Stato di emergenza non più prorogabile da Gennaio 2022: cosa accadrà al green pass e alle altre restrizioni fin qui adottate?

Salve,
lo stato di emergenza nazionale, come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n° 1 del 2018, non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

L'attuale stato di emergenza, dichiarato a Gennaio 2020, è prorogabile al massimo fino al 31 gennaio 2022.

Mi chiedo: una volta terminato perché non più prorogabile, verrebbero abolite anche tutte le restrizioni assieme al green pass?

Oppure le restrizioni possono continuare a sussistere senza alcun problema?

Grazie.


Categoria: Altro

Risposte (1)

Gentile Igor,
lo stato di emergenza è previsto dal Codice della Protezione Civile, decreto legislativo n° 1 del 2018, che, all'articolo 23, menziona i casi che consentono il ricorso allo stato di emergenza e cioè:

  • emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
  • emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
  • emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

In presenza di tali casi, il Consiglio Dei Ministri può deliberare lo stato di emergenza.

La dichiarazione di stato di emergenza del 31 Gennaio 2020 fonda lo stato di emergenza sulla sussistenza di "rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

Si noti che tra i casi che legittimano il ricorso allo stato di emergenza mancano del tutto riferimenti a rischi di carattere sanitario; lo stato di emergenza dichiarato ad inizio pandemia appare dunque privo di giustificazione in base al Decreto Legislativo n° 1 del 2018 (Codice della Protezione Civile) che disciplina il ricorso a tale strumento eccezionale.

Ma indipendentemente da ciò, a cosa serve lo stato di emergenza?

Lo stato di emergenza serve a fronteggiare efficacemente e dunque rapidamente l'emergenza in atto:

"anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. "

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile - legge n° 225/1992

Tipico dello stato di emergenza è il potere di ordinanza riconosciuto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile che consente di derogare a disposizioni di legge, per quanto, come abbiamo visto, "nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico".

Pertanto, lo stato di emergenza attiene alle procedure che consentono di adottare gli atti necessari, che devono essere necessariamente più veloci di quelle ordinarie, nel caso assegnando competenze specifiche per la gestione dell'emergenza a soggetti come il Commissario delegato o a strutture straordinarie.

Venendo alla domanda:

"Cosa ne sarà degli atti adottati durante lo stato di emergenza una volta che questo terminerà perché non più prorogabile?"

È difficile dare una risposta in termini generali. Circa gli atti adottati e le restrizioni da questi previsti, c'è da premettere che si tratta di una situazione senza precedenti che ha visto l'adozione di centinaia di atti da parte di soggetti vari: Parlamento, Governo, Protezione Civile, Istituto Superiore di Sanità.

La legge non prevede una automatica caducazione dei provvedimenti adottati durante lo stato di emergenza; è invece previsto che al termine dello stato di emergenza sia adottata una ordinanza di chiusura che disciplini il passaggio di consegne ai soggetti normalmente competenti, ossia il ritorno alla normalità da un punto di vista amministrativo innanzitutto.

Venendo al green pass, questo è stato istituito con il Decreto Legge n° 105 del 23 Luglio 2021: è ormai legge dello Stato e da un punto di vista tecnico non deve la sua vigenza alla permanenza dello stato di emergenza.

Allo stesso tempo, un provvedimento del genere sarebbe difficilmente giustificabile al di fuori di un contesto emergenziale, considerando le pesanti implicazioni sulle libertà individuali e la limitazione di diritti costituzionali che il green pass comporta.

Una conferma in tal senso viene dall'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, previsto dal Decreto Legge n° 127 del 21 Settembre 2021 : si prevede espressamente che il predetto obbligo sarà in vigore "dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza..."

In conclusione, la questione relativa al rapporto tra green pass e stato di emergenza implica valutazioni anche di tipo politico, oltre che giuridico; non ci è dunque possibile fornire una risposta definitiva sull'argomento .

Risposta

Vincenzo Lalli

Vincenzo Lalli

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