Quando è obbligatoria la presenza di testimoni in un atto notarile?

Al rogito non è stato possibile avere un testimone da parte dell’acquirente; vorrei sapere se vi è un obbligo alla presenza di testimoni in un atto notarile, e dunque se il rogito può essere considerato valido anche in assenza di testimoni, oppure possa essere invalidato.

Risposte (1)

Gentile Signora,
la presenza dei testimoni in un atto notarile è obbligatoria solo:

  1. nei casi previsti dalla legge, ad esempio per i testamenti redatti in forma pubblica;
  2. nei casi previsti dall'articolo 48 della c.d. Legge Notarile (per il quale i due testimoni sono necessari in caso di atti di donazione, convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni, per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero la presenza era stata necessariamente richiesta da una parte o dal Notaio; ma in questo caso riterrei che doveva risultare da un atto scritto precedente al fine di provare questa volontà)
  3. nel caso in cui il Notaio non sia sicuro dell'identità anche di una sola delle parti e si avvale di persone di sua fiducia (c.d. fidefacenti) in qualità di testimoni.

Solo per queste fattispecie l'eventuale assenza di testimoni, oltre a comportare un illecito disciplinare per il Notaio, si ripercuote sulla validità dell'atto, che sarebbe quindi nullo.

Pertanto, se - come mi sembra di aver capito - nel Suo caso si tratta di un atto di compravendita immobiliare il rogito dovrebbe essere valido. Per una maggiore precisione della risposta Le consiglio comunque di specificare i motivi per cui le parti avevano optato per la presenza dei testi.

Fermo restando quanto su specificato, l'unico problema rimarrebbe la trascrizione dell'atto notarile: nonostante l'accesso contingentato agli Uffici di conservatoria (sul sito dell'Agenzia delle Entrate potrà trovare orari e numeri di telefono per eventualmente appurarlo) ad oggi la trascrizione avviene con modalità telematiche. Pertanto per avere delucidazioni sulle tempistiche Le consiglio di contattare il Notaio se - come di solito accade - è lo stesso a dover curare l'incombente.

Cordiali Saluti.

Risposta

avvocato Caterina Martino

Caterina Martino

Avvocato Civilista a Firenze
Linkedin


Chiedi ad un Avvocato

COME PUBBLICARE UNA DOMANDA?

Registrati o effettua il login per rispondere a questa domanda.  Clicca qui per entrare