Gentile Signora,
la presenza dei testimoni in un atto notarile è obbligatoria solo:
- nei casi previsti dalla legge, ad esempio per i testamenti redatti in forma pubblica;
- nei casi previsti dall'articolo 48 della c.d. Legge Notarile (per il quale i due testimoni sono necessari in caso di atti di donazione, convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni, per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero la presenza era stata necessariamente richiesta da una parte o dal Notaio; ma in questo caso riterrei che doveva risultare da un atto scritto precedente al fine di provare questa volontà)
- nel caso in cui il Notaio non sia sicuro dell'identità anche di una sola delle parti e si avvale di persone di sua fiducia (c.d. fidefacenti) in qualità di testimoni.
Solo per queste fattispecie l'eventuale assenza di testimoni, oltre a comportare un illecito disciplinare per il Notaio, si ripercuote sulla validità dell'atto, che sarebbe quindi nullo.
Pertanto, se - come mi sembra di aver capito - nel Suo caso si tratta di un atto di compravendita immobiliare il rogito dovrebbe essere valido. Per una maggiore precisione della risposta Le consiglio comunque di specificare i motivi per cui le parti avevano optato per la presenza dei testi.
Fermo restando quanto su specificato, l'unico problema rimarrebbe la trascrizione dell'atto notarile: nonostante l'accesso contingentato agli Uffici di conservatoria (sul sito dell'Agenzia delle Entrate potrà trovare orari e numeri di telefono per eventualmente appurarlo) ad oggi la trascrizione avviene con modalità telematiche. Pertanto per avere delucidazioni sulle tempistiche Le consiglio di contattare il Notaio se - come di solito accade - è lo stesso a dover curare l'incombente.
Cordiali Saluti.