Ho venduto la mia casa, ma causa covid sono in ritardo con la consegna delle chiavi. Posso appellarmi alla forza maggiore?

Buongiorno,
Io e mio marito abbiamo venduto la nostra casa per acquistare un nuovo immobile.

Da contratto a fine gennaio avremmo dovuto lasciare casa al nuovo acquirente.

Purtroppo sia io che mio marito e il piccolo di 5 mesi abbiamo contratto il covid e per questo motivo siamo stati rinchiusi per un mese e mezzo.

In tale periodo non abbiamo potuto muoverci per ricerca del notaio, di un traslocatore, etc.

Abbiamo avvisato l'agenzia immobiliare chiedendo di avvisare l'acquirente che causa covid la casa non saremmo riusciti a lasciargliela prima di fine marzo, anche perché mio marito essendo stato a casa da lavoro un mese e mezzo non avrebbe la possibilità al momento di chiedere ferie.

L'agenzia immobiliare non si è mostrata molto contenta, dicendo comunque che avrebbe comunicato all'acquirente e che ci avrebbe fatto sapere.

Noi abbiamo chiarito che non abbiamo intenzione di pagare l'affitto per il ritardo nella consegna della casa.

Come dobbiamo comportarci? Può effettivamente esserci chiesto di pagare l'affitto?

Grazie mille

Risposte (1)

Gentile Jessica,
la risposta alla domanda posta richiederebbe un approfondimento della situazione concreta.

Infatti, come regola generale nel caso di obblighi che nascono da contratto l'inadempimento dà sempre luogo a responsabilità salvo che non si provi il caso fortuito o la forza maggiore.

Pertanto l'incidenza dell'emergenza sanitaria o del contagio - come nel vostro caso - va valutata attentamente alla luce del reale svolgimento dei fatti per capire se può essere integrato o meno uno dei due istituti di cui sopra. Ad esempio sarebbe utile capire quando è stato stipulato il preliminare per valutare la tempistica.

Nel caso si riesca a fornire questa prova nessuna voce di danno potrà essere richiesta a vostro carico per il ritardo nell'adempimento.

Il consiglio che mi sento di darvi è di rivolgervi ad un Legale il prima possibile, soprattutto in caso di contestazioni da parte dell'acquirente, anche perché come sembra dall'esposizione del fatto non si tratta solo della mancata consegna di dell'immobile ma dell'obbligo inerente la stipula del contratto definitivo nei tempi concordati nel preliminare, che sono già inutilmente trascorsi o comunque molto vicini.

Se così è, il promittente acquirente potrebbe decidere di pretendere il doppio della eventuale caparra versata o di agire giudizialmente per l'adempimento del contratto preliminare oppure di risolverlo, in entrambi gli ultimi due casi con diritto al risarcimento del danno salvo la prova di cui sopra.

Sperando di essere stata utile porgo Cordiali Saluti

Risposta

avvocato Caterina Martino

Caterina Martino

Avvocato Civilista a Firenze
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