No, l'amministratore di sostegno non è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, ma solo del rendiconto finale relativo alla propria attività di gestione. Con la morte del beneficiario e l'approvazione del rendiconto finale da parte del giudice, che emette il decreto di chiusura, si chiude l'amministrazione e terminano le mansioni dell'amministratore di sostegno.
Se l'amministratore di sostegno non è erede del beneficiario
Se l'amministratore di sostegno non è un erede, perché ad esempio è scelto dal Tribunale oppure dai parenti del beneficiario, alla morte del beneficiario sarà tenuto solo alla presentazione del rendiconto finale: con questo potrà chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute.
Per l'attività prestata dall'amministratore di sostegno non è previsto un compenso: è un'attività svolta a titolo gratuito. Tuttavia, il Giudice può riconoscere all'amministratore di sostegno un indennizzo in base al tipo di attività svolta nell'interesse del beneficiario. In tal caso, con il decreto di chiusura dell'amministrazione di sostegno, il giudice approva il rendiconto finale ed autorizza il prelievo delle somme dal conto corrente del beneficiario deceduto.
Se l'amministratore di sostegno è erede del beneficiario deceduto
Qualora l'amministratore di sostegno sia un parente del beneficiario o comunque un erede, dopo aver presentato il rendiconto finale, ed avendo il Giudice emesso il decreto che chiude l'amministrazione di sostegno, dovrà presentare la dichiarazione di successione insieme agli altri eredi, se vi sono. A tal proposito, è consigliata la lettura dell'articolo sui tempi e le modalità di presentazione della dichiarazione di successione.
Anche in questo caso, con il rendiconto finale l'amministratore di sostegno chiede il rimborso di eventuali spese sostenute ed eventualmente un indennizzo per l'attività svolta.