Gentile Giorgio,
abbiamo trattato l'argomento con:
RIASSUMENDO:
Non rileva tanto il rapporto affettivo o la definizione di partner, quanto il fatto che la abitazione del partner presso il/la quale ci si sta spostando sia anche la residenza, domicilio o abitazione del partner che si sta spostando.
Lei potrà dunque recarsi dalla Sua fidanzata se la casa della Sua fidanzata è anche la Sua residenza, domicilio o abitazione.
Nel Suo caso rileva più che altro la definizione di abitazione: Lei può considerare come Sua abitazione la casa della Sua fidanzata, e considerare dunque giustificato il Suo spostamento verso di essa, ove frequenti tale luogo
"con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l'anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio, o per altre esigenze)..."
FAQ alle misure adottate dal Governo
TUTTAVIA:
Né il DPCM né le FAQ chiariscono:
- quanto spesso è necessario frequentare un luogo per poterlo considerare come propria abitazione, e soprattutto
- come provarlo, se non con la autocertificazione.
La abitazione è dunque un concetto appena abbozzato dalle FAQ e privo di una propria definizione giuridica all'interno del nostro ordinamento.
IN CONCLUSIONE:
Lei può considerare la abitazione della Sua fidanzata come Sua abitazione, e dichiararlo con la autocertificazione per gli spostamenti: in caso di eventuali ed ulteriori controlli atti a confermare quanto da Lei dichiarato nella autocertificazione, la normativa in vigore non elenca o menziona alcun mezzo che Le consenta di provare il fatto che Lei frequenti abitualmente e con la frequenza necessaria (non ben definita) la casa della Sua fidanzata in maniera da poterla considerare come Sua abitazione.
Cordiali saluti