Ho acquistato un immobile locato subentrando nel contratto di locazione. Ha diritto il conduttore a recedere dal contratto e non pagare il canone?

Buongiorno,
ho acquistato, con la consorte in comunione dei beni, un immobile, già locato ad uso abitativo, il 10.9.2019.

L'inquilino era stato da me informato, attraverso incontro diretto, della mia veste di nuovo proprietario meno di una settimana dopo. Gli furono in tale sede indicati i riferimenti bancari per il versamento dei canoni di locazione e della quota spese condominiali a suo carico. Lo stesso inquilino mi indicò che avrebbe lasciato l'immobile quanto prima, ma che avrebbe provveduto ai pagamenti.

Il vecchio proprietario lo aveva altresì informato, con numerosi WhatsApp in vari mesi, dell'avvenuto rogito e gli aveva raccomandato il pagamento dei canoni a mio favore. Non sono state mutate le condizioni contrattuali, e l'agenzia di intermediazione aveva prontamente provveduto a volturare il contratto in essere all'Agenzia delle Entrate con i dati dei nuovi conduttori, marito e moglie.

Io ho sollecitato il pagamento dei canoni con un WhatsApp ed una e-mail, ma non ho mai percepito alcuna somma dalla data del rogito fino al 9 febbraio, data in cui, senza presentarsi e senza restituirmi le chiavi, con due o tre WhatsApp il locatario mi comunicava la cessazione del contratto e la riconsegna dell'immobile.

Domanda:
La mancata (o ritardata) comunicazione scritta con raccomandata da parte mia legittima il locatario a reclamare davanti al giudice il fatto che non mi sarebbe dovuta alcuna somma? Il locatario afferma che io avrei dovuto chiedere a lui prima del rogito una specie di permesso o consenso per acquistare la casa.

Una comunicazione scritta con raccomandata è stata comunque inviata al locatario a Giugno 2020.

La domanda è allo scopo di valutare la convenienza di una eventuale azione giudiziaria per recupero delle somme dovuteci, con le quali una famiglia porta anche a casa da mangiare.

Ringrazio in anticipo e porgo distinti saluti

Risposte (1)

Gent.mo Sig. Silvestro,
purtroppo non avendo i documenti non è possibile dare una risposta certa alla Sua situazione, Le posso però indicare che il conduttore ha diritto di prelazione qualora il locatore/proprietario venda l'immobile alla prima scadenza contrattuale oppure nel caso in cui il conduttore non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello adibito a propria abitazione principale.

Se la Sua fattispecie non rientra in quelle indicate, allora l'inquilino non può vantare diritti.

Qualora non fosse tra le fattispecie elencate sopra, è necessario capire bene i tempi di comunicazione e soprattutto di ricezione delle stesse, se non fatte tramite raccomandata, qualora Lei voglia riscuotere canoni non pagati.

Buona serata

Risposta

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avvocato Federica Rosa

Federica Rosa

Avvocato immobiliarista a Modena

Sono avvocato civilista a Modena; presto assistenza legale a privati ed imprese in materia di Diritto Immobiliare e Diritto Successorio.

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