Egregio Signor Paolo Petracchi,
al fine di rispondere alla Sua domanda occorrerebbe esaminare la documentazione e la Sua situazione concreta, pertanto sarebbe consigliabile che Lei si rivolgesse tempestivamente ad un Legale affidando il relativo incarico anche per condurre la trattativa con la parte acquirente.
Infatti, la situazione attuale senza precedenti (anche giurisprudenziali) rende più sicura e vantaggiosa una soluzione bonaria della controversia, visto che non si sa come i Giudici decideranno di valutare gli inadempimenti.
Le segnalo che l’art.3, comma 6 bis, del decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, così come modificato dall'art.91 del decreto legge del 17 marzo 2020) stabilisce che l'inadempimento o il ritardo dovuti al rispetto delle norme stabilite per il contenimento dell'emergenza COVID19 sono valutati nel senso da escludere la responsabilità del debitore anche ai fini del risarcimento del danno o del pagamento di eventuali penali o decadenze.
In ogni caso, la imminente "Fase 2" consentirà dal 4 Maggio al 18 Maggio - al momento - di spostarsi all'interno della propria Regione per motivi di necessità, motivi ai quali alcune interpretazioni avevano già ricondotto gli spostamenti motivati dall'adempimento di obblighi contrattuali in vigenza della "Fase 1".
Laddove Lei dovesse recarsi fuori Regione sarebbe più difficile integrare per tali incombenti i motivi di assoluta urgenza per i quali ciò è permesso.
Ciò per quanto riguarda lo svuotamento dell'immobile da Lei venduto e il trasloco da parte dell'acquirente.
Per il rogito, invece, gli studi notarili sono fra le attività autorizzate a lavorare, anche durante la "Fase 1". Pertanto, Le consiglio di rivolgersi al Notaio rogante per fissare un appuntamento o al 15 Maggio o alla diversa data concordata con la controparte.
Sperando di esserLe stata utile, porgo Cordiali Saluti.