Si, il vincolo con l'agenzia immobiliare permane anche dopo la scadenza del mandato se l'affare si conclude grazie all'opera dell'agenzia.
Secondo l'articolo 1755 del Codice Civile il mediatore ha diritto alla provvigione quando un affare viene concluso grazie al suo intervento: non rileva se il contratto con l'agenzia immobiliare e dunque il mandato sia scaduto o meno.
Pertanto, la provvigione è dovuta anche se le parti stipulano il contratto dopo la scadenza del mandato se l'incontro delle parti è dovuto all'opera svolta dall'agenzia immobiliare.
Per la precisione, l'affare si considera concluso, e la provvigione dovuta, quando il contratto genera il diritto di una parte di agire contro l'altra in caso di inadempimento.
Ciò che conta è che l'agenzia abbia messo in contatto le parti: queste possono poi stipulare il rogito anche successivamente alla scadenza del contratto con l'agenzia immobiliare e dunque del mandato originariamente conferito; il compenso per la mediazione sarà ancora dovuto.
Quanto dura il vincolo con l'agenzia dopo la scadenza del mandato?
La legge non specifica la durata del vincolo con l'agenzia immobiliare dopo la scadenza del mandato: l'importante è che vi sia un nesso tra l'affare concluso e l'opera di mediazione prestata.
Tale nesso manca, e l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione, ove le parti arrivino a stipulare un contratto a condizioni totalmente diverse da quelle originariamente proposte dall'agenzia o agente immobiliare.
Ad esempio
Il mandato scade e successivamente le parti riaprono le trattative, rivedono in maniera sostanziale i termini della proposta presentata all'inizio attraverso il mediatore e concludono il contratto: la provvigione non è dovuta. In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n° 1120 del 22/01/2015.
In ogni caso, il diritto alla provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell'affare.