Posso spostarmi in altra Regione per ricongiungimento partner?

Buonasera,
vi scrivo per trarre delucidazioni circa il seguente problema.

I vari siti e giornali non riescono a interpretare il concetto di partner espresso nelle FAQ del Governo in merito agli spostamenti tra Regioni.

Lavoro nella Regione A, la mia fidanzata studia nella Regione B. Spesso utilizziamo la sua abitazione nella Regione B per trascorrere tempo insieme.

Posso spostarmi dalla Regione A alla Regione B per ricongiungermi presso la casa della mia fidanzata?

Non ho nessuna prova che effettivamente io passi molto tempo durante l'anno nella città della Regione B se non gli scontrini, le prenotazioni ai ristoranti e i pagamenti.

Grazie mille per le risposte

Categoria: Altro

Risposte (1)

Gentile Giorgio,
abbiamo trattato l'argomento con:

RIASSUMENDO:

Non rileva tanto il rapporto affettivo o la definizione di partner, quanto il fatto che la abitazione del partner presso il/la quale ci si sta spostando sia anche la residenza, domicilio o abitazione del partner che si sta spostando.

Lei potrà dunque recarsi dalla Sua fidanzata se la casa della Sua fidanzata è anche la Sua residenza, domicilio o abitazione.

Nel Suo caso rileva più che altro la definizione di abitazione: Lei può considerare come Sua abitazione la casa della Sua fidanzata, e considerare dunque giustificato il Suo spostamento verso di essa, ove frequenti tale luogo

"con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l'anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio, o per altre esigenze)..."

FAQ alle misure adottate dal Governo

TUTTAVIA:

Né il DPCM né le FAQ chiariscono:

  • quanto spesso è necessario frequentare un luogo per poterlo considerare come propria abitazione, e soprattutto
  • come provarlo, se non con la autocertificazione.

La abitazione è dunque un concetto appena abbozzato dalle FAQ e privo di una propria definizione giuridica all'interno del nostro ordinamento.

IN CONCLUSIONE:

Lei può considerare la abitazione della Sua fidanzata come Sua abitazione, e dichiararlo con la autocertificazione per gli spostamenti: in caso di eventuali ed ulteriori controlli atti a confermare quanto da Lei dichiarato nella autocertificazione, la normativa in vigore non elenca o menziona alcun mezzo che Le consenta di provare il fatto che Lei frequenti abitualmente e con la frequenza necessaria (non ben definita) la casa della Sua fidanzata in maniera da poterla considerare come Sua abitazione.

Cordiali saluti

Risposta

Vincenzo Lalli

Vincenzo Lalli

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