I Diritti di Privativa Industriale: Marchi, Brevetti e il Contratto di Licenza

La privativa industriale è un diritto su un bene o prodotto dell'ingegno riconosciuto in esclusiva all'inventore o "creatore" del bene o prodotto in questione. Il titolare della privativa industriale acquisisce il diritto allo sfruttamento economico del bene oggetto del diritto, che può esercitare direttamente o concedere a terzi stipulando un contratto di licenza.



Diritti di privativa industriale: marchi e brevetti

Per “privativa industriale” si intende un diritto esclusivo attribuito ad un "creatore" o "inventore”, conferito dall’ordinamento per tutelare un prodotto o frutto del suo ingegno: tale diritto consente al titolare di opporsi a qualunque uso non autorizzato di una propria opera o invenzione oggetto di privativa industriale.

L'obiettivo della privativa industriale è dunque la protezione di autori e imprenditori da appropriazioni e sfruttamenti indebiti del proprio lavoro; la proprietà industriale, e dunque la proprietà intellettuale, sono infatti strettamente connesse all'economia: tutelare un'opera frutto dello sforzo creativo ed intellettuale di un autore ha una forte valenza economica e di mercato.

Nello specifico le privative industriali possono essere suddivise in tre categorie:

  1. marchi
  2. brevetti
  3. design e modello

Nel Diritto Italiano la fonte normativa in materia di privativa industriale è il Codice della Proprietà Industriale:

Ai fini del presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varieta' vegetali.

Articolo 1 - Codice della Proprietà Industriale - Decreto Legislativo 10 Febbraio 2005 n° 30

In questo articolo ci soffermiamo su marchi e brevetti, rinviando i design e modelli ad un prossimo articolo.

Come si ottiene un diritto di proprietà industriale?

Secondo il Codice della Proprietà Industriale:

  1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale.
  2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali.
  3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
  4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Articolo 2 - Codice della Proprietà Industriale- Decreto Legislativo 10 Febbraio 2005 n° 30

Il marchio

Il marchio tutela un segno attraverso cui un’azienda si distingue dalle concorrenti; per tale ragione, non deve essere confondibile con altri segni e deve riuscire ad identificare l’azienda e i servizi offerti dalla stessa.
Un marchio con un forte carattere distintivo consente una tutela efficace nei confronti di imitazioni.

La registrazione del marchio

Per tutelare il marchio è necessario registrarlo presso l'uffucio amministrativo territoriale preposto. In Italia la domanda di registrazione di un marchio va presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; la registrazione può essere chiesta anche al livello europeo presentando domanda presso l'EUIPO: l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.
La registrazione è valida 10 anni e può essere rinnovata per un tempo indeterminato.

Il brevetto

Il brevetto è un diritto di privativa industriale che attribuisce al titolare una riserva esclusiva di produzione, commercio e utilizzo industriale dei prodotti brevettati o del peculiare procedimento inventivo usato per ottenere un bene. Anche la registrazione del brevetto va effettuata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Esistono diversi tipi di brevetto:

Brevetto per invenzione

Il brevetto per invenzione tutela le soluzioni nuove (innovative) ad un problema tecnico non ancora risolto, suscettibili di una applicazione industriale. L'invenzione può consistere in un prodotto oppure un procedimento tecnico innovativo.

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Articolo 45 - Codice della Proprietà Industriale

Brevetto per modello di utilità

Il modello di utilità da tutelare non consiste in una soluzione del tutto nuova ad un problema tecnico non ancora risolto, ma in una innovazione che migliora l'efficacia o la comodità di utilizzo di macchine e strumenti già noti, apportando a questi un miglioramento funzionale.

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Articolo 82 - Codice della Proprietà Industriale

Durata del brevetto

  • Invenzione: 20 anni
  • Modello di utilità: 10 anni.

In entrambi i casi il brevetto non può essere rinnovato alla scadenza.

La gestione economica della proprietà industriale

Dopo aver brevettato o registrato un titolo di proprietà industriale, le aziende possono sfruttare economicamente il diritto acquisito attraverso le seguenti modalità:

  • realizzazione in proprio e vendita del prodotto brevettato: il “creatore”, avvalendosi dei mezzi di cui già dispone, esercita direttamente i diritti economici ricollegati alla propria opera e ne trae vantaggio.
  • accordo di cessione: l’inventore vende il brevetto cedendo così tutti i diritti ad esso ricollegati, compresi quelli relativi allo sfruttamento economico.
  • accordo di licenza: l’inventore affida a terzi la valorizzazione della propria opera, riservandosi alcuni vantaggi economici attraverso la stipula di una contratto di licenza.

Il contratto di licenza

Con un contratto di licenza, il titolare della privativa industriale, e dunque dei diritti ad essa collegati, concede ad altri, a pagamento, il diritto di utilizzarla.

L’oggetto del contratto di licenza sono, infatti, prevalentemente i diritti di natura economica: la licenza può avere come finalità la produzione o semplicemente la distribuzione del prodotto oggetto di privativa industriale, ovvero il suo utilizzo. Nel contratto di licenza sono disciplinate le modalità ed i limiti di utilizzo delle privative industriali.
I limiti riguardano, in genere:

  1. l’ambito territoriale e, dunque, la delimitazione dei confini spaziali entro i quali il licenziatario può legittimamente distribuire o produrre il bene oggetto di licenza;
  2. l’ambito temporale e, dunque, un limite temporale alla facoltà del licenziatario di disporre dei diritti economici a lui attribuiti dal contratto di licenza;
  3. i settori merceologici e, dunque, la tipologia di diritti economici oggetto di cessione: infatti, non è detto che il licenziante ceda tutti i diritti inerenti all’opera così come è possibile che vengano limitati i servizi o i prodotti coperti dalla licenza.

A cosa serve il contratto di licenza?

Il contratto di licenza è uno strumento che, vista la crescente importanza che nell’economia moderna occupano le opere tecnologiche ad alto contenuto innovativo, può comportare importanti benefici a favore sia del licenziante che del licenziatario.
A seconda del ruolo negoziale assunto, è possibile distinguere tra due forme di licenza:

  • il licensing out;
  • il licensing in.

Licensing Out

Con il termine “licensing out” si fa riferimento alla concessione da parte dell’inventore (licenziante) a terzi (licenziatario) del diritto di sfruttamento economico, totale o parziale, di uno o più marchi o brevetti di propria invenzione.
Concludendo un contratto di licenza del tipo licensing out, l’inventore mira a realizzare un reddito aggiuntivo rispetto a quello che ricaverebbe dalla sola produzione e vendita in proprio dell’opera.

Licensing In

Il “licensing in” consiste nell’acquisizione di tecnologie brevettate (o non) da parte di un’impresa al fine di integrarle nel proprio processo produttivo. Un accordo di licensing in permette all'azienda di ottimizzare i costi necessari per la produzione in proprio del bene coperto dalla licenza oltre che favorire una maggiore competitività dell’impresa sul mercato grazie allo sfruttamento dell’invenzione ottenuta dal licenziante.

Cross Licensing

Il “cross-licensing” è una particolare forma di accordo di licenza che consiste nella concessione reciproca della licenza di utilizzo di nuove tecnologie tra di loro complementari. Esso si presenta particolarmente utile nel caso in cui due o più imprese godano di diritti di proprietà industriale che, ciascuno in relazione a singoli beni o aspetti, concorrono alla creazione di un unico prodotto.

Un accordo di cross-licensing mira ad evitare il sorgere di controversie tra i licenziatari mediante una "concessione reciproca" che, spesso, determinando un rapporto di reciproca “dipendenza”, vincola le parti ad una maggiore fedeltà nell’adempimento delle reciproche obbligazioni.

Questo accordo favorisce una positiva collaborazione tra le imprese attraverso la condivisione di know-how ed esperienze che permettono lo sviluppo ed il miglioramento del prodotto nonché l’emergere di ulteriori innovazioni.


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