Interventi Trainanti e Trainati: La Normativa sul Superbonus

Secondo la normativa sul Superbonus 110 gli interventi trainanti sono quelli essenziali che danno accesso al superbonus: si tratta di lavori di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione e intervento di miglioramento antisismico. Gli interventi trainati sono invece lavori coperti dal superbonus a patto di essere eseguiti insieme a quelli trainanti: l'intervento trainato beneficia del 110 se eseguito contestualmente agli interventi trainati. In questo articolo esaminiamo le condizioni per accedere al superbonus 110, facciamo un elenco degli interventi coperti dal superbonus chiarendo la distinzione tra gli interventi trainanti e quelli trainati.




Il rapporto tra Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus

La normativa sul Superbonus prevista dal Decreto Rilancio si aggiunge e in parte si sovrappone agli incentivi esistenti, tra cui l'ecobonus e il sismabonus, che riconoscono la detraibilità, in una misura che va dal 50 all'85%, delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie in materia di:

Alle condizioni che andiamo a vedere, il superbonus 110 aumenta la detrazione prevista per ecobonus, sismabonus e altri gli interventi di ristrutturazione edilizia già oggetto di incentivo, portandola al 110%.

Ove le condizioni per l'ottenimento del Superbonus 110 non vengano soddisfatte, troverà applicazione la precedente normativa e le più basse detrazioni che questa riconosce per l'ecobonus e il sismabonus.

Quali sono i lavori trainanti previsti dal superbonus 110

I lavori trainanti previsti dal superbonus sono gli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione e gli interventi antisismici. L'articolo 119 del Decreto Rilancio fornisce l'elenco degli interventi trainanti, precisando le condizioni necessarie per usufruire della detrazione prevista dal Superbonus.

Interventi di isolamento termico

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno.

Limiti di spesa:

  • edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti site all'interno di edifici pllurifamiliari: € 50000
  • edifici composti da:
    • 2 a 8 unità immobiliari: € 40000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
    • più di 8 unità: € 30000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari

Sostituzione impianti di climatizzazione

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Limiti di spesa:

  • fino a 8 unità immobiliari: € 20000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
  • più di 8 unità: € 15000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Inoltre

I medesimi interventi appena visti per le parti comuni, inerenti la sostituzione degli impianti di climatizzazione, se effettuati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno.

A tali interventi vanno aggiunti esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186"

Limiti di spesa: € 30000 per unità immobiliare.

Interventi antisismici

Interventi antisismici secondo la disciplina del sismabonus, prevista dall'articolo 16 del Decreto Legge n° 63/2013.

Limiti di spesa: € 96000 per unità immobiliare.

Quali sono i lavori trainati previsti dal superbonus 110

I lavori trainati sono gli interventi di efficientamento energetico non ricompresi tra quelli trainati, l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici. I lavori o interventi trainati sono coperti dal Superbonus a patto di essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" che abbiamo visto in precedenza. Pertanto, l'intervento trainato beneficia del 110% se eseguito insieme agli interventi trainati.

Di seguito l'elenco dei lavori trainati e relativi limiti di spesa.

  1. interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 14 del decreto legge n° 63/2013 (ecobonus) non ricompresi tra quelli "trainanti". Affinché tali interventi vengano coperti del superbonus, devono apportare un miglioramento di almeno due classi energetiche o, se questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata.
    Limiti di spesa: quelli previsti per ogni intervento dall'articolo 14 del decreto legge n° 63/2013.
  2. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
    Limiti di spesa: € 3000
  3. installazione di impianti solari fotovoltaici.
    Limiti di spesa: € 48000, e comunque non più di € 2400 per Kw di potenza nominale dell'impianto.
  4. sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici.
    Limiti di spesa: € 1000 per ogni Kw/h di capacità di accumulo.

Asseverazione tecnica e responsabilità del professionista

Per beneficiare del Superbonus 110 è necessaria una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che attesti:

  1. la conformità tecnica degli interventi effettuati alla normativa
  2. la congruità delle spese sostenute per quegli interventi

In particolare, per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli antisismici, il tecnico attesta l'efficacia dei lavori compiuti, ad esempio perché consentono di guadagnare le due classi energetiche richieste o migliorano le doti antisismiche dell'edificio.

La asseverazione del tecnico attesta che gli interventi effettuati rispettano le condizioni per l'ottenimento del superbonus; se a seguito di controlli successivi la asseverazione dovesse risultare non veritiera, ossia attesti l'esistenza di condizioni in realtà non rispettate dagli interventi di ristrutturazione effettuati, il beneficio fiscale del superbonus viene negato.

