Gentile sig.ra Anna,
salvo che, nel frattempo, sia riuscita a far rientrare sua sorella, mediante le modalità consigliate dalla Collega nel post che precede, il mio parere, alla luce del DPCM del 22 marzo 2020, emanato in data successiva alla sua domanda, è in senso tendenzialmente negativo.
Infatti, con il DPCM 22 marzo 2020, sono state introdotte misure ulteriormente restrittive in ordine alla possibilità di effettuare spostamenti, sia da un Comune all'altro, sia all'interno dello stesso Comune.
In particolare, all'art. 1, comma 1, let. b) di detto decreto è previsto che "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse".
In sostanza, rispetto alle precedenti disposizioni dettate dal DPCM del 8 marzo 2020 (esteso a tutto il territorio nazionale con il successivo DPCM 9 marzo 2020), è stato aggiunto il divieto, rispetto a quello già previsto di spostarsi, anche di "trasferirsi" in un comune diverso da quello in cui attualmente ci si trova.
Inoltre, è stata soppressa la lettera a) dell'art. 1, comma 1, del predetto DPCM 8 marzo 2020, che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Alla luce, quindi, di tali ulteriori restrizioni, mi sento di dire che, in questo momento, un eventuale cambio di domicilio, dal comune in cui attualmente ci si trova, ad altro comune, al solo fine di giustificare un trasferimento in detto ultimo comune, se non motivato da comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza o di salute, non possa considerarsi una soluzione utilmente percorribile.
In aggiunta, osservo che, sul sito del Ministero dell'Interno, nelle FAQ della sezione Coronavirus, è precisato che "chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza non potrà rientrarvi a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. È considerata un’assoluta urgenza il rientro a casa propria di chi non ha un’abitazione nel comune dove si trovava a titolo temporaneo (ad esempio per lavoro) il 22 marzo. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile".
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, la saluto cordialmente.