Con il decreto di nomina il giudice tutelare chiede all'amministratore di sostegno di redigere e presentare periodicamente un rendiconto sulla gestione, di regola a scadenza annuale: a seguito della nomina, il Giudice tutelare deve essere tenuto aggiornato circa le operazioni di conservazione del patrimonio del beneficiario.
Il fine del rendiconto è quello di presentare un quadro della gestione portata avanti dall'amministratore di sostegno: entrate, uscite e la situazione patrimoniale generale del beneficiario.
Il rendiconto dovrà documentare la gestione del patrimonio del beneficiario relativa a conti correnti, strumenti finanziari e loro rendimento, beni mobili registrati ed immobili. Abbiamo già visto in una precedente risposta che per alcune operazioni l'amministratore di sostegno ha bisogno dell'autorizzazione del giudice, ad esempio per la vendita di immobili.
L'amministratore di sostegno dovrà rendicontare tutte le spese effettuate presentando ricevute, scontrini, fatture: tutti documenti che dovranno poi trovare riscontro negli estratti conto da allegare al rendiconto.
Come compilare il rendiconto?
Per facilitare la compilazione del rendiconto da parte dell'amministratore di sostegno i tribunali mettono di solito a disposizione un modello di rendiconto da scaricare e compilare, rendendo più semplice e standardizzato l'adempimento.
Bisogna aggiungere che il contenuto del rendiconto, così come le scadenze per la presentazione, possono variare in base a quanto disposto dal Giudice tutelare nel decreto di nomina, come richiesto dall'articolo 405 del Codice Civile.
Come depositare il rendiconto?
Il rendiconto va depositato presso la cancelleria del tribunale, che provvederà a farlo avere al Giudice tutelare. Le modalità di presentazione e i formati ammessi possono variare a seconda del tribunale, essendo consentito anche il deposito via posta o posta elettronica certificata. Il deposito cartaceo è comunque possibile qualora l'amministratore di sostegno sia un parente.
Il deposito telematico del rendiconto
Se l'amministratore di sostegno è un avvocato, il deposito avverrà tramite il processo civile telematico; è però possibile anche agli amministratori di sostegno non professionisti depositare il rendiconto in via telematica.
A tal proposito è intervenuto il Decreto Legge 24 Febbraio 2023 n° 13 che dedica l'articolo 36 al deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, prevedendo il deposito telematico degli atti processuali da parte delle "persone fisiche che stanno in giudizio personalmente" attraverso il portale del Ministero della Giustizia.
Gli atti presentati attraverso il portale verranno "trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia." Questo indirizzo non è però presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde) gestito dal Ministero della Giustizia.
L'amministratore che deposita il rendiconto in via telematica attraverso il portale potrà poi scegliere di ricevere aggiornamenti e notificazioni relative alla pratica attraverso il portale stesso.
Tuttavia, c'è da sottolineare che il deposito telematico negli atti di volontaria giurisdizione delineato dall'articolo 36:
- dovrà essere completato da un decreto del direttore generale per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia con le specifiche tecniche del procedimento di deposito telematico;
- sarà operativo per i procedimenti e negli uffici giudiziari individuati da futuri "decreti aventi natura non regolamentare" del Ministero della Giustizia.
Pertanto, sulla concreta possibilità e le modalità attraverso cui un amministratore di sostegno non avvocato può procedere con il deposito telematico del rendiconto è necessario informarsi presso la sezione volontaria giurisdizione del Tribunale competente.
Quando depositare il rendiconto?
Il termine per il deposito del rendiconto da parte dell'amministratore di sostegno è deciso dal decreto di nomina: di solito il rendiconto va presentato ogni anno.
Il rendiconto annuale dell'amministratore di sostegno
Di solito l'amministratore di sostegno è tenuto a presentare il rendiconto a scadenze annuali: in tali casi si parla di rendiconto annuale dell'amministratore di sostegno. Il giudice può però disporre anche un termine diverso, ad esempio richiedendo la presentazione del rendiconto ogni 6 mesi.
Quando presentare il rendiconto annuale?
Il termine per il deposito del rendiconto annuale varia anche a seconda dei tribunali: a volte il termine di un anno decorre dalla data di nomina. Alcuni tribunali invece prevedono il deposito entro un determinato giorno dell'anno, ad esempio il 31-12.
Il rendiconto finale: termine per la presentazione
Oltre al rendiconto annuale vi è il rendiconto finale che l'amministratore è tenuto a presentare alla chiusura della sua amministrazione, che può avvenire per:
- decesso del beneficiario
- cambio dell'amministratore di sostegno
Anche in questo caso, il termine per il deposito del rendiconto finale è deciso dal decreto di nomina.
Cosa succede se l'amministratore di sostegno non presenta il rendiconto?
Non sono previste sanzioni per l'amministratore di sostegno che non presenta il rendiconto annuale; tuttavia, un familiare del beneficiario potrà chiedere al Giudice il deposito del rendiconto e la mancata presentazione costituirà un elemento per valutare negativamente l'operato dell'amministratore e disporne la sostituzione.
L'esame del Giudice
Il Giudice esamina il rendiconto e, se ritiene, lo approva. La legge non richiede una approvazione per iscritto: questa però è necessaria se l'amministratore intenda ricevere una indennità per il suo operato.
Attraverso l'esame del rendiconto il Giudice valuta il lavoro svolto dall'amministratore, eventualmente convocandolo per chiedere ulteriori chiarimenti o documentazione nel caso non trovi sufficiente il rendiconto presentato.
"Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione."
articolo 386 Codice Civile
Cosa succede se il Giudice non approva il rendiconto depositato dall'amministratore di sostegno?
La mancata approvazione del rendiconto da parte del Giudice non comporta sanzioni o la automatica sostituzione dell'amministratore; tuttavia, il Giudice che maturi un giudizio negativo sull'operato dell'amministratore di sostegno tanto da negare l'approvazione, potrebbe decidere di sollevarlo dall'incarico.
Impugnazione del rendiconto
Chi può impugnare il rendiconto?
È necessario distinguere tra:
Rendiconto annuale
Come abbiamo visto, il rendiconto annuale non viene necessariamente approvato dal Giudice in forma scritta; senza un decreto, viene a mancare un provvedimento da impugnare. In questi casi, è possibile ricorrere al Giudice e chiedere il deposito del rendiconto.
In presenza di un decreto di approvazione, il rendiconto annuale può essere impugnato dai parenti del beneficiario.
Rendiconto finale
Nel caso in cui l'amministrazione termini per decesso del beneficiario, l'impugnazione del rendiconto finale spetta agli eredi.
Ove invece si verifichi il cambio dell'amministratore, il rendiconto finale presentato dall'amministratore uscente può essere impugnato dal beneficiario attraverso il nuovo amministratore; oppure, ad impugnare può essere l'amministratore uscente che intende opporsi alla mancata approvazione del rendiconto presentato al termine della sua gestione.