Questo rappresenta un problema rilevante per i committenti che non si vedranno rimborsati i lavori effettuati.

In tal caso il tecnico che ha redatto la asseverazione risponde dei danni cagionati ai committenti: è infatti richiesto che i tecnici che rilasciano le asseverazioni debbano essere assicurati, per un massimale non inferiore a € 500.000, per i danni eventualmente cagionati attraverso la loro attività di asseverazione ai clienti o al bilancio dello Stato.

A tal proposito, in tema di asseverazioni non veritiere, l'articolo 119, comma 14 dispone:

"Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa" e anche "La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio".

Articolo 119 comma 14 Decreto Rilancio

Chi può accedere al Superbonus?

Circa gli immobili che possono beneficiare del Superbonus, sono esclusi quelli accatastati A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli).

Il comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio elenca i soggetti che possono usufruire del Superbonus.

Esemplificando, oltre ai condomìni, le persone fisiche ne beneficiano a patto di avere un titolo idoneo sull'immobile: un requisito piuttosto ampio che ricomprende proprietari e titolari di diritti reali, chi detiene un immobile in ragione di un contratto di locazione o di comodato debitamente registrato.

Sono esclusi dal superbonus i soggetti privati nell'esercizio di una attività di impresa, ad eccezione delle spese effettuate sulle parti comuni del fabbricato. Pertanto, un professionista potrà detrarre solo la propria quota di spese sostenute dal condominio per lavori sulle parti comuni dell'edificio nel quale si trova il proprio studio.

Ciascun beneficiario persona fisica può usufruire del Superbonus per un massimo di 2 immobili monofamiliari: questo limite non si applica dunque agli interventi di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni.

Il limite dei due immobili non vale per gli interventi antisismici.

Superbonus e condominio

Chi possiede un appartamento in un condominio beneficia del superbonus in primo luogo per gli interventi trainanti effettuati sulle parti comuni del fabbricato.

PERTANTO:

Eventuali lavori ai singoli appartamenti sono intesi come interventi trainati, ossia beneficiano del superbonus solo se il condominio ha già effettuato o sta effettuando i lavori per interventi trainanti sulle parti comuni.

Ad esempio: il condominio esegue lavori di isolamento termico del palazzo realizzando un "cappotto termico", ossia un intervento previsto come "trainante". In tal caso, i singoli condomini potranno beneficiare della detrazione prevista dal Superbonus per gli interventi che migliorino l'efficienza energetica dei propri appartamenti, come l'installazione di nuovi infissi o di caldaie a condensazione.

In sostanza: il riconoscimento della detrazione per i lavori effettuati ai singoli appartamenti in un condominio è subordinato alla preventiva o contestuale esecuzione dei lavori sulle parti comuni del fabbricato.

Maggioranze assembleari in condominio

I lavori per il superbonus vanno approvati dall'assemblea di condominio: in seconda convocazione è necessaria:

  1. LA PRESENZA di almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi;
  2. VOTO FAVOREVOLE della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei millesimi.

Prima di procedere con il voto sui lavori è necessaria la valutazione di un tecnico che valuti la fattibilità degli interventi tecnici richiesti per l'ottenimento del superbonus.

La detrazione prevista dal Superbonus

La detrazione del 110% riconosciuta dal Superbonus può essere fruita direttamente dal beneficiario, che riceverà un credito di imposta da suddividere in 5 rate annuali: ogni rata verrà compensata con quanto annualmente dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.

Come disposto dall'articolo 121, comma 3, del Decreto Rilancio: La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Il beneficiario può scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, altre soluzioni:

  • sconto in fattura: la ditta che realizza i lavori pratica uno sconto pari alla detrazione e la recupera o come credito di imposta, o cedendo il credito ad altri soggetti quali banche o altri intermediari finanziari.
  • cessione del credito: il beneficiario può anche cedere direttamente il credito corrispondente alla detrazione a banche o intermediari finanziari.

Per esercitare tale scelta il contribuente ha un ulteriore adempimento da rispettare: deve fornire un visto di conformità, redatto da un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, ragionieri, CAF, consulenti del lavoro) che certifichi l'esistenza dei presupposti che consentono la detrazione.

Tra questi, andrà certificata anche la presenza delle asseverazioni tecniche stilate dai professionisti.


Vincenzo Lalli

Vincenzo Lalli

Di formazione legale, appassionato da sempre di tecnologia ed informatica; esperienza professionale acquisita a cavallo tra i due mondi, finora piuttosto lontani tra loro. Mi dedico ad esplorare le crescenti interazioni tra il Diritto e la tecnologia, e a dare il mio contributo alla causa dell'innovazione nel settore legale; a tal fine, ho dato vita ad Avvocloud.net.

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