Posso rifiutare una proposta di acquisto immobiliare a prezzo pieno?

Ad Ottobre 2020 ho conferito un mandato in esclusiva ad una nuova agenzia immobiliare perché ho bisogno di vendere. Si è fatto avanti il precedente agente immobiliare dicendo che mi farà avere una proposta di acquisto immobiliare a prezzo pieno, come da mandato in esclusiva scaduto il 7/8/20, da un cliente venuto in visita a Luglio quando il mandato a lui conferito era ancora attivo.

Mi ha detto che in base all'articolo 1755 del Codice Civile potrei accettare la proposta e nulla avrebbe da pretendere l'attuale agenzia immobiliare.

Mi domando: posso rifiutare la proposta di acquisto immobiliare a prezzo pieno o sono obbligata ad accettare?

Nel caso accettassi la proposta, pervenuta tramite una agenzia immobiliare il cui mandato è scaduto, l'agenzia immobiliare a cui ho conferito successivamente il mandato e a cui sono tuttora legata potrebbe obiettare qualcosa?

Grazie

Risposte (1)

Gentile Signora Silvana,
mi sembra di capire che il Suo dubbio principale sia volto a capire se è obbligata o meno ad accettare la proposta pervenuta dalla prima Agenzia Immobiliare nonostante il mandato scaduto.

Lei può rifiutare la proposta di acquisto a prezzo pieno ricevuta, non essendo obbligata ad accettare; tuttavia, se decidesse invece di accettare la proposta, la provvigione all'agenzia immobiliare sarà dovuta se - come sembra - il suo intervento si possa qualificare rilevante per la conclusione dell'affare, anche in caso di mandato scaduto.

Mi sento di dirLe però che la Sua situazione andrebbe approfondita da un Legale in quanto per rispondere compiutamente alla Sua domanda si rende sicuramente necessario analizzare le clausole contrattuali dei due incarichi, ed in special modo di quelle relative al mandato conferito alla seconda Agenzia Immobiliare.

Infatti da queste potrebbero emergere delle somme che Lei sarà chiamata a corrispondere in forza del contratto stipulato ad ottobre 2020 se decidesse di accettare la proposta presentata dalla prima Agenzia, es. pagamento di penali.

Inoltre, il mediatore ha diritto per legge al rimborso delle spese ex articolo 1756 del Codice Civile. salvo patti o usi contrari, quindi anche sotto questo profilo occorrerà valutare se il contratto prevede esclusioni (alcune Agenzie immobiliari soprattutto di grandi dimensioni seguono questa politica). In caso di non esclusione dovrà essere l'Agenzia a dimostrare di aver sostenuto delle spese per lo svolgimento dell'incarico.

La cosa più certa è che se dovesse decidere di accettare la proposta pervenuta dalla prima Agenzia la provvigione per la mediazione sarà dovuta a quest'ultima, ma non alla seconda Agenzia alla quale aveva conferito l'incarico, salvo che emergano circostanze contrarie a tale conclusione dall'analisi del caso concreto.

Sperando di esserLe stata utile, porgo Cordiali Saluti.

Risposta

avvocato Caterina Martino

Caterina Martino

Avvocato Civilista a Firenze
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