Qualora si sia firmato un contratto di mediazione e conferito un mandato ad una agenzia immobiliare è necessario cercare nel testo il paragrafo relativo alla revoca del mandato ed eventuali altri documenti rilasciati dall’agenzia in fogli separati.
Si sono verificati casi in cui l’agente o agenzia immobiliare ha consegnato, o fatto firmare, un mandato separato in cui era previsto un compenso in caso di revoca per l’attività svolta di pubblicità ed inserzioni: questo tipo di mandato non rientra in quello tradizionale di mediazione immobiliare ma è un ulteriore contratto che dovrà essere risolto separatamente rispetto alla revoca del mandato di agenzia.
Venendo al recesso dal contratto di mediazione, bisogna considerare se la revoca del mandato all'agenzia immobiliare avviene prima della scadenza o dopo la scadenza.
Revoca del mandato alla scadenza: si invia la disdetta
Per revocare il mandato alla scadenza di regola è richiesto l'invio all'agenzia di una disdetta, solitamente in forma scritta, nel periodo antecedente alla scadenza del contratto di mediazione sottoscritto con l'agenzia. Il contraente non desidera più avvalersi del mediatore dopo la scadenza del mandato e, senza corrispondere alcuna penale, risolve il contratto e sarà libero di non vendere più casa o di dare mandato ad altre agenzie.
Revoca del mandato prima della scadenza: attenzione alle penali
Può invece accadere che prima della scadenza del mandato conferito all'agenzia il venditore cambi idea e non intenda più vendere l'immobile: ad esempio perchè si pensa di destinarlo ad altri usi, lo si è venduto privatamente, è stata individuata un'agenzia più vicina alla zona interessata, e via discorrendo.
In tali casi, se si intende revocare il mandato prima della scadenza, è necessario fare attenzione al contratto sottoscritto con l'agenzia immobiliare: alcune situazioni potrebbero essere state previste come giustificati motivi per recedere anticipatamente, mentre il più delle volte per la revoca anticipata del mandato il contratto prevede il pagamento di una penale.
La penale all'agenzia immobiliare non è dovuta se considerata vessatoria
Nel caso di revoca del mandato prima della scadenza si consiglia di leggere attentamente il contratto di mediazione che si è sottoscritto perché è solitamente prevista una penale che corrisponde o ad una cifra fissa già indicata o ad una percentuale della provvigione concordata con il mediatore.
Anche se prevista dal contratto, la penale non è dovuta se vessatoria. Nel caso in cui il cliente dell'agenzia immobiliare sia un consumatore, trova infatti applicazione la disciplina sulle clausole vessatorie prevista dal Codice del Consumo.
Sull'argomento, è consigliata la lettura di La penale all'agenzia immobiliare: quando è dovuta, e quando no.
È consigliato
Sulla base della nostra esperienza professionale consigliamo di contattare l’agenzia immobiliare e trovare un accordo nel caso in cui per la revoca del mandato siano previste penali perché, se sono previste nel contratto, saranno poi dovute e anche un giudice le riconoscerebbe, eventualmente riducendole in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta: a tal proposito, è consigliata la lettura del nostro articolo su recesso dal contratto di mediazione per eccessiva onerosità sopravvenuta: è dovuta la provvigione?