Gentilissimo Angelo,
la regola generale per la cessione del contratto di locazione prevede il versamento dell’imposta di registro, il cui importo, fisso o in percentuale, dipende dalle varie tipologie di contratto che vogliamo cedere. E’ opportuno, in primo luogo, distinguere tra:
- cessione senza corrispettivo --> rispetto alla quale l’imposta di registro è prevista in misura fissa ed è pari ad Euro 67,00;
- cessione con corrispettivo --> rispetto alla quale l’imposta di registro è prevista in misura proporzionale ed è pari al 2% del corrispettivo pattuito per la cessione (con il minimo di Euro 67,00).
In entrambi i casi, l’imposta di registro deve essere pagata entro 30 giorni dalla cessione del contratto di locazione.
Si precisa che l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro, nella misura e nel termine sopra indicati, sussiste anche nel caso di cessione di contratto di locazione assoggettato a cedolare secca, operando il regime di “imposta sostitutiva” tipico della cedolare secca solo in relazione alle eventuali proroghe e risoluzioni, ma non anche riguardo alle cessioni del contratto di locazione.
Dalla cessione del contratto (sia essa con o senza corrispettivo) deve essere, inoltre, distinta la diversa ipotesi di “subentro nel contratto di locazione ex lege”, che avviene in tutti i casi di modifica di una delle parti del contratto di locazione (locatore o conduttore) in conseguenza di eventi estranei alla volontà delle parti (ad es. in caso di alienazione a terzi dell’immobile locato, di cessione di azienda, di morte del conduttore, di separazione giudiziale e subentro del coniuge nell'assegnazione della casa coniugale ecc.). In questi casi, infatti, non è previsto il pagamento di alcuna imposta, sebbene permanga l’obbligo di comunicazione dell’intervenuto subentro all'ufficio dove è stato registrato il contratto di locazione.
L’omesso versamento dell’imposta di registro dovuta sulla cessione comporta, di norma, l’applicazione di una sanzione pecuniaria. A seconda dei casi, tale omissione può essere regolarizzata attraverso l’istituto del c.d. ravvedimento operoso, ossia eseguendo il pagamento spontaneo:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.
La misura della sanzione dipenderà dal lasso di tempo intercorso tra il termine ultimo previsto dalla legge per effettuare il pagamento dell’imposta (ossia 30 giorni dalla cessione del contratto) e il momento in cui si intenderà effettuare il pagamento spontaneo.
Tutto ciò premesso in termini generali, ritengo che al fine di fornirle una più precisa risposta, che tenga conto delle peculiarità del caso di specie, sarebbe necessario conoscere:
- la tipologia di contratto di locazione ceduto, se ad uso abitativo o ad uso commerciale,
- il tipo di cessione posta in essere (a titolo oneroso, ossia con corrispettivo oppure a titolo gratuito),
- la data in cui è avvenuta la cessione del contratto di locazione, se di cessione si tratta, ovvero il motivo/la causa in forza del quale è avvenuto il subentro del nuovo conduttore nel contratto di locazione
Nella speranza di averle fornito, in modo esaustivo, le prime informazioni per potersi orientare, la ringrazio per il quesito la saluto cordialmente.