Gentile utente,
dalla Sua domanda non è chiaro come singoli condomini possano essere responsabili di abusi edilizi di parti comuni; ad ogni modo:
1 - Maggioranze assembleari
L'amministratore può voler procedere con i lavori di ristrutturazione per il superbonus 110%, ma si tratta di deliberare i lavori in sede assembleare con le dovute maggioranze: è richiesta la presenza di almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi; è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei millesimi totali.
2 - Studio di fattibilità
Una fase necessaria prima di approvare i lavori di ristrutturazione per il superbonus 110% è lo studio di fattibilità effettuato da un tecnico abilitato: questo dovrà poi sotto la propria responsabilità fornire una asseverazione e garantire che i lavori effettuati sono conformi ai requisiti tecnici previsti per la concessione del beneficio del superbonus 110%.
Il beneficio del superbonus non viene concesso in presenza di abusi edilizi non sanati: se, in caso di controlli successivi al termine dei lavori al condominio si dovesse negare il beneficio fiscale del superbonus, ne risponde il professionista che ha redatto la asseverazione.
Pertanto: con il preventivo studio di fattibilità, dunque prima dell'inizio dei lavori sarà il professionista a valutare la presenza o meno di abusi edilizi che impediscano il riconoscimento del beneficio del superbonus 110%.
Ove il tecnico riscontri la presenza di abusi edilizi o ogni altro ostacolo all'accesso del condominio al superbonus, sarà il tecnico stesso a non voler procedere con i lavori e fornire la asseverazione; questo, a meno di non sanare prima gli abusi edilizi riscontrati.
Cordiali saluti