Nora buongiorno,
deduco dal Suo messaggio che sia già a conoscenza della non fallibilità delle startup innovative, a meno che il creditore istante non contesti l'esistenza dei requisiti per poter essere iscritti quale startup innovativa e questi vengano accertati come mancanti.
Ritengo quindi che un'eventuale istanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione potrebbe essere validamente contestata in ragione della non applicabilità degli istituti della legge fallimentare, a nulla valendo il decorso dei 5 anni dalla costituzione (ma su questo aspetto mi riservo approfondimenti).
Ed anche nel caso in cui la mancanza (ab originem o in corso di attività) dei requisiti dovesse essere accertata, o il loro venire meno in virtù del decorso dei 5 anni potesse costituire causa di fallibilità, si dovrà valutare l'applicazione in concreto dell'istituto fallimentare.
Ricordo che l'art. 1 Legge Fallimentare dispone che sono fallibili gli imprenditori che esercitano attività commerciale a meno che non dimostrino:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.