il Tribunale di Firenze, luogo in cui è prevista la consegna.

L'accordo sul luogo di consegna della merce

Come abbiamo visto, in mancanza di clausola espressa, il giudice competente a dirimere una controversia tra venditori e acquirenti B2B dell’UE può essere o il giudice del luogo in cui ha sede l'impresa chiamata in giudizio o il giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

In proposito, la Corte di Giustizia UE, che ha il compito di interpretare le norme UE, ha spiegato che solo se non è chiaro quale sia il luogo di consegna concordato, ad esempio, perché i documenti scambiati tra le parti sono contraddittori, il foro competente è quello del luogo di destinazione finale dei beni e cioè quel luogo in cui l'acquirente dispone o può effettivamente disporre della merce (sent. Corte di Giustizia, Car Trim, citata).

Sempre la Corte di Giustizia ha chiarito (sentenza 9 giugno 2011, Electrosteel Europe SA c. Edil Centro s.p.a., causa C-87/10, e sentenza 14 luglio 2016, Granarolo, causa C-196/15) che per individuare il luogo di consegna concordato tra le parti si devono esaminare e sono rilevanti i termini di resa internazionali utilizzati nei documenti scambiati tra le parti:

il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo...

Tuttavia, i giudici italiani, compresa la Cassazione non hanno sempre dato rilevanza al termine di resa internazionale previsto dalle parti. Si pensi ad una clausola Incoterms® CIF con l'indicazione del porto di imbarco, riportata sull'ordine e sulla conferma d'ordine di vendita.

Questo perché, sinora, per la prevalente e criticata giurisprudenza italiana, i termini di resa del commercio internazionale dimostravano l'accordo delle parti sulla ripartizione delle spese di trasporto ma non sul luogo di consegna della merce (sent. Cass. Sez. Un. 27 settembre 2006, n. 20887, sent. Cass. Sez. Un., 20 giugno 2007, n. 14299, cfr. M. Balestra, Compravendita nell'UE: quale il giudice competente?, in Newsmercati n.96, 2010).

Il foro competente secondo la Cassazione

Un’impresa italiana otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di una vendita ad una impresa francese. Quest’ultima si opponeva nel giudizio italiano, affermando la competenza del giudice francese del luogo di consegna della merce. Il Tribunale italiano si dichiarava competente a decidere, in base al termine incoterms ex works utilizzato dalle parti nei documenti di vendita, indicante che la consegna era avvenuta in Italia. La decisione veniva ribaltata in appello.

Infine, la Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 182/2023, del 2.05.2023) ha confermato che i termini di resa internazionali richiamati dalle parti sono rilevanti per determinare il luogo di consegna della merce e, di conseguenza, il giudice dello Stato UE che può decidere una causa di fornitura trasfrontaliera.

Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che la clausola incoterms con dicitura ex works, come redatta dalla Camera di Commercio di Parigi, comporta di regola:

l'individuazione del luogo di consegna presso la sede o altro luogo indicato dal venditore, oltre che le modalità di consegna che vedono il venditore obbligato esclusivamente a mettere la merce a terra in un suo magazzino..

Tale clausola "Ex works", contenuta sia negli ordini di vendita dell'acquirente francese, sia nelle fatture del venditore italiano, era dunque sufficiente a provare l'accordo sul luogo di consegna in Italia con conseguente competenza del giudice italiano e conferma dell'ingiunzione di pagamento nei confronti di una impresa francese.

Conclusioni e consigli operativi

Se l'impresa italiana non si è tutelata per tempo con il contratto di vendita internazionale, di regola non potrà rivolgersi al giudice italiano per recuperare il credito estero (in qualità di venditrice) o per essere risarcita del danno da fornitura difettosa (come acquirente) nei confronti di una controparte con sede nell'UE.

L'impresa italiana potrà rivolgersi:

  1. al giudice dello Stato UE in cui ha sede la parte estera o,
  2. in alternativa, al giudice del luogo di consegna dei beni risultante dal contratto di vendita.

Sarà allora competente il giudice italiano se tale luogo di consegna convenuto tra le parti è in Italia. In particolare, se risulta pattuito il termine di resa incoterms ex works, dunque con consegna presso lo stabilimento del venditore italiano, sarà competente il giudice italiano.

In conclusione, ciò facilita la tutela delle imprese italiane di piccole e medie dimensioni che acquistano dall’estero o che vendono nell’UE, presso la propria sede in Italia, senza occuparsi del trasporto.

Tuttavia, maggiori rischi commerciali e legali permangono per le tante aziende italiane che vendono con trasporto e consegna presso i clienti esteri, senza una clausola di scelta del giudice in caso di controversia. Si pensi solo alla difficoltà del recupero crediti in giro per l’UE, quando con un’adeguata clausola di giurisdizione in favore del giudice italiano, l’impresa potrebbe già conseguire in Italia un provvedimento rapido, valido per l’estero, come l’ingiunzione di pagamento o il “sequestro” del conto corrente dei clienti morosi (vedasi, le procedure di recupero crediti nell’UE). Trattasi dunque di rischi commerciali e maggiori costi che potrebbero facilmente essere eliminati o mitigati.

Un buon contratto di compravendita o, quantomeno, delle buone condizioni generali di vendita per l'estero sono utili a prevenire o mitigare i rischi legali e commerciali, i costi e le conseguenze più pericolose per le imprese di qualunque dimensione.


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Avvocato Contratti Internazionali Mariangela Balestra

Mariangela Balestra

Avvocato Contratti Internazionali

Avvocato a Bologna, mi occupo di Diritto Commerciale Internazionale e Diritto di Impresa; docente in corsi dedicati alle imprese, lavoro correntemente anche in lingua inglese e francese e partecipo a progetti internazionali in materia di legislazione su nuove tecnologie e intelligenza artificiale.

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