Con il decreto di nomina il giudice tutelare chiede all'amministratore di sostegno di redigere e presentare periodicamente un rendiconto sulla gestione, di regola a scadenza annuale. In seguito della nomina, il Giudice tutelare deve essere tenuto aggiornato circa le operazioni di conservazione e gestione del patrimonio del beneficiario. Il fine del rendiconto è quello di presentare un quadro della gestione portata avanti dall'amministratore di sostegno: entrate, uscite e la situazione patrimoniale generale del beneficiario.
Oltre al rendiconto annuale, l'amministratore di sostegno è tenuto a presentare un rendiconto finale al termine della sua gestione.
Cosa rendicontare al Giudice tutelare?
L'amministratore di sostegno deve rendicontare tutte le spese effettuate presentando ricevute, scontrini, fatture: tutti documenti che dovranno poi trovare riscontro negli estratti conto da allegare al rendiconto. Il rendiconto documenta la gestione del patrimonio del beneficiario relativa a conti correnti, strumenti finanziari e loro rendimento, beni mobili registrati ed immobili. Abbiamo già visto in una precedente risposta che per alcune operazioni l'amministratore di sostegno ha bisogno dell'autorizzazione del giudice, ad esempio per la vendita di immobili.
Il rendiconto annuale dell'amministratore di sostegno: termine per il deposito
L'amministratore di sostegno deve presentare un rendiconto annuale relativo alla attività di gestione svolta nell'anno appena trascorso, a partire dalla data di nomina. Il termine per il deposito del rendiconto annuale è di 60 giorni dalla fine dell'anno da rendicontare.
Tuttavia:
- il decreto di nomina può prevedere anche tempi diversi, ad esempio la presentazione del rendiconto a scadenze semestrali;
- alcuni tribunali prevedono scadenze diverse per il deposito del rendiconto, ad esempio il 31-12 di ogni anno.
Il deposito del rendiconto
L'amministratore deve depositare il rendiconto presso la cancelleria del tribunale, che provvederà a farlo avere al Giudice tutelare. Le modalità di presentazione del rendiconto e i formati ammessi possono variare a seconda del tribunale; ad esempio, può essere consentito il deposito via posta o posta elettronica certificata, così come il deposito cartaceo.
Pertanto: è bene informarsi sulle modalità di presetazione previste dal Tribunale presso il quale l'amministratore di sostegno è stato nominato. Ad esempio: la pagina del sito web del Tribunale di Roma sulla amministrazione di sostegno.
Il modello di rendiconto dell'amministratore di sostegno
Per facilitare la compilazione del rendiconto da parte dell'amministratore di sostegno i tribunali mettono di solito a disposizione un modello di rendiconto annuale in pdf da scaricare e compilare, rendendo più semplice e standardizzato l'adempimento.
Bisogna aggiungere che il contenuto del rendiconto, così come le scadenze per la presentazione, possono variare in base a quanto disposto dal Giudice tutelare nel decreto di nomina, come richiesto dall'articolo 405 del Codice Civile.
Scarica il modello di rendiconto in pdf
Questo è il modello di rendiconto messo a disposizione dal Tribunale di Milano, e questo il modello fornito dal Tribunale di Roma completo di istruzioni alla compilazione.
Il deposito telematico del rendiconto
Se l'amministratore di sostegno è un avvocato, il deposito avverrà tramite il processo civile telematico; è però possibile anche agli amministratori di sostegno non professionisti depositare il rendiconto in via telematica.
A tal proposito è intervenuto il Decreto Legge 24 Febbraio 2023 n° 13 che dedica l'articolo 36 al deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, prevedendo il deposito telematico degli atti processuali da parte delle "persone fisiche che stanno in giudizio personalmente" attraverso il portale del Ministero della Giustizia.
Gli atti presentati attraverso il portale verranno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia."
Questo indirizzo non è però presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde) gestito dal Ministero della Giustizia.
L'amministratore che deposita il rendiconto in via telematica attraverso il portale potrà poi scegliere di ricevere aggiornamenti e notificazioni relative alla pratica attraverso il portale stesso.
Tuttavia, c'è da sottolineare che il deposito telematico negli atti di volontaria giurisdizione delineato dall'articolo 36:
- dovrà essere completato da un decreto del direttore generale per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia con le specifiche tecniche del procedimento di deposito telematico;
- sarà operativo per i procedimenti e negli uffici giudiziari individuati da futuri "decreti aventi natura non regolamentare" del Ministero della Giustizia.
Pertanto, sulla concreta possibilità e le modalità attraverso cui un amministratore di sostegno non avvocato può procedere con il deposito telematico del rendiconto è necessario informarsi presso la sezione volontaria giurisdizione del Tribunale competente.
Il rendiconto finale dell'amministratore di sostegno
L'amministratore di sostegno deve presentare anche un rendiconto finale al termine del suo incarico: una relazione finale sulla propria attività di gestione svolta nell'interesse del beneficiario. L'incarico dell'amministratore di sostegno termina per:
- decesso del beneficiario (leggi: amministratore di sostegno e dichiarazione di successione);
- cambio dell'amministratore di sostegno.
Il termine per la presentazione del rendiconto finale dell'amministratore di sostegno è di 60 giorni dalla fine dell'incarico, ossia dalla morte del beneficiario
o sostituzione dell'amministratore.
Cosa succede se l'amministratore di sostegno non presenta il rendiconto?
Se l'amministratore di sostegno non presenta il rendiconto non sono previste sanzioni, ma la mancata presentazione del rendiconto potrebbe portare il Giudice tutelare a valutare negativamente l'operato dell'amministratore e a disporne la sostituzione.
L'esame del Giudice: approvazione del rendiconto
Il Giudice esamina il rendiconto e, se ritiene, lo approva. La legge non richiede una approvazione per iscritto: questa però è necessaria se l'amministratore intenda ricevere una indennità per il suo operato.
Attraverso l'esame del rendiconto il Giudice valuta il lavoro svolto dall'amministratore, eventualmente convocandolo per chiedere ulteriori chiarimenti o documentazione nel caso non trovi sufficiente il rendiconto presentato.
"Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione."
articolo 386 Codice Civile
Cosa succede se il Giudice tutelare non approva il rendiconto?
Se il Giudice tutelare non approva il rendiconto non sono previste sanzioni o la automatica sostituzione dell'amministratore. Pertanto, la mancata approvazione del rendiconto non prevede particolari conseguenze a danno dell'amministratore di sostegno. Tuttavia, il Giudice che maturi un giudizio negativo sull'operato dell'amministratore di sostegno tanto da negare l'approvazione del rendiconto potrebbe decidere di sollevarlo dall'incarico.
Impugnazione del rendiconto
In presenza di un decreto di approvazione, il rendiconto annuale può essere impugnato dai parenti del beneficiario.
Come abbiamo visto, un decreto di approvazione può anche non esserci, dal momento che il rendiconto annuale non viene necessariamente approvato dal Giudice in forma scritta; senza un decreto, viene a mancare un provvedimento da impugnare. In questi casi, è possibile ricorrere al Giudice e chiedere il deposito del rendiconto.
Nel caso in cui l'amministrazione termini per decesso del beneficiario, l'impugnazione del rendiconto finale spetta agli eredi.
Ove invece si verifichi il cambio dell'amministratore, il rendiconto finale presentato dall'amministratore uscente può essere impugnato dal beneficiario attraverso il nuovo amministratore; oppure, ad impugnare può essere l'amministratore uscente che intende opporsi alla mancata approvazione del rendiconto presentato al termine della sua gestione.