Cambio domicilio covid

Salve, mia sorella è bloccata a Milano causa covid, ma lei sta benissimo.

Volevamo capire se fosse possibile fare un cambio di domicilio per poterla fare venire a stare qui con noi, anche in quarantena se necessario, visto che è in cassa integrazione ed è sola a casa.

In caso affermativo, come cambiare il domicilio?

Vi ringrazio anticipatamente.


Categoria: Altro

Risposte (3)

Buongiorno Sig. ra Anna,
Da un punto di vista civilistico non esistono divieti di cambio di domicilio, e non residenza, salvo rispettare le disposizioni dei decreti emessi i quali hanno però sanzioni in sede penale.

Mi permetto di proporre una soluzione pratica che ho studiato con un cliente per un caso simile al suo, ovvero cambio di domicilio e cambio di comune: lo stesso ha previamente chiamato la polizia municipale del Comune dove si sarebbe trasferito e spiegato le sue ragioni così da evitare verbali con possibili sanzioni penali che ci sarebbero stati solo in caso in cui fosse stato fermato.

Si pone poi un problema etico, ovvero come Lei giustamente dice, non vuole lasciare sua sorella da sola; altrettanto vero però è che gli spostamenti sono vietati poiché non è dato sapere chi è portatore sano, a meno che la stessa non abbia fatto il tampone e sia risultata negativa.

Risposta

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avvocato Federica Rosa

Federica Rosa

Avvocato immobiliarista a Modena

Sono avvocato civilista a Modena; presto assistenza legale a privati ed imprese in materia di Diritto Immobiliare e Diritto Successorio.

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Gentile sig.ra Anna,
salvo che, nel frattempo, sia riuscita a far rientrare sua sorella, mediante le modalità consigliate dalla Collega nel post che precede, il mio parere, alla luce del DPCM del 22 marzo 2020, emanato in data successiva alla sua domanda, è in senso tendenzialmente negativo.

Infatti, con il DPCM 22 marzo 2020, sono state introdotte misure ulteriormente restrittive in ordine alla possibilità di effettuare spostamenti, sia da un Comune all'altro, sia all'interno dello stesso Comune.

In particolare, all'art. 1, comma 1, let. b) di detto decreto è previsto che "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse".

In sostanza, rispetto alle precedenti disposizioni dettate dal DPCM del 8 marzo 2020 (esteso a tutto il territorio nazionale con il successivo DPCM 9 marzo 2020), è stato aggiunto il divieto, rispetto a quello già previsto di spostarsi, anche di "trasferirsi" in un comune diverso da quello in cui attualmente ci si trova.

Inoltre, è stata soppressa la lettera a) dell'art. 1, comma 1, del predetto DPCM 8 marzo 2020, che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Alla luce, quindi, di tali ulteriori restrizioni, mi sento di dire che, in questo momento, un eventuale cambio di domicilio, dal comune in cui attualmente ci si trova, ad altro comune, al solo fine di giustificare un trasferimento in detto ultimo comune, se non motivato da comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza o di salute, non possa considerarsi una soluzione utilmente percorribile.

In aggiunta, osservo che, sul sito del Ministero dell'Interno, nelle FAQ della sezione Coronavirus, è precisato che "chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza non potrà rientrarvi a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. È considerata un’assoluta urgenza il rientro a casa propria di chi non ha un’abitazione nel comune dove si trovava a titolo temporaneo (ad esempio per lavoro) il 22 marzo. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile".

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, la saluto cordialmente.

Risposta

avvocato Valentina Rossello

Valentina Pensi Rossello

Avvocato Civilista a Torino
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Gentile Signora Anna, non so se è riuscita nel frattempo a risolvere il Suo problema, tuttavia con l'entrata in vigore del DPCM 26 Aprile 2020 il prossimo 4 Maggio dovrebbe essere possibile per Lei e Sua sorella vederVi visto che tale grado di parentela dovrebbe rientrare nel concetto di congiunto (a tal proposito è consigliata la lettura dell'articolo Chi sono i congiunti?), per trovare i quali il suddetto provvedimento estende la nozione di casi di necessità che consentono gli spostamenti all'interno della stessa Regione. Ciò pertanto non sarà possibile se Sua sorella abita in una Regione diversa dalla Sua, in quanto in questo caso permangono i comprovati motivi di salute o lavoro oppure di assoluta urgenza.

In ogni caso, nella fase 2 sarà consentito fare ritorno al proprio domicilio, abitazione e residenza. Con riferimento specifico alla Sua domanda, la variazione del domicilio non richiede procedure o comunicazioni ufficiali ma una semplice autocertificazione. Tuttavia, essendo esso definito come il luogo in cui la persona ha il centro dei propri affari o interessi, occorre un vero collegamento in questo senso tra la persona e il luogo.

Cordiali Saluti.

Risposta

avvocato Caterina Martino

Caterina Martino

Avvocato Civilista a Firenze
